Regolamento (UE) 2016/44
Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consolida e sostituisce il precedente quadro sanzionatorio UE sulla Libia, in coerenza con la decisione (PESC) 2015/1333 e con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Esso introduce un complesso sistema di divieti su esportazione/importazione di materiale per la repressione interna, assistenza tecnica e finanziaria connessa, congelamento dei fondi di soggetti designati e misure specifiche su petrolio, navi designate e attività economiche connesse. Il testo disciplina inoltre deroghe autorizzative, obblighi di cooperazione e informazione, criteri di inserimento negli elenchi e regime sanzionatorio nazionale. Il regolamento è direttamente applicabile e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Misure restrittive dell’Unione nei confronti della Libia, incluse restrizioni su beni/tecnologie, embargo su armamenti, congelamento di fondi e divieti settoriali correlati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e, più in generale, alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Le misure riguardano persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati negli allegati II, III e VI, nonché operazioni relative alla Libia, alle navi designate e alle attrezzature che possono essere usate per la repressione interna. Sono previste esclusioni e deroghe mirate, soprattutto per uso umanitario, protettivo, disarmo, esigenze di base e specifiche autorizzazioni delle autorità competenti.
Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio consolida il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Libia, in attuazione della decisione (PESC) 2015/1333 e in coerenza con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU richiamate nel testo. L’intervento normativo risponde alla persistente minaccia alla pace, alla stabilità e al processo di transizione politica libico, includendo sia misure tradizionali di embargo e congelamento dei beni sia restrizioni mirate su petrolio, navi designate e fondi pubblici libici distratti.
Finalità e contesto
Il regolamento sostituisce e consolida il precedente regolamento (UE) n. 204/2011, come modificato nel tempo, per garantire chiarezza e certezza giuridica. I considerando evidenziano che il regime sanzionatorio deriva dalle risoluzioni ONU successive alla UNSCR 1970 (2011), incluse la UNSCR 2174 (2014) e la UNSCR 2213 (2015), e che l’Unione intende mantenere coerenza con il meccanismo di aggiornamento degli elenchi ONU e con la valutazione del rischio posto da persone ed entità legate all’ex regime di Muammar Gheddafi o al controllo di fondi pubblici libici.
Ambito soggettivo e territoriale
Le misure si applicano nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e, più in generale, alle attività economiche svolte interamente o in parte nell’Unione. I divieti colpiscono soggetti nominativamente elencati negli allegati II, III e VI, oltre a operazioni relative a Libia, materiali per repressione interna, navi designate e fondi/risorse economiche controllati o posseduti da soggetti designati.
Divieti su materiale per la repressione interna e assistenza connessa
L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di attrezzature utilizzabili per la repressione interna, elencate nell’allegato I, verso soggetti in Libia o per uso in Libia; vieta anche l’importazione, l’acquisto e il trasporto di tali materiali dalla Libia. L’articolo 3 amplia il perimetro, vietando assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria relativi sia al materiale militare dell’elenco comune UE sia all’allegato I, nonché la fornitura di personale mercenario armato. Entrambe le disposizioni contengono clausole anti-elusione e deroghe limitate, in particolare per materiale non letale destinato a fini umanitari/protettivi o a sicurezza e disarmo del governo libico, con possibilità di autorizzazione da parte delle autorità competenti nazionali e, in alcuni casi, del comitato delle sanzioni.
Controlli doganali
Per evitare il trasferimento di beni vietati, l’articolo 4 richiede che, per i beni che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione con destinazione o provenienza Libia, il dichiarante specifichi se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento e, se soggetti ad autorizzazione, indichi i dettagli della licenza di esportazione. La misura si coordina con la disciplina doganale UE in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e uscita e di dichiarazioni doganali.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 5 prevede il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti indicati negli allegati II e III. È inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali soggetti o per il loro beneficio. Rimane inoltre congelato, ai sensi del paragrafo 4, il patrimonio che al 16 settembre 2011 apparteneva alle entità elencate nell’allegato VI e che si trovava fuori dalla Libia in quella data.
Criteri di inserimento negli elenchi
L’articolo 6 distingue tre piani. Nell’allegato II confluiscono i soggetti designati dall’ONU o dal comitato delle sanzioni in base alle risoluzioni menzionate. Nell’allegato III confluiscono soggetti non inclusi nell’allegato II ma responsabili o complici di gravi violazioni dei diritti umani, di violazioni delle misure ONU o del regolamento, associati al precedente regime Gheddafi e ancora rischiosi per la pace e la transizione libica, oppure coinvolti in atti che minacciano la stabilità del Paese, inclusa la distruzione o l’attacco a infrastrutture civili, il sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite sfruttamento illecito di risorse, la minaccia a istituzioni finanziarie e alla National Oil Company, o l’elusione dell’embargo sulle armi. L’allegato VI riguarda invece le entità i cui fondi rimangono congelati perché legate a fondi pubblici libici distratti durante il regime precedente.
