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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/48

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/48 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati per specifici codici NC e per specifiche origini paesi terzi, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. I valori fissati sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'ambito territoriale è l'intera Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È di applicazione immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/48 della Commissione stabilisce, per una serie di prodotti ortofrutticoli individuati da specifici codici NC, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi, per i quali l'allegato riporta i codici NC e le origini paesi terzi rilevanti. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese di origine; per alcune voci è previsto il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini".

Contenuto dell'allegato

L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione per i prodotti elencati, tra cui:

  • codice NC 0702 00 00;
  • codice NC 0707 00 05;
  • codice NC 0709 93 10;
  • codice NC 0805 10 20;
  • codice NC 0805 20 10;
  • codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90;
  • codice NC 0805 50 10;
  • codice NC 0808 10 80;
  • codice NC 0808 30 90. Per ciascuna voce sono indicati i valori per le diverse origini, ad esempio Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Israele, Giamaica, Sudafrica, Zimbabwe, Cile, Stati Uniti e Cina, oltre alla categoria "altre origini".

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici NC di ortofrutticoli e per le corrispondenti origini ammesse (ad esempio EG, MA, TN, TR, IL, JM, ZA, ZW, CL, US, CN e ZZ per altre origini).

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e prezzi d'entrata

Testo integrale

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