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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08392/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo della posizione fiscale di una società, che aveva indicato nel quadro RU del Modello Unico 2016 un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e lo aveva poi compensato integralmente nel 2017. L'Ufficio ha ritenuto il credito inesistente per mancanza del presupposto costitutivo, contestando l'assenza di innovatività nello sviluppo software e notificando un atto di recupero dell'importo indebitamente fruito, oltre alle sanzioni. La società ha impugnato l'atto deducendo, in via preliminare, la violazione dell'art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020, sostenendo che l'accertamento non potesse essere emesso e notificato nel periodo di sospensione emergenziale dei termini, in mancanza di ragioni di indifferibilità e urgenza. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, ritenendo che l'urgenza non coincidesse con la mera sussistenza di una notizia di reato. In cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 157 D.L. 34/2020, in combinato con l'art. 43 DPR 600/1973, sostenendo che, essendo stata contestata una indebita compensazione e risultando trasmessa la notizia di reato ex art. 10-quater D.L. 74/2000, ricorrevano i presupposti di indifferibilità e urgenza che legittimavano la notifica anticipata dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della circolare richiamata, osservando che tale circolare si limitava a precisare quanto già desumibile dalla norma. Ha quindi affermato, in continuità con un precedente recente, che il differimento della notifica degli atti previsto dalla disciplina emergenziale opera a tutela del contribuente, ma l'Amministrazione può procedere anticipatamente quando sussistano indifferibilità e urgenza; tale requisito può collegarsi anche alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta e al conseguente pericolo di perdita fiscale per l'erario, risultando irrilevante che l'indagine penale si sia poi conclusa con richiesta di archiviazione o decreto del GIP. Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 1, D.L. 34/2020

    "salvo casi di indifferibilità e urgenza"

    La sospensione/differimento della notifica degli atti di accertamento e di recupero dei crediti d'imposta opera a tutela del contribuente, ma non impedisce la notifica anticipata nei casi di indifferibilità e urgenza.

  • art. 157, comma 6, D.L. 34/2020

    "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo"

    Le modalità applicative della disciplina emergenziale sono demandate a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia.

  • art. 43 DPR 600/1973

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 157 D.L. 34/2020 per la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997

    Richiamato nel provvedimento impositivo per la sanzione di euro 250,00 oggetto del giudizio.

  • art. 3 D.L. 145/2013

    Norma istitutiva del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo contestato dall'Ufficio.

  • art. 10-quater D.L. 74/2000

    La contestazione di inesistenza del credito è stata ricondotta all'ipotesi di indebita compensazione, con conseguente invio della notizia di reato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la memoria depositata nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel periodo di sospensione emergenziale della notifica degli atti tributari, l'Amministrazione può legittimamente procedere alla notifica anticipata quando ricorrano concrete ragioni di indifferibilità e urgenza.
  • L'indifferibilità e urgenza non richiedono necessariamente la pendenza o l'esito positivo di un procedimento penale; possono derivare dalla natura del fatto contestato e, in particolare, dalla qualificazione delittuosa o fraudolenta della condotta e dal rischio di perdita per l'erario.
  • Ai fini dell'eccezione di improcedibilità per mancata produzione di atti richiamati nel ricorso, non è decisivo il richiamo a una circolare quando la censura trova già completo fondamento nel dato normativo.
  • In sede di legittimità, quando la decisione di merito si discosti da un principio di diritto già enunciato in materia, la sentenza va cassata con rinvio per il riesame delle questioni di merito residue.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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