Deroghe e autorizzazioni sul congelamento dei beni
Gli articoli da 8 a 14 disciplinano una serie di deroghe, tutte affidate alle autorità competenti nazionali indicate nell’allegato IV e, in alcuni casi, subordinate alla non opposizione o all’approvazione del comitato delle sanzioni. Sono previste aperture per esigenze di base delle persone elencate e dei loro familiari, per onorari e spese legali, per costi di custodia e gestione, per spese straordinarie, per il soddisfacimento di crediti garantiti da vincoli o decisioni anteriori alla designazione e per finalità umanitarie.
In particolare:
- l’articolo 8 consente lo svincolo per esigenze essenziali, spese legali e gestione ordinaria dei fondi, e per spese straordinarie;
- l’articolo 9 regola i vincoli giudiziari, amministrativi o arbitrali anteriori alla designazione e le decisioni analoghe;
- l’articolo 10 prevede una deroga umanitaria ampia per soggetti dell’allegato III, comprendente aiuti umanitari, beni di prima necessità, energia elettrica, materiale medico, operazioni di evacuazione e, più in generale, misure funzionali alla ripresa civile;
- l’articolo 11 introduce una deroga specifica per l’allegato VI, con finalità umanitarie, servizi civili essenziali, ripresa della produzione e vendita di idrocarburi, rafforzamento delle istituzioni civili e del sistema bancario, oltre a pagamenti dovuti per contratti o obblighi preesistenti;
- l’articolo 12 consente accrediti su conti congelati per interessi, altri profitti e pagamenti dovuti, purché restino congelati;
- l’articolo 13 disciplina i pagamenti dovuti da soggetti designati in base a obbligazioni preesistenti;
- l’articolo 14 consente pagamenti a favore di autorità portuali elencate nell’allegato III per l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi prima del 7 giugno 2011, con esclusione del settore petrolio/gas/prodotti raffinati.
Misure su navi designate e petrolio greggio
L’articolo 15 contiene una disciplina specifica per le navi designate di cui all’articolo 1, lettera h), e all’allegato V. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su tali navi battenti bandiera di uno Stato membro, salvo autorizzazione previa consultazione del punto di contatto del governo libico. Il comitato delle sanzioni può inoltre imporre il divieto di accesso ai porti dell’Unione, salvo casi di ispezione, emergenza o rientro in Libia, e può vietare bunkeraggio, approvvigionamento e altri servizi di assistenza, nonché transazioni finanziarie sul petrolio greggio e relative assicurazioni. Le deroghe per motivi umanitari o di sicurezza devono essere notificate al comitato e alla Commissione.
Tutela degli operatori e limiti ai diritti contrattuali
L’articolo 16 esclude la responsabilità di chi congela fondi o rifiuta di metterli a disposizione agendo in buona fede e in conformità al regolamento, salvo negligenza. L’articolo 17, invece, priva di tutela i diritti, anche risarcitori o di compensazione, derivanti da contratti o operazioni colpiti dalle misure restrittive quando siano fatti valere da soggetti designati, da altri soggetti libici, incluso il governo libico, o da chi agisca per loro conto. L’onere della prova dell’ammissibilità del diritto grava su chi lo esercita.
Obblighi di cooperazione e scambio di informazioni
L’articolo 18 impone a persone, entità e organismi di comunicare immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili al rispetto delle misure, inclusi i dati su conti e importi congelati, e di collaborare alle verifiche. Le informazioni possono essere usate solo per le finalità per cui sono state fornite, salvo comunicazioni alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri quando necessarie al recupero di beni acquisiti indebitamente. L’articolo 19 rafforza la cooperazione tra Stati membri e Commissione, anche su casi di violazione e sulle sentenze dei tribunali nazionali.
Aggiornamento degli allegati e procedura di designazione
L’articolo 20 attribuisce alla Commissione un potere limitato di aggiornamento degli allegati IV e V. L’articolo 21 disciplina il meccanismo di inserimento e riesame degli elenchi: il Consiglio recepisce nell’allegato II le designazioni ONU, aggiorna l’allegato III per le proprie decisioni, notifica gli interessati e consente la presentazione di osservazioni; se emergono nuove prove sostanziali, procede a riesame. L’allegato III deve essere rivisto almeno ogni dodici mesi. L’allegato II è aggiornato quando l’ONU modifica o depenna soggetti o dati identificativi.
