L.R. Veneto 14/2016
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina organizzativa della Giunta regionale del Veneto (l.r. 54/2012), ridefinendo aree, direzioni, unità organizzative, incarichi dirigenziali, poteri sostitutivi, valutazione e partecipazione del personale. Contiene norme transitorie per l’adeguamento degli assetti e conferma temporanea delle strutture esistenti, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione (17 maggio 2016).
Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale del Veneto
Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale del Veneto
La legge interviene in modo ampio sulla legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 54, aggiornando l’assetto organizzativo della Giunta regionale e le regole sugli incarichi dirigenziali, sulla valutazione, sui poteri sostitutivi e sulla partecipazione del personale. La disciplina riguarda esclusivamente l’organizzazione amministrativa regionale del Veneto.
Assetto organizzativo generale
Il provvedimento ridefinisce la struttura della Giunta regionale articolandola in Aree, Direzioni, Unità Organizzative e Strutture temporanee o di progetto. La Giunta individua con propri provvedimenti numeri, attribuzioni e competenze delle strutture, secondo criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.
Le Aree sono macro-strutture preposte a vaste materie di interesse regionale; le Direzioni corrispondono a materie omogenee; le Unità Organizzative sono strutture stabili per attività omogenee; le Strutture temporanee e di progetto hanno durata limitata e sono orientate a specifiche esigenze o progetti.
Competenze dei dirigenti e dei responsabili
La legge aggiorna in modo dettagliato i compiti dei Direttori di Area, dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Struttura temporanea o di progetto.
I Direttori di Area svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo sull’Area, concorrono alla definizione degli obiettivi, formulano proposte di programmazione, verificano l’avanzamento dei programmi, curano l’organizzazione operativa, adottano atti amministrativi e provvedimenti sanzionatori di competenza, esercitano poteri di spesa ed entrata, appongono il visto di competenza sulle proposte di deliberazione, partecipano al Comitato previsto dalla legge e concorrono alle misure anticorruzione.
I Direttori di Direzione svolgono funzioni analoghe nell’ambito della Direzione, coordinando le Unità Organizzative sottordinate, gestendo personale, risorse finanziarie e strumentali e adottando gli atti di competenza. I Direttori di Unità Organizzativa esercitano compiti di gestione operativa e amministrativa nelle materie assegnate e possono ricevere ulteriori deleghe. Per le Strutture temporanee o di progetto, i Responsabili rispondono della gestione del procedimento e delle attività assegnate.
Incarichi, conferimenti e mobilità
Gli incarichi di Direttore di Area, Direttore di Direzione, Direttore di Unità Organizzativa e Responsabile di Struttura temporanea o di progetto sono conferiti secondo le regole introdotte dalla legge, anche a personale esterno nei casi consentiti e con contratto a tempo determinato.
Per gli incarichi dirigenziali la legge conferma limiti quantitativi per il ricorso a soggetti esterni o a personale regionale in posizioni funzionali, fissando in linea generale il tetto del 10% della dotazione organica dirigenziale a tempo indeterminato, salvo diverso limite di legge. È previsto inoltre il principio di mobilità, con permanenza ordinaria massima di cinque anni nello stesso ruolo e nella stessa struttura, salvo casi motivati di non immediata sostituibilità.
Pari opportunità e non discriminazione
La legge introduce espressi obblighi a carico della dirigenza per la migliore utilizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità e del divieto di discriminazioni dirette e indirette. Il principio di pari opportunità deve essere considerato anche nel conferimento degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative.
Strutture temporanee, di progetto e alta professionalità
Le Strutture temporanee possono essere istituite per funzioni e compiti di durata limitata, comunque non superiore a un anno; le Strutture di progetto sono invece collegate alla realizzazione di specifici progetti di programmazione strategica o gestionale.
La legge introduce anche posizioni di alta professionalità nelle Aree e nelle Direzioni, destinabili a personale regionale a tempo indeterminato di categoria D, con incarico a tempo determinato e compiti di elevata autonomia gestionale e coordinamento di attività complesse.
Rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale
È prevista la possibilità che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stipulino intese per regolare i rapporti in materia di personale. È inoltre disciplinata la possibilità di utilizzare un organismo di valutazione comune, qualora Giunta e Consiglio intendano avvalersene per il rispettivo personale.
Responsabilità procedimentale e potere sostitutivo
I Direttori e i Responsabili delle Strutture temporanee o di progetto assegnano la responsabilità del procedimento a sé o ad altro dipendente della struttura, ai sensi della legge n. 241/1990.
La Giunta regionale individua i soggetti titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia o mancato compimento di atti vincolati o indifferibili; in mancanza o in caso di impedimento, il potere passa al Segretario generale della programmazione, che può agire anche tramite commissario ad acta.
Valutazione, partecipazione e benessere organizzativo
È istituito un Organismo indipendente di valutazione unico per il personale della Giunta, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende regionali. L’organismo convoca periodicamente le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, anche con la presenza dell’amministrazione e del Comitato unico di garanzia, per verificare andamento della valutazione e benessere organizzativo.
La legge favorisce inoltre la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro mediante incontri periodici e un incontro annuale dedicato all’organizzazione del lavoro, con il coinvolgimento di dipendenti e organizzazioni sindacali.
Disposizioni transitorie e riordino della dirigenza
In attesa dell’attivazione delle nuove strutture organizzative, restano confermate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della legge. I riferimenti contenuti nelle leggi regionali vigenti ai dirigenti, ai direttori di dipartimento, di sezione, di servizio o di settore si intendono adattati alle nuove denominazioni previste dalla riforma.
La legge prevede un riordino degli assetti della dirigenza regionale, la rideterminazione della dotazione organica e il riassegnamento delle strutture a dirigenti regionali di ruolo, entro i limiti previsti per l’assunzione di esterni. La spesa complessiva per i dirigenti non può superare quella rilevabile al 31 dicembre 2015.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate alcune disposizioni della precedente legge regionale n. 54/2012 e un comma della legge regionale n. 1/1997, al fine di coordinare il nuovo assetto organizzativo con la normativa vigente.
Neutralità finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse disponibili. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi il 17 maggio 2016.
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