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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/47

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/47 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante duecentoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

Normativa europea32016R0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/47 della Commissione apporta la duecentoquarantunesima modifica al regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate ad Al-Qaeda. L’intervento consiste nell’aggiornamento di alcune voci dell’allegato I, sulla base di decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nella cancellazione di una voce dall’elenco. La finalità è mantenere aggiornato il regime di congelamento di capitali e risorse economiche e garantirne l’efficacia immediata.

Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di capitali e risorse economiche per misure restrittive contro soggetti associati ad Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche, i gruppi e le entità inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nell’ambito delle misure restrittive dell’UE contro soggetti associati alla rete Al-Qaeda. Produce effetti in tutti gli Stati membri, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente. La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento di specifiche voci dell’elenco: sostituzione di alcuni dati identificativi e cancellazione di una voce.

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/47 della Commissione costituisce una modifica puntuale del regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. Esso interviene sull’allegato I, che contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento di capitali e risorse economiche, per adeguarlo alle decisioni più recenti del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Contesto e finalità

La Commissione richiama le modifiche intervenute a fine 2015 e inizio 2016 nell’elenco ONU e rileva la necessità di allineare l’elenco dell’Unione. In particolare, il 30 dicembre 2015 il Comitato per le sanzioni ha modificato una voce dell’elenco; inoltre, l’11 gennaio 2016 ha deciso la cancellazione di una voce. L’obiettivo è mantenere il regime restrittivo aggiornato e operativo senza ritardi.

Ambito di applicazione

Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera esclusivamente sull’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Tale elenco riguarda persone fisiche, gruppi ed entità associati ad Al-Qaeda che sono soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche nell’Unione europea. La misura è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifiche alle voci dell’elenco

L’allegato del regolamento dispone la sostituzione di quattro voci dell’elenco "Persone fisiche":

  • Ibrahim Mohamed Khalil: aggiornamento degli alias, della grafia di alcune località, dell’indicazione del passaporto, dell’indirizzo e della formula relativa alla data di designazione, ora riferita all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i).
  • Najmuddin Faraj Ahmad: aggiunta del numero di identificazione nazionale, integrazione dell’informazione sulla madre e precisazione sulla disponibilità della foto per l’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU.
  • Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai: aggiornamento dell’indirizzo, aggiunta del numero di identificazione, ampliamento delle altre informazioni identificative, inclusa la presenza in Iraq e Siria, i nomi delle mogli, la descrizione fisica e la disponibilità della foto; è aggiornata anche la base della data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i).
  • Akhmed Rajapovich Chataev: semplificazione e aggiornamento della voce, con conferma dei dati essenziali, della cittadinanza russa, del numero di identificazione e delle ulteriori informazioni descrittive.

Cancellazione di una voce

Il regolamento cancella dall’elenco "Persone fisiche" la voce di Abd Al Wahab Abd Al Hafiz, comprensiva degli alias e dei dati identificativi indicati nell’allegato. La cancellazione riflette la decisione assunta dal Comitato per le sanzioni ONU e comporta la cessazione, per tale soggetto, dell’inclusione nell’elenco dell’Unione contenuto nel regolamento n. 881/2002.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’esigenza di immediata efficacia delle misure, coerentemente con la natura sanzionatoria e con l’esigenza di allineamento rapido alle decisioni ONU.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano l’elenco delle persone fisiche sottoposte a congelamento di capitali e risorse economiche.

Sostituzione e aggiornamento di singole voci

Sono sostituite quattro voci dell’elenco "Persone fisiche" relative a Ibrahim Mohamed Khalil, Najmuddin Faraj Ahmad, Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai e Akhmed Rajapovich Chataev. Per tali soggetti vengono aggiornati, tra l’altro, alias, dati anagrafici, luoghi di nascita, cittadinanze, indirizzi, numeri di identificazione, ulteriori informazioni identificative e, in alcuni casi, la data di designazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 881/2002.

Cancellazione di una voce dall’elenco

È cancellata dall’elenco "Persone fisiche" la voce relativa ad Abd Al Wahab Abd Al Hafiz, con i relativi alias e dati identificativi. La cancellazione discende dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 11 gennaio 2016.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di assicurare l’efficacia immediata delle misure. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneterrorismocongelamento di capitali

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