Regime sanzionatorio, abrogazione e applicazione
L’articolo 22 demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, con obbligo di notifica alla Commissione. L’articolo 25 abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 e ne sostituisce i riferimenti con quelli al nuovo regolamento. Infine, l’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e concetti chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "fondi", "congelamento di fondi", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "assistenza tecnica", "comitato delle sanzioni", "territorio dell’Unione", "navi designate" e "punto di contatto del governo della Libia". Le definizioni sono funzionali all’applicazione uniforme delle misure restrittive e al coordinamento con le risoluzioni ONU, in particolare l’UNSCR 1970 (2011) e l’UNSCR 2146 (2014).
Divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna
L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di attrezzature idonee alla repressione interna elencate nell’allegato I verso qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per uso in Libia, nonché l’acquisto, importazione o trasporto dalla Libia di tali attrezzature. È vietata anche la partecipazione a operazioni di elusione dei divieti. Sono previste deroghe per abbigliamento protettivo temporaneamente esportato da personale ONU/UE/Stati membri, media, operatori umanitari e dello sviluppo, e autorizzazioni nazionali per attrezzature destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo.
Divieti su assistenza tecnica, finanziamenti e mercenari
L’articolo 3 vieta la prestazione di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a beni e tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari o all’allegato I, nonché alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per uso in Libia. Sono previste deroghe per materiale militare non letale a fini umanitari o protettivi, per abbigliamento protettivo temporaneo e per materiale non letale destinato alla sicurezza o al disarmo del governo libico; ulteriori deroghe richiedono l’approvazione del comitato delle sanzioni. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni ritenute opportune, assistenza relativa ad attrezzature per repressione interna se destinate esclusivamente a scopi umanitari o protettivi.
Obblighi doganali di dichiarazione
L’articolo 4 impone, per i beni che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono diretti in Libia o provenienti dalla Libia, una dichiarazione aggiuntiva circa l’appartenenza dei beni all’elenco comune delle attrezzature militari o al regolamento, nonché, se del caso, l’indicazione della licenza di esportazione. Le informazioni vanno trasmesse alle autorità doganali competenti secondo le regole sulle dichiarazioni sommarie di entrata e uscita e sulle dichiarazioni doganali di cui ai regolamenti (CE) n. 450/2008 e (UE) n. 952/2013.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 5 dispone il congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati negli allegati II e III. È inoltre vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o per il loro beneficio, nonché eludere tali misure. Il paragrafo 4 mantiene congelati i fondi e le risorse economiche appartenenti, il 16 settembre 2011, alle entità elencate nell’allegato VI e situate fuori dalla Libia in quella data.
Criteri di designazione negli allegati II, III e VI
L’articolo 6 identifica i criteri per l’inserimento negli elenchi: nell’allegato II figurano i soggetti designati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal comitato delle sanzioni in base alle risoluzioni richiamate; nell’allegato III figurano soggetti non compresi nell’allegato II che abbiano commesso o sostenuto gravi violazioni dei diritti umani, violazioni delle risoluzioni o del regolamento, siano associati al precedente regime Gheddafi e continuino a rappresentare un rischio, partecipino ad atti che minacciano la pace e la stabilità in Libia, o possiedano/controllino fondi pubblici libici distratti. L’allegato VI riguarda le entità di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Gli allegati devono indicare motivi e, ove disponibili, dati identificativi dettagliati.
Misure su partecipazioni in soggetti non designati
L’articolo 7 chiarisce che l’obbligo di congelamento relativo a un soggetto designato non impedisce a soggetti non designati, di cui la persona o entità designata detenga una partecipazione, di continuare attività commerciali legittime, purché ciò non comporti la messa a disposizione di fondi o risorse economiche al soggetto designato.
