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Ordinanza

Ordinanza n. 7537/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3289/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio n. 2626/2026 e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della studentessa nell’ambito della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto, in via principale, la revoca ex art. 58 c.p.a. dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3289/2026 e, in subordine, chiarimenti ex artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. sulle sue modalità esecutive. A sostegno della revoca ha dedotto: la sopravvenuta disponibilità di un numero di posti inferiore a duecento; la presentazione di numerose istanze stragiudiziali di altri studenti per lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di una sede; il fatto che la studentessa avesse conseguito soltanto 6 CFU, con una sufficienza in uno dei tre insegnamenti; e difficoltà organizzative ed economiche degli Atenei, considerato che il secondo semestre era ormai concluso. In subordine, il Ministero ha domandato precisazioni sull’esecuzione della misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca: l’art. 58 c.p.a. consente la revoca in presenza di un mutamento delle circostanze o della successiva conoscenza di un fatto anteriore, da provare quanto al momento della conoscenza; le circostanze dedotte non soddisfacevano tali presupposti. Il numero dei posti disponibili non era determinante, poiché l’ordinanza cautelare assumeva l’esistenza di posti vacanti in vari Atenei senza fissarne una soglia numerica e, comunque, i posti prospettati erano sufficienti per la pretesa cautelare e non modificavano il bilanciamento degli interessi. Le istanze di altri studenti non incidevano sul dictum, che non si estendeva loro e lasciava all’amministrazione il potere di valutarle. Il dato dei 6 CFU non era sopravvenuto e, in base al d.m. n. 1115/2025, gli studenti con una sola sufficienza erano comunque inseriti nelle sezioni settima, ottava o nona della graduatoria; tale dato rileva invece per le modalità esecutive. Anche le difficoltà organizzative non giustificavano la revoca. Accogliendo la richiesta subordinata di chiarimenti, il Collegio ha precisato che lo scorrimento virtuale dei posti vacanti va effettuato solo per la studentessa destinataria della misura e per le altre parti vittoriose in analoghi appelli cautelari, verificando se raggiungano una posizione utile. Se la verifica è positiva, l’ammissione con riserva al secondo semestre è subordinata al superamento della prova di recupero dei CFU, poiché la studentessa ha conseguito 6 CFU anziché il minimo di 18 richiesto per l’accesso. La prova straordinaria va organizzata dall’Ateneo presso il quale si sono svolti gli esami del semestre filtro, secondo la disciplina dell’art. 4 del d.m. n. 1115/2025, assegnando da 20 a 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per la preparazione. Il mancato superamento comporta la perdita di efficacia dell’ammissione con riserva; resta possibile proseguire negli insegnamenti affini secondo la disciplina prevista per chi non supera il semestre filtro. In caso di superamento, l’Ateneo può organizzare il recupero delle lezioni del semestre concluso con modalità rientranti nella propria autonomia, anche ammettendo la studentessa in sovrannumero al secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027 pur mantenendo l’immatricolazione con riserva dall’anno 2025/2026. La misura cautelare non impone l’attivazione di percorsi didattici specificamente dedicati. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 c.p.a.

    Ritenuto che l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non è suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data);

    La revoca della misura cautelare richiede un mutamento delle circostanze oppure la conoscenza successiva di un fatto anteriore; in quest’ultima ipotesi, chi chiede la revoca deve provare quando ne ha avuto conoscenza.

  • artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.

    Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse

    I chiarimenti sulle modalità di esecuzione della misura cautelare possono essere resi su istanza della parte, tenendo conto delle peculiarità della vicenda e del quadro normativo e fattuale.

  • art. 3 d.m. n. 1115/2025

    B) in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU, mentre nel caso di specie l’appellante ha riportato una sola sufficienza, conseguendo solo n. 6 CFU, nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025;

    L’accesso al secondo semestre presuppone il conseguimento di almeno 18 CFU; per chi abbia ottenuto soltanto 6 CFU, anche l’ammissione cautelare con riserva resta subordinata al superamento della prova di recupero.

  • art. 4 d.m. n. 1115/2025

    C) detta prova – straordinaria – dovrà essere espletata dalla parte interessata presso l’Ateneo nel quale ha svolto le prove di esame del primo semestre (c.d. semestre filtro) e l’Ateneo la dovrà strutturare e organizzare sulla falsariga del citato art. 4, accordando alla parte interessata un congruo termine per la relativa preparazione, non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, con l’avviso che l’eventuale mancato superamento della prova comporterà la perdita di efficacia della misura dell’ammissione con riserva al secondo semestre del corso di studi, come derivante dall’applicazione dell’ordinanza cautelare della Sezione;

    La prova straordinaria di recupero va organizzata dall’Ateneo presso cui si è svolto il semestre filtro secondo le modalità dell’art. 4, concedendo un termine di preparazione compreso tra 20 e 60 giorni; il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare con riserva.

Massime di principio

  • La revoca di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede un mutamento delle circostanze oppure la successiva conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso, l’istante deve provare il momento in cui ne è venuto a conoscenza.
  • La richiesta di revoca non può essere accolta sulla base di circostanze che non incidono sui presupposti fattuali della misura cautelare o sul bilanciamento degli interessi, né di fatti già esistenti e non sopravvenuti.
  • Quando una misura cautelare dispone una verifica individuale della posizione in graduatoria mediante scorrimento virtuale, l’operazione e i suoi effetti vincolanti riguardano i destinatari del dictum cautelare, senza estendersi automaticamente a terzi che non ne siano destinatari.
  • L’ammissione cautelare con riserva a un corso universitario non elimina il possesso dei requisiti formativi richiesti per la prosecuzione: se la disciplina applicabile impone una soglia minima di CFU, l’accesso può essere subordinato al superamento di una prova di recupero, con perdita di efficacia della misura in caso di esito negativo.
  • L’esecuzione di un’ammissione universitaria cautelare non comporta necessariamente l’obbligo di attivare percorsi didattici individualizzati; l’Ateneo può individuare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, soluzioni idonee a consentire la prosecuzione o il recupero senza specifiche attività didattiche dedicate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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