Regolamento (UE) 2016/143
Regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, inserendovi una serie di sostanze per le quali non si applicano LMR specifici. La modifica è motivata dalle valutazioni dell’EFSA e, per alcune sostanze di base o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dal loro profilo di sicurezza e dalla considerazione che non presentano rischi tali da giustificare limiti specifici. L’effetto pratico è l’esclusione di tali sostanze dal regime del limite standard di 0,01 mg/kg previsto per le sostanze non elencate nell’allegato IV. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo talune sostanze attive e sostanze di base/non patogene esenti dall’applicazione di LMR specifici.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, nell’ambito del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747. L’effetto principale è l’esenzione dal limite standard di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), per le sostanze non incluse nell’allegato IV. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per talune sostanze
Il regolamento interviene sul regime dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato IV con l’inserimento di diverse sostanze per le quali non è necessario fissare limiti massimi di residui (LMR) specifici. La modifica si fonda sulle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando e sull’inquadramento di alcune sostanze come sostanze di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto normativo e finalità
Il punto di partenza è che, per le sostanze indicate nel regolamento, non erano stati fissati LMR specifici e, in assenza dell’inclusione nell’allegato IV, si sarebbe applicato il tenore standard di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ritiene invece opportuno escludere tali sostanze da questo regime standard, in ragione delle conclusioni dell’EFSA e, per alcune di esse, del loro status di sostanze di base o del profilo tossicologico favorevole.
Sostanze inserite nell’allegato IV
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IV, in ordine alfabetico, delle seguenti sostanze:
- COS-OGA;
- cerevisane;
- idrossido di calcio;
- lecitine;
- Salix spp cortex;
- aceto;
- fruttosio;
- virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906;
- Verticillium albo-atrum isolato WCS850;
- Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747.
Ragioni specifiche dell’inserimento
Per COS-OGA, cerevisane e virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, la Commissione richiama le conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare che hanno raccomandato l’inserimento nell’allegato IV. Per idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto e fruttosio, la valutazione si collega alla loro approvazione come sostanze di base in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 e ai relativi regolamenti di esecuzione.
Per Verticillium albo-atrum isolato WCS850, viene evidenziato che l’esposizione naturale è molto più elevata rispetto a quella derivante dall’uso fitosanitario, che la sostanza non è nota per essere patogena per l’uomo e che non produce tossine significative o metaboliti secondari durante la fabbricazione. Per Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747, l’EFSA aveva segnalato lacune informative nella valutazione del rischio dietetico; tuttavia, il riesame ha concluso che la sostanza non è patogena per l’uomo e non si prevede produca tossine rilevanti per la salute umana.
Effetti pratici sul regime dei residui
L’inclusione nell’allegato IV comporta che per tali sostanze non si applichi il limite standard di 0,01 mg/kg previsto per le sostanze non elencate. In termini pratici, il regolamento riduce gli oneri di conformità per gli operatori che immettono sul mercato prodotti contenenti o trattati con tali sostanze, purché restino ferme le altre condizioni applicabili ai prodotti fitosanitari e alla sicurezza alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento di sostanze nell’allegato IV
L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo, in ordine alfabetico, le voci: COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747.
Ragioni tecnico-scientifiche della modifica
I considerando richiamano le conclusioni dell’EFSA per COS-OGA, cerevisane e virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906. Per idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto e fruttosio si richiama la loro approvazione come sostanze di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e i relativi regolamenti di esecuzione. Per Verticillium albo-atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 si evidenzia l’assenza di patogenicità per l’uomo e l’assenza di tossine/metaboliti secondari di rilievo, nonché la necessità di allineare il regime dei residui alla valutazione del rischio.
Effetto sui limiti massimi di residui
Per le sostanze inserite nell’allegato IV non trovano applicazione i LMR specifici; viene così superato il tenore standard di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 per le sostanze non incluse nell’allegato IV.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
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