Deroghe al congelamento per esigenze essenziali, spese straordinarie e tutela giudiziaria
Gli articoli 8 e 9 disciplinano le autorizzazioni nazionali allo svincolo di fondi congelati. L’articolo 8 consente deroghe per esigenze di base, onorari e spese legali, nonché per diritti di custodia e gestione, con, per i soggetti dell’allegato II o dell’articolo 5, paragrafo 4, l’assenza di obiezioni del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi; prevede inoltre deroghe per spese straordinarie, con approvazione ONU per i soggetti dell’allegato II o dell’articolo 5, paragrafo 4, e notifica preventiva di due settimane per l’allegato III. L’articolo 9 autorizza lo svincolo per vincoli giudiziari/amministrativi/arbitrali o decisioni anteriori alla designazione, purché il ricavato serva solo a soddisfare crediti garantiti, non favorisca soggetti sanzionati e non contrasti con l’ordine pubblico; lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Deroghe per finalità umanitarie, ripresa economica e pagamenti preesistenti
L’articolo 10 consente, per i soggetti dell’allegato III, l’autorizzazione di fondi per scopi umanitari, approvvigionamento civile, ripresa della produzione e vendita di idrocarburi, rafforzamento di istituzioni civili e infrastrutture pubbliche e ripresa del settore bancario, con consultazione delle autorità libiche e assenza di obiezioni del comitato delle sanzioni e delle autorità libiche entro cinque giorni lavorativi. L’articolo 11 disciplina deroghe per l’articolo 5, paragrafo 4, per esigenze umanitarie, energia e acqua civili, ripresa petrolifera, istituzioni civili e commercio bancario, nonché per pagamenti dovuti in base a contratti o obblighi anteriori alla designazione, con notifiche al comitato delle sanzioni e, in alcuni casi, alle autorità libiche. L’articolo 12 consente accrediti su conti congelati per interessi, pagamenti preesistenti e pagamenti dovuti in base a vincoli o decisioni, purché anch’essi congelati; gli enti finanziari devono informare senza indugio l’autorità competente. L’articolo 13 regola deroghe per pagamenti dovuti da soggetti designati in base a obbligazioni preesistenti, con divieti di violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e termini di notifica differenziati (dieci giorni lavorativi o due settimane).
Autorità portuali e navali, navi designate e petrolio greggio
L’articolo 14 consente, in deroga all’articolo 5, paragrafo 2, lo svincolo di fondi a favore di autorità portuali elencate nell’allegato III per l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi prima del 7 giugno 2011, esclusi quelli su petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. L’articolo 15 vieta, salvo autorizzazione, il carico, trasporto o scarico di petrolio greggio libico su navi designate battenti bandiera di uno Stato membro; vieta l’accesso ai porti dell’Unione alle navi designate se così specificato dal comitato; vieta bunkeraggio e servizi di assistenza e, se specificato dal comitato, anche le transazioni finanziarie relative al petrolio greggio a bordo delle navi designate e le relative assicurazioni. Sono previste deroghe per esigenze umanitarie o di sicurezza e per il rientro in Libia, con obbligo di notifica al comitato e alla Commissione.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e esclusione di diritti
L’articolo 16 esclude, in buona fede, la responsabilità di chi congela fondi o ne rifiuta la messa a disposizione in conformità al regolamento, salvo negligenza, e di chi non sapeva né aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione. L’articolo 17 preclude diritti, anche risarcitori o di compensazione, relativi a contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive se promossi da soggetti designati, da altri soggetti libici, incluso il governo libico, o da soggetti che agiscano per loro tramite o conto; l’onere della prova grava su chi esercita il diritto.
Obblighi di informazione, cooperazione e scambio dati
L’articolo 18 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento, compresi i dati sui conti e sugli importi congelati, e di cooperare alle verifiche. Le informazioni devono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite, con possibilità di comunicazione alle autorità libiche competenti e agli altri Stati membri quando necessario al recupero di beni acquisiti indebitamente. L’articolo 19 impone a Stati membri e Commissione un immediato scambio di informazioni su misure adottate, violazioni, applicazione e sentenze nazionali.
Aggiornamento degli allegati, designazione e riesame
L’articolo 20 autorizza la Commissione a modificare l’allegato IV in base alle informazioni degli Stati membri e l’allegato V in coerenza con la decisione (PESC) 2015/1333 e con gli accertamenti del comitato delle sanzioni relativi all’UNSCR 2146 (2014). L’articolo 21 disciplina l’inserimento e la comunicazione delle designazioni: il Consiglio inserisce nell’allegato II i soggetti designati dall’ONU o dal comitato; modifica l’allegato III per le proprie designazioni; notifica decisione e motivi agli interessati, che possono presentare osservazioni; riesamina in caso di nuove prove; aggiorna l’allegato II quando l’ONU depenna o modifica dati; l’allegato III è riesaminato almeno ogni dodici mesi.
Sanzioni nazionali, notifica delle autorità e ambito territoriale
L’articolo 22 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni e di adottare misure efficaci, proporzionate e dissuasive, notificandole alla Commissione. L’articolo 23 rinvia all’allegato IV per i recapiti utili alle notifiche verso la Commissione. L’articolo 24 definisce l’ambito territoriale e personale di applicazione del regolamento, includendo territorio UE, aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, cittadini UE ovunque, persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro e attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 25 abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 e stabilisce che i riferimenti a quest’ultimo si intendono fatti al nuovo regolamento. L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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