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Ordinanza

Ordinanza n. 222/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202201018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Sicilia, Sezione Terza, relativa alla valutazione di inidoneità del militare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza semplificata del TAR Sicilia. Nel corso del giudizio il CGARS aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio sulla valutazione di inidoneità, assegnando al consulente il compito di trasmettere alle parti o ai loro consulenti una minuta della relazione prima del deposito della versione finale. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la nullità della consulenza perché il consulente ha omesso tale trasmissione, depositando direttamente la relazione finale. Il Collegio ha inoltre rilevato carenze sostanziali nell'accertamento: la relazione non chiariva il collegamento tra gli indicati tratti di immaturità ideo-affettiva e gli episodi di violenza domestica, le querele e le misure cautelari documentati negli atti, che avevano costituito il presupposto fattuale dell'inidoneità. È stata altresì rilevata l'assenza di evidenza circa l'effettiva somministrazione dei test psicologici, nonostante il quesito richiedesse una conferma testologica dei tratti valutati.

La decisione

Il CGARS non ha definito nel merito l'appello, ma ha disposto un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio. Ha ordinato al consulente di sanare la violazione del contraddittorio tecnico mediante trasmissione di una minuta della relazione integrativa, di approfondire specificamente gli episodi di violenza domestica, le querele e le misure cautelari e di valutarne la rilevanza diagnostica, nonché di somministrare test psicologici specifici con l'ausilio di uno psicologo, dando riscontro testologico alle valutazioni cliniche. Le parti o i consulenti tecnici di parte potranno formulare osservazioni e controdeduzioni entro venti giorni dalla trasmissione della minuta; il consulente dovrà depositare la relazione finale integrata entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, esaminando motivatamente le osservazioni ricevute. Le spese dell'integrazione restano a carico dell'anticipo già versato. La causa è stata rinviata alla prosecuzione dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a.

    la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici

    La disposizione stabilisce uno schema tipico e inderogabile della consulenza tecnica d'ufficio, necessario ad assicurare il contraddittorio tecnico e il pieno esercizio del diritto di difesa; il giudice amministrativo non può derogarvi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte privata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della parte privata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella consulenza tecnica d'ufficio il termine assegnato al consulente per trasmettere alle parti o ai consulenti tecnici di parte una minuta della relazione costituisce adempimento procedimentale inderogabile, funzionale al contraddittorio tecnico e al diritto di difesa; il deposito diretto della relazione finale senza previa trasmissione della minuta vizia l'attività per violazione delle garanzie processuali.
  • Quando la consulenza tecnica verte sulla legittimità o attendibilità di una valutazione di inidoneità, il consulente deve esaminare specificamente i fatti documentati che costituiscono il presupposto della valutazione amministrativa e chiarirne la rilevanza rispetto alla diagnosi o al giudizio tecnico formulato.
  • Se il quesito richiede che una valutazione clinica sia testologicamente confermata, la consulenza deve dare evidenza dell'effettiva somministrazione dei test psicologici autorizzati e dell'esame dei relativi risultati; in mancanza, l'accertamento può risultare incompleto e non affidabile.
  • Quando la consulenza tecnica è viziata sia sotto il profilo del contraddittorio sia sotto quello dell'ampiezza dell'accertamento, il giudice amministrativo può disporne l'integrazione, imponendo la rinnovazione delle attività valutative eventualmente non svolte o svolte senza il preavviso e la partecipazione dei consulenti tecnici di parte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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