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Legge

L.R. Veneto 18/2016

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport.

Normativa regionaleL.R. Veneto 18/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta riordina e aggiorna numerose discipline settoriali: mercati, carburanti, turismo, cultura, diritto allo studio, lavoro, agricoltura, pesca, caccia e sport. Introduce definizioni, nuove procedure, proroghe e abrogazioni; alcune disposizioni hanno scadenze specifiche, come l’obbligo di classificazione delle strutture turistiche entro il 31 marzo 2017 e la cessazione di taluni effetti al 31 dicembre 2018.

Riordino e semplificazione normativa in materia economica, turismo, cultura, lavoro, agricoltura, pesca/caccia e sport

Riordino e semplificazione normativa in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 18 del 27 giugno 2016 interviene in modo trasversale su molte discipline settoriali, aggiornando norme esistenti e introducendo alcuni nuovi istituti. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e comprende modifiche in materia economica, turismo, cultura, diritto allo studio, lavoro, agricoltura, pesca, caccia e sport.

Politiche economiche

La disciplina dei mercati all’ingrosso viene aggiornata ampliando i soggetti legittimati a costituire i mercati e sopprimendo un riferimento testuale non più coerente. Per la rete distributiva dei carburanti viene introdotta la nozione di carburante a basso impatto ambientale, comprensiva di GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno-gas naturale e biocarburanti; inoltre, tra i carburanti richiamati per gli impianti, il metano è espressamente esteso a GNC-GNL.

Per il riparto delle risorse del fondo unico regionale in materia di autonomie locali, la Giunta regionale determina ripartizione e criteri di erogazione sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni; decorso tale termine il parere si intende superato.

La normativa sul marchio di qualità regionale viene riformulata: il marchio assume la denominazione “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”. Viene abrogato un articolo della legge originaria e sono semplificati alcuni passaggi consultivi. È previsto un programma triennale di iniziative con campagne informative, promozione, pubblicità e controlli di qualità, pubblicati e rendicontati tramite un portale web. Gli effetti della disciplina decorrono solo dopo la conclusione positiva delle procedure di notifica ed esame presso la Commissione europea.

Turismo

La legge aggiorna diversi aspetti della disciplina sul turismo veneto. La Regione può avvalersi, per la promozione turistica, anche di società a partecipazione o controllo regionale. Sono aggiornate alcune regole sulle locazioni turistiche e sulla classificazione delle strutture ricettive.

Tra le novità più rilevanti vi sono:

  • l’estensione delle strutture classificabili a suite e junior suite;
  • l’inclusione dei marina resort tra le strutture ricettive, con definizione e requisiti demandati alla Giunta regionale;
  • la possibilità di usare la denominazione alloggio turistico diffuso quando l’ospitalità diffusa riguarda una pluralità di alloggi o strutture complementari;
  • una disciplina specifica per la classificazione di strutture in Ville venete o in edifici di pregio storico vincolati.

I controlli sulle strutture ricettive possono essere svolti anche verificando le informazioni pubblicate sui siti di prenotazione online; tali risultanze valgono come atti di accertamento. Le sanzioni si applicano anche alle strutture che si promuovono tramite piattaforme digitali.

Per le strutture ricettive già esistenti in vigenza della precedente legge, è previsto l’obbligo di presentare domanda di classificazione entro il 31 marzo 2017 alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente; in caso di inadempimento può essere disposta la chiusura. È possibile chiedere proroga, entro la stessa data, fino a 6 mesi per forza maggiore o fino a 24 mesi per procedimenti edilizi, ambientali o antincendio avviati prima del 31 marzo 2017.

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per la funzione provinciale degli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente alla Città metropolitana di Venezia e alla provincia di Verona.

Cultura

In materia di cinema e audiovisivo, la Giunta regionale deve approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio un programma di attività di film commission orientato a promozione, formazione e sviluppo di spazi produttivi.

Nel settore musei, biblioteche e archivi vengono abrogate alcune disposizioni obsolete e ridefinite le regole per le mostre di materiale storico-artistico, per cui la domanda di contributo va presentata almeno 9 mesi prima dell’evento. La Regione può inoltre esercitare funzioni di tutela su specifiche categorie di beni librari e documentali sulla base di accordi con il Ministero competente.

La disciplina dell’Istituto regionale per le Ville Venete viene aggiornata nella composizione degli organi e nel limite di riconferma dei membri.

Diritto allo studio

Per la scuola primaria, dal 2017/2018 i comuni devono provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo tramite cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie; restano salve le procedure già avviate per l’anno scolastico 2016/2017.

Nel diritto allo studio universitario viene ridefinito il trattamento economico del direttore dell’ente, parametrato ai dirigenti regionali e graduato in base al numero di studenti di riferimento, con tetto massimo del 10% per la retribuzione di risultato.

Lavoro

La disciplina dei servizi per il lavoro viene aggiornata in senso telematico: sono rafforzati coordinamento, erogazione e organizzazione dei servizi anche mediante strumenti digitali. La Regione e la rete dei servizi per il lavoro possono sostenere processi di riconversione e reindustrializzazione in aree o settori in crisi, tramite soggetti accreditati e accordi di area o di programma.

Agricoltura

La normativa sulla valorizzazione dei prodotti agricoli viene estesa anche ai prodotti dell’acquacoltura e aggiornata su vari profili tecnici e di conformità europea. Sono ridefiniti i requisiti dei disciplinari di produzione, gli organismi di controllo, la disciplina dell’uso del marchio e i criteri di finanziamento dei controlli.

È previsto che le imprese titolari del marchio lo mantengano solo se continuano a possedere i requisiti richiesti; in caso contrario la concessione cessa il 31 dicembre 2018.

Viene istituito un elenco regionale degli enti pubblici che svolgono attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico, con riconoscimento di titoli preferenziali nei finanziamenti.

Sono inoltre aggiornate le tipologie di prodotti complementari vendibili nel settore orto-floro-vivaistico e introdotta una deroga per i giovani neo-insediati finanziati nel PSR 2014-2020, ai quali non si applica il requisito del biennio di attività per alcune attività turistiche connesse al settore primario.

Pesca e caccia

In materia di pesca sono introdotte regole più puntuali su permessi, esenzioni, uso dei mezzi e divieti di esche, con specifico adattamento per la Provincia di Belluno in coerenza con la sua autonomia particolare. Tra le misure principali vi sono il divieto di usare pesce vivo o vertebrati come esca in talune acque, l’uso limitato di motori elettrici e la disciplina del recupero della fauna ittica.

Per la caccia e il controllo della fauna selvatica vengono aggiornate quote, giornate di caccia, regole per allenamento cani, composizione degli organi e sanzioni. La Regione disciplina anche piani regionali di controllo della fauna, con possibilità per la polizia provinciale di operare sull’intero territorio regionale sulla base degli indirizzi regionali.

Specifiche misure sono dedicate al contenimento del cormorano: la Regione approva un piano triennale e linee guida, prevedendo monitoraggio, autorizzazioni, soggetti abilitati e relazioni annuali entro il 31 maggio.

Sport e attività motoria

La disciplina delle “palestre della salute” viene riscritta: la Regione promuove l’esercizio fisico, anche come supporto alla prevenzione e alle patologie croniche, in strutture pubbliche o private riconosciute tramite certificazione regionale. La Giunta regionale definisce requisiti, procedimento di certificazione e indirizzi per prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico.

Disposizioni finali

La legge è dichiarata a neutralità finanziaria: all’attuazione si provvede con risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’entrata in vigore coincide con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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