Regolamento (UE) 2016/73
Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i TAC e la loro ripartizione per il 2016 nel Mar Nero per due stock ittici, rombo chiodato e spratto. Per ciascuno stock indica i quantitativi complessivi dell’Unione, la distribuzione tra Bulgaria e Romania e le condizioni applicabili, inclusa una chiusura temporale per il rombo chiodato. Il testo rinvia inoltre alle norme UE su controllo, registrazione delle catture e gestione annuale dei TAC, imponendo specifici codici per la comunicazione dei dati.
Fissa per il 2016 le possibilità di pesca, i TAC e i contingenti per rombo chiodato e spratto nel Mar Nero per i pescherecci dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Nero, limitatamente all’anno 2016 e alle specie espressamente indicate nel regolamento: rombo chiodato (Psetta maxima) e spratto (Sprattus sprattus). Il regime riguarda le catture, gli sbarchi, la ripartizione dei TAC tra Bulgaria e Romania e la trasmissione dei dati alla Commissione. Restano salve le disposizioni generali della politica comune della pesca e del regime di controllo, nonché gli scambi, le detrazioni e le riassegnazioni previste da altri atti UE; per il rombo chiodato è inoltre prevista una chiusura stagionale specifica dal 1° aprile al 30 giugno 2016.
Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2016
Il regolamento stabilisce, per l’anno 2016, le possibilità di pesca applicabili ai pescherecci dell’Unione nel Mar Nero con riguardo a due stock: rombo chiodato (Psetta maxima) e spratto (Sprattus sprattus). L’intervento è adottato ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e si inserisce nel quadro della politica comune della pesca, con l’obiettivo di fissare i TAC e la loro ripartizione secondo criteri scientifici e di stabilità relativa.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Nero. Ai fini del testo, il Mar Nero coincide con la sottozona geografica 29 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011. Le definizioni di base sono quelle del regolamento (UE) n. 1380/2013, con precisazioni specifiche su peschereccio, peschereccio dell’Unione, TAC e contingente.
Possibilità di pesca e ripartizione dei TAC
L’articolo 4 rinvia all’allegato per i TAC, la ripartizione tra Stati membri e le condizioni funzionalmente collegate. Per il rombo chiodato, il TAC complessivo dell’Unione è pari a 86,4 tonnellate di peso vivo, suddivise in 43,2 tonnellate per la Bulgaria e 43,2 tonnellate per la Romania. Per lo spratto, il TAC è pari a 11.475 tonnellate, ripartite in 8.032,5 tonnellate per la Bulgaria e 3.442,5 tonnellate per la Romania.
Condizioni e salvaguardie nella gestione dei contingenti
La ripartizione non pregiudica gli scambi di contingenti consentiti dall’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni e riassegnazioni previste dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Restano inoltre applicabili gli sbarchi supplementari e i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché le detrazioni ex articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Restrizioni specifiche sul rombo chiodato
Per il rombo chiodato, nelle attività di pesca non soggette all’obbligo di sbarco, le catture e le catture accessorie possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se effettuate da pescherecci dell’Unione battenti bandiera di uno Stato membro che disponga ancora di contingente non esaurito. L’allegato prevede inoltre che dal 1° aprile al 30 giugno 2016 sia vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato, inclusi trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita.
Controllo, notifiche e codici stock
Il regolamento si coordina con il regime di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009. In particolare, per la registrazione delle catture e la notifica dei dati di esaurimento delle possibilità di pesca, gli Stati membri devono utilizzare i codici stock indicati nell’allegato quando trasmettono alla Commissione i dati sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2016. Il legislatore giustifica l’applicazione retrodatata con l’esigenza di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire un reddito ai pescatori dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e specie interessate
Il regolamento fissa per il 2016 le possibilità di pesca nel Mar Nero per due specie: rombo chiodato (Psetta maxima) e spratto (Sprattus sprattus), come indicato all’articolo 1.
Ambito soggettivo e territoriale
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Nero, definito come la sottozona geografica 29 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.
Definizioni operative
Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e precisa i concetti di peschereccio, peschereccio dell’Unione, TAC e contingente. Il TAC è inteso, per le attività soggette all’obbligo di sbarco, come quantitativo pescabile per stock e anno; nelle altre attività come quantitativo sbarcabile per stock e anno.
TAC e ripartizione tra Stati membri
I TAC per i pescherecci dell’Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni funzionalmente collegate sono contenuti nell’allegato. Per il rombo chiodato il TAC dell’Unione è pari a 86,4 tonnellate di peso vivo, ripartite in 43,2 tonnellate ciascuna per Bulgaria e Romania; per lo spratto il TAC dell’Unione è pari a 11.475 tonnellate, ripartite in 8.032,5 tonnellate per la Bulgaria e 3.442,5 tonnellate per la Romania.
Preservazione di altri meccanismi di gestione
La ripartizione stabilita dal regolamento non pregiudica gli scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le detrazioni e riassegnazioni ex articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli sbarchi supplementari e i quantitativi riportati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni ex articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Limitazione stagionale per il rombo chiodato
Per le catture e le catture accessorie di rombo chiodato nelle attività di pesca non soggette all’obbligo di sbarco, la conservazione a bordo o lo sbarco sono consentiti solo ai pescherecci dell’Unione di Stati membri che dispongano di un contingente non ancora esaurito. Inoltre, dal 1° aprile al 30 giugno 2016 è vietata qualsiasi attività di pesca di tale stock, compresi trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita.
Comunicazione dei dati di sbarco
Gli Stati membri devono utilizzare i codici stock riportati nell’allegato quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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