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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/46

Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per rideterminare alcuni LMR relativi a oxadixil e spinetoram. Per oxadixil, diversi limiti provvisori vengono ridotti sulla base dei dati di monitoraggio; per spinetoram vengono invece adeguati gli LMR per riflettere la sostituzione della categoria "carne" con "muscolo" e la rilevanza dei residui nei tessuti adiposi. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti anteriori all’8 febbraio 2016 e una revisione futura di alcuni LMR provvisori alla luce di ulteriori dati.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su specifiche categorie di prodotti elencate nell’allegato III, parte A. Riguarda operatori del settore alimentare, importatori, esportatori, produttori agricoli e autorità degli Stati membri incaricate dei controlli ufficiali e dell’applicazione dei nuovi LMR. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima dell’8 febbraio 2016, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regolamento (UE) 2016/46 della Commissione: modifica degli LMR per oxadixil e spinetoram

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato III, parte A, per alcune combinazioni sostanza/prodotto relative a oxadixil e spinetoram. La Commissione motiva l’intervento con i risultati dei monitoraggi disponibili, con l’esigenza di allineare gli LMR alla classificazione aggiornata dei prodotti e con la necessità di garantire un adeguato livello di protezione dei consumatori, senza ostacolare oltre il necessario la commercializzazione dei prodotti già immessi sul mercato.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 16, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2. Il testo richiama il fatto che per oxadixil e spinetoram erano già fissati LMR nell’allegato III, parte A, e che occorreva aggiornarli alla luce di nuovi dati scientifici e di monitoraggio. È inoltre evidenziato che i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e che le osservazioni ricevute sono state considerate.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda i residui di due sostanze attive:

  • oxadixil, per la quale alcuni LMR provvisori sono ridotti;
  • spinetoram (XDE-175), per la quale i limiti sono adeguati rispetto alla classificazione dei prodotti e alla distribuzione dei residui nei tessuti animali.

L’intervento si concentra su prodotti vegetali e animali specificamente indicati nell’allegato, includendo tra l’altro ortaggi, frutta, spezie, prodotti di origine animale e alcune voci particolari come il barbaforte o cren.

Modifiche relative a oxadixil

Per oxadixil, la Commissione prende atto che i dati di monitoraggio trasmessi dagli Stati membri indicano l’assenza di residui oltre i limiti di determinazione pertinenti in alcune matrici, con conseguente riduzione dei livelli provvisori:

  • porri;
  • gruppo degli ortaggi a radice e tubero.

Per altre matrici, i dati indicano la persistenza di residui, ma a livelli tali da consentire un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg, in particolare per:

  • prezzemolo;
  • sedani;
  • gruppo delle lattughe e insalate.

Il regolamento precisa che questi LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione. Nell’allegato si rinviene anche una clausola specifica di riesame collegata alle informazioni da presentare entro il 19 gennaio 2018 per alcune voci interessate.

Modifiche relative a spinetoram

Per spinetoram, il regolamento interviene su LMR già esistenti nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, tenendo conto della classificazione modificata dei prodotti di origine animale. In particolare:

  • il regolamento (UE) n. 459/2010 aveva incluso l’LMR fissato dal Codex Alimentarius per le carni dei mammiferi diversi dai mammiferi marini;
  • il regolamento (UE) n. 212/2013 ha sostituito la voce "carne" con la voce "muscolo" nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Poiché tale modifica non era stata recepita nei limiti già stabiliti, il regolamento 2016/46 provvede ad adeguare gli LMR per i gruppi:

  • tessuti adiposi dei mammiferi;
  • muscoli dei mammiferi.

Il testo sottolinea che la sostanza è liposolubile e che, pertanto, è ragionevole attendere residui nei tessuti grassi.

Precisazioni tecniche nell’allegato

L’allegato contiene numerose voci e valori numerici per le singole categorie di prodotti. Tra le precisazioni più rilevanti, il testo stabilisce che per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie il livello massimo di residui applicabile corrisponde a quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute alla trasformazione per essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regime transitorio

Per evitare effetti discontinui sul mercato, l’articolo 2 prevede una disciplina transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi nella sua versione antecedente alle modifiche per i prodotti anteriori all’8 febbraio 2016. Ciò consente la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già ottenuti prima dell’entrata in applicazione dei nuovi limiti, purché siano rispettate le condizioni previste dal sistema di sicurezza alimentare applicabile.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto di portata generale che non richiede recepimento nazionale, ma impone l’adeguamento immediato dei controlli e delle prassi operative alla data di applicazione dei nuovi LMR.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che li assistono, il regolamento comporta la necessità di verificare la conformità dei prodotti interessati ai nuovi limiti, sia per la produzione interna sia per le importazioni da paesi terzi. Di rilievo sono soprattutto:

  • la gestione dei lotti prodotti prima dell’8 febbraio 2016;
  • l’adeguamento delle verifiche di conformità ai nuovi valori di oxadixil e spinetoram;
  • la preparazione ai riesami futuri dei limiti provvisori, in particolare per oxadixil, alla luce di ulteriori dati di monitoraggio.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo le colonne relative a oxadixil e spinetoram nell’allegato III, parte A.

Riduzione e revisione dei limiti per oxadixil

Dai dati di monitoraggio emerge che nei porri e negli ortaggi a radice e tubero non sono più presenti residui superiori ai limiti di determinazione, per cui i relativi LMR provvisori sono ridotti a tali valori. Per prezzemolo, sedani e gruppo delle lattughe e insalate viene fissato un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg. Tali LMR dovranno essere rivisti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento; il testo dell’allegato richiama anche il riesame alla luce di informazioni presentate entro il 19 gennaio 2018 per alcune voci specifiche.

Adeguamento dei limiti per spinetoram

Per spinetoram gli LMR sono adeguati in relazione alla sostituzione della voce "carne" con "muscolo" nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 ad opera del regolamento (UE) n. 212/2013. Considerata la liposolubilità della sostanza e la probabile presenza di residui nei tessuti grassi, vengono corretti gli LMR per i gruppi dei tessuti adiposi dei mammiferi e dei muscoli dei mammiferi. Per il barbaforte o cren nel gruppo delle spezie si precisa che si applica il livello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni dovute all’essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizione transitoria per i prodotti preesistenti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte, continua ad applicarsi ai prodotti anteriori all’8 febbraio 2016, per consentire la commercializzazione, trasformazione e consumo in condizioni normali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalecontrolli ufficiali

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