L.R. Veneto 16/2016
Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba" e successive modificazioni e norma transitoria".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 16/2016 modifica la legge del 1999 sul contributo ai cittadini veneti con handicap psicofisici che seguono specifici metodi riabilitativi, aggiungendo il metodo Perfetti tra quelli agevolati. La Giunta regionale deve integrare la disciplina entro 90 giorni dall’entrata in vigore, definendo anche certificazione e rendicontazione. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Integrazione del contributo regionale per il metodo riabilitativo Perfetti
Integrazione del contributo regionale per il metodo Perfetti
La legge regionale del Veneto n. 16 del 2016 interviene sulla disciplina del contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano determinati metodi riabilitativi. L’obiettivo è estendere la normativa già esistente anche ai trattamenti svolti con il metodo Perfetti.
Ambito di applicazione e contenuto della modifica
La legge modifica la legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, inserendo il riferimento al metodo Perfetti in più punti della disciplina vigente. In particolare, il metodo Perfetti viene aggiunto:
- nel titolo della legge regionale n. 6/1999;
- nell’articolo 1 della medesima legge;
- nell’articolo 3 della medesima legge.
La disciplina risultante contempla quindi, accanto ai metodi Doman, Vojta, Fay e ABA, anche il metodo Perfetti ai fini del contributo regionale.
Adempimenti della Giunta regionale
Per rendere operativa l’estensione del beneficio, la Giunta regionale deve intervenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’atto della Giunta deve:
- integrare il provvedimento già previsto dall’articolo 2 della legge regionale n. 6/1999;
- definire le modalità di certificazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti;
- definire le modalità di rendicontazione dei medesimi trattamenti.
Regime finanziario
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sotto il profilo finanziario. La Regione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Effetti temporali
La legge entra in vigore secondo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e produce effetti per l’integrazione della disciplina vigente. Il termine specifico previsto dal testo è quello di 90 giorni per l’adozione, da parte della Giunta, delle integrazioni attuative relative al metodo Perfetti.
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