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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11270/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I lavoratori hanno chiesto l'adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. parametrando la loro retribuzione al CCNL Assoambiente/FISE (CCNL dei servizi ambientali) anziché al CCNL Cooperative Sociali applicato dalla cooperativa. La questione centrale è l'interpretazione della clausola del contratto di appalto (art. 22, par. 14) tra ACEGAS APS e l'aggiudicataria, che prevedeva che "la società aggiudicataria deve osservare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali" e conteneva una seconda parte che autorizzava, in presenza di specifici progetti (es. inserimento sociale), l'applicazione di un diverso contratto collettivo per cooperative sociali (cooperative di tipo B). I giudici di merito erano divisi: il Tribunale di Padova aveva dato ragione ai lavoratori (applicazione del CCNL servizi ambientali), la Corte d'Appello di Venezia aveva riformato e rigettato le domande applicando il CCNL Cooperative Sociali. In Cassazione si è censurata principalmente la interpretazione della Corte d'appello circa il significato e la portata della clausola contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ritenendo che la interpretazione della Corte d'appello non fosse conforme ai criteri ermeneutici (art. 1362 c.c. e altri) e non avesse esaminato esaustivamente la clausola contrattuale alla luce della volontà delle parti e del contesto (finalità di garantire parità di trattamento nelle gare pubbliche). La sentenza di appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto anche dei contratti individuali, della presenza e qualificazione di eventuali lavoratori "svantaggiati" e della loro effettiva adibizione all'appalto, con provvedimenti sulle spese del giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    Richiamato come parametro di equità retributiva: la clausola contrattuale e l'applicazione del CCNL devono essere interpretate alla luce del principio costituzionale che tutela il giusto compenso; la Corte ha esaminato se l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali potesse risultare incompatibile con tale principio.

  • Codice civile, art. 1362

    Usato come criterio ermeneutico: il tenore letterale e la comune intenzione delle parti prevalgono quando risultano chiari e univoci, ma non sono esclusivi; la Corte ha ricordato che non ci si può fermare al solo testo se il contesto e la causa concreta indicano altro.

  • Codice civile, art. 1366

    Riferimento al principio di buona fede nell'interpretazione: la lettura della clausola deve considerare lo scopo pratico perseguito dalle parti.

  • Codice civile, art. 1411

    Richiamato in relazione alla contestazione che la clausola del contratto di appalto potesse costituire un contratto a favore di terzi; la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente questa prospettazione.

  • D.l. n. 248/2007, art. 7 comma 4 (conv. con l. n. 31/2008)

    La Corte d'appello aveva ritenuto non pertinente il richiamo a questo disposto poiché riguarda i soci lavoratori (non i dipendenti); la Cassazione ne prende atto nel quadro della valutazione complessiva.

  • Legge n. 142/2001, art. 3

    Evocata nella tematizzazione dell'obbligo di equiparazione retributiva nelle gare/servizi pubblici; la Corte d'Appello era stata censurata per non avere adeguatamente considerato la finalità di parità stabilita dalle norme rilevanti.

  • CCNL Servizi Ambientali (Federambiente / Assoambiente - FISE)

    la società aggiudicataria deve osservare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal ccnl del settore servizi ambientali

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce del testo e del contesto (committente che opera nei servizi ambientali e finalità di gara pubblica), la clausola andava interpretata in modo da garantire la parità di trattamento prevista dal CCNL del settore servizi ambientali, salvo che la deroga sia chiaramente limitata e riservata ai casi espressamente previsti (es. progetti di inserimento sociale).

  • CCNL Cooperative Sociali

    La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile questo CCNL in via generale; la Cassazione ha ritenuto che tale applicazione non fosse pacifica e che la clausola contrattuale potesse invece richiedere l'applicazione del CCNL dei servizi ambientali, salvo eccezioni chiaramente delimitate.

  • Art. 22, par. 14 del contratto di appalto tra ACEGAS APS e la società aggiudicataria

    clausola che prevedeva l'osservanza di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore servizi ambientali e una possibile deroga per cooperative sociali in presenza di specifici progetti

    Nodo centrale della controversia: la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'interpretazione data dalla Corte d'appello non avesse esplorato tutte le possibili letture della clausola e non avesse adeguatamente valutato la volontà delle parti e il contesto di gara; ha quindi cassato e rinviato per un nuovo esame.

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale che richiama un "CCNL del settore" va interpretata alla luce del testo, della comune intenzione delle parti e della causa concreta: non sempre il ricorso a CCNL diversi è permesso se la finalità della clausola è garantire la parità di trattamento nelle gare pubbliche.
  • I criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c. (tenore letterale e comune intenzione) prevalgono solo se chiarissimi; in presenza di ambiguità bisogna considerare elementi testuali ed extratestuali e il principio di buona fede (art. 1366 c.c.).
  • Se il committente pubblico impone, nell'appalto, il rispetto di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL del settore, il giudice deve valutare se questa previsione escluda l'applicazione di contratti collettivi