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Legge

L.R. Veneto 15/2016

Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor Coypus).

Normativa regionaleL.R. Veneto 15/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il territorio della Regione Veneto, le misure per il contenimento finalizzato all’eradicazione della nutria, con piano regionale triennale, compiti di Regione/Province/Città metropolitana/comuni e modalità di prelievo, raccolta e smaltimento delle carcasse. Prevede monitoraggi annuali e copertura finanziaria per il 2016, con spese successive entro i bilanci autorizzati.

Contenimento ed eradicazione della nutria in Veneto

Misure per il contenimento ed eradicazione della nutria in Veneto

La legge regionale del Veneto disciplina un sistema di contenimento finalizzato all’eradicazione della nutria (Myocastor coypus) sul territorio regionale. Il provvedimento attribuisce alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento e affida a Province e Città metropolitana la gestione operativa del piano.

Finalità e ambito di intervento

La legge tutela produzioni zoo-agro-forestali, idrografia, opere idrauliche, suolo e salute pubblica mediante la conservazione delle comunità di vertebrati omeotermi e il contenimento, finalizzato all’eradicazione, delle popolazioni di nutria presenti in Veneto. Gli interventi devono avvenire con metodi selettivi.

Riparto di funzioni tra Regione, Province, Città metropolitana e altri soggetti

La Giunta regionale:

  • coordina, sovraintende e verifica l’attuazione della legge e la sua efficacia;
  • emana linee guida, previo parere della competente commissione consiliare;
  • predispone un Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

Le Province e la Città metropolitana sono competenti alla gestione del sovrappopolamento e attuano il Piano, anche con il supporto di:

  • comuni singoli o associati;
  • consorzi di bonifica;
  • realtà associative organizzate.

Le stesse Province e Città metropolitana organizzano inoltre le modalità di prelievo, raccolta e smaltimento delle carcasse.

Contenuti delle linee guida regionali

Le linee guida regionali definiscono in particolare:

  • contenuti e modalità di attuazione del Piano triennale;
  • compiti di Regione, Città metropolitana, Province, Comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
  • modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse, anche con collaborazione di ARPAV e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
  • metodologia per raccolta e trasmissione dei dati;
  • procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione e possibili forme incentivanti per gli operatori autorizzati;
  • norme comportamentali e di sicurezza, con particolare attenzione agli interventi nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Metodi di contenimento e soggetti autorizzati

Il contenimento può essere effettuato in ogni periodo dell’anno, su tutto il territorio regionale e anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, secondo il Piano triennale e previo parere ISPRA ai sensi della normativa statale sulla fauna selvatica.

I metodi di controllo selettivo previsti comprendono:

  • armi comuni da sparo;
  • trappolaggio con successivo abbattimento;
  • metodi e strumenti scientifici, compresi quelli ecologici;
  • ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

Le Province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci interessati e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano soggetti adeguatamente coordinati e formati, tra cui:

  • polizia provinciale e locale;
  • agenti venatori volontari;
  • guardie giurate;
  • operatori della vigilanza idraulica;
  • proprietari o conduttori di fondi agricoli;
  • soggetti muniti di licenza venatoria;
  • altri soggetti autorizzati.

Per riserve e parchi naturali, il contenimento deve svolgersi secondo il regolamento dell’area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore, con prelievi e abbattimenti eseguiti dal personale dell’ente o da soggetti da esso autorizzati.

Monitoraggio, controlli sanitari e relazioni annuali

Le Province e la Città metropolitana devono:

  • effettuare annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria;
  • raccogliere ed elaborare i dati;
  • trasmetterli alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Devono inoltre, con le strutture sanitarie regionali competenti, curare controlli veterinari a campione su carcasse ed esemplari vivi, per finalità di zooprofilassi e prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo.

Entro il 31 maggio di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione sui risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione, con indicazione anche di analisi effettuate e costi sostenuti.

Disposizioni finanziarie

Per l’esercizio 2016 gli oneri sono quantificati in euro 250.000 e coperti mediante rimodulazione di stanziamenti regionali esistenti, in particolare nella Missione 13 “Tutela della Salute”. La copertura deriva da riduzioni su:

  • Missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
  • risorse della legge regionale n. 50/1993 allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”.

Per gli esercizi successivi, la spesa è sostenuta nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Durata e attualità della disciplina

La legge non contiene un termine finale di efficacia e disciplina un assetto organizzativo e operativo ancora riferito al contenimento della nutria in Veneto, con piano triennale e monitoraggi annuali.

Testo integrale

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