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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la mancata regolare notifica delle cartelle, seguita dall'iscrizione ipotecaria, disconoscendo la propria sottoscrizione sulle relate di notifica e contestando la conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte dall'Ufficio. In Cassazione ha dedotto, principalmente, che la notifica non poteva essere provata mediante semplici fotocopie quando la loro conformità era stata espressamente disconosciuta; in via subordinata aveva anche eccepito la prescrizione del credito tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che, in presenza di contestazione della conformità delle copie, la produzione di fotocopie non autenticate degli avvisi di ricevimento non fosse sufficiente a provare la regolare notificazione delle cartelle. Il terzo motivo sulla prescrizione è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente, con annullamento delle cartelle impugnate. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis sono state condannate in solido al pagamento di 2.500 euro per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    La copia non autenticata può provare il contenuto dell'originale solo se la controparte non ne contesta la conformità. In caso di disconoscimento, l'Amministrazione deve fornire una prova idonea della conformità, normalmente mediante l'originale o altra documentazione legalmente equivalente.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale e richiede la documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica, tra cui l'avviso di ricevimento.

  • Art. 26 del D.P.R. 602/1973

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La regolarità della notifica deve essere provata con documentazione attendibile, soprattutto quando il destinatario contesta la conformità delle copie prodotte.

  • Art. 3 della legge n. 890/1982

    Regola la notificazione degli atti giudiziari e tributari tramite servizio postale, inclusa la documentazione dell'avvenuta consegna.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 214 c.p.c.

    Riguarda il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione, rilevante nel caso in cui il destinatario contesti la firma apposta sulla relata o sull'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • La copia fotostatica di un avviso di ricevimento può essere sufficiente a provare la notifica solo se la controparte non ne contesta specificamente la conformità all'originale.
  • Quando la conformità della copia viene disconosciuta, il giudice non può sostituirsi alla parte nel ritenere provata tale conformità e l'Amministrazione deve produrre l'originale o una prova equivalente.
  • La contestazione della notifica deve essere specifica e tempestiva, indicando la ragione per cui la copia o la sottoscrizione non sono attendibili.
  • Se l'Amministrazione non dimostra validamente la notifica della cartella, gli atti successivi fondati su di essa, come l'iscrizione ipotecaria, possono risultare illegittimi.
  • Un'eccezione subordinata, come la prescrizione del credito, può essere dichiarata assorbita quando la causa viene definita in senso favorevole al contribuente per un motivo preliminare, quale l'inesistenza o l'insufficienza della prova della notifica.

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