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Legge

L.R. Veneto 12/2016

Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 12/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 12/2016 modifica la l.r. n. 11/2004 inserendo una disciplina per la pianificazione e realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi (edifici di culto, abitazioni dei ministri, attività formative, educative e sedi associative religiose). Prevede criteri urbanistici, convenzione con il Comune e una disciplina transitoria per gli impianti esistenti e per gli ampliamenti entro il 30%.

Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: disciplina urbanistica nel Veneto

Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina urbanistica del governo del territorio per regolare l’individuazione, la pianificazione e la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. L’ambito è circoscritto alla Regione Veneto e ai suoi comuni, nell’esercizio delle rispettive competenze.

Ambito delle attrezzature religiose considerate

La nozione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi comprende:

  • gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, inclusa l’area destinata a sagrato;
  • gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio, nonché quelli per la formazione religiosa;
  • gli immobili usati per attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro nell’esercizio del ministero pastorale, compresi oratori e strutture similari senza fini di lucro;
  • gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità le cui finalità statutarie o aggregative siano riconducibili alla religione, al culto o alla professione religiosa, come sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Criteri urbanistici e qualità urbana

La Regione e i comuni del Veneto devono individuare criteri e modalità per la realizzazione di tali attrezzature da parte degli enti religiosi competenti. Lo strumento urbanistico comunale deve garantire una adeguata qualità urbana, assicurando in particolare:

  • strade di collegamento adeguatamente dimensionate, oppure la loro esecuzione o adeguamento a carico dei richiedenti;
  • opere di urbanizzazione primaria, oppure la loro esecuzione o adeguamento a carico dei richiedenti;
  • distanze adeguate tra aree o edifici destinati alle diverse confessioni religiose;
  • spazi adeguati per il parcheggio pubblico;
  • servizi igienici adeguati e accessibilità per le persone con disabilità;
  • conformità con gli strumenti territoriali sovraordinati, con particolare attenzione all’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico.

Convenzione con il Comune e impegni del richiedente

Per la realizzazione delle attrezzature religiose e per l’attuazione degli impegni previsti, il richiedente deve sottoscrivere una convenzione con il Comune, accompagnata da un adeguato impegno fideiussorio a garanzia degli obblighi assunti. La convenzione può inoltre prevedere l’impegno a utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle strutture non strettamente connesse alle pratiche rituali di culto.

Regime provvisorio in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici

Fino all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale, le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi possono essere realizzate, previa apposita convenzione con il Comune:

  • nei comuni dotati di PAT, nelle aree per servizi individuate ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettere d) e f), come disciplinate dal PI;
  • nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee F del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

Varianti urbanistiche e referendum comunale

Fino all’approvazione del primo PAT, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’attuazione della disciplina sulle attrezzature religiose, in deroga al divieto ordinario, secondo la procedura prevista dalla normativa regionale richiamata. Resta ferma la facoltà dei comuni di indire referendum nel rispetto degli statuti e dell’ordinamento statale.

Disciplina transitoria per le strutture esistenti

Le nuove disposizioni non si applicano alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, se rientrano nelle tipologie relative a culto, abitazione dei ministri, attività formative ed educative/sociali indicate dalla norma. Lo stesso vale per gli interventi di ampliamento, purché non superino il 30% del volume o della superficie esistente.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara di non comportare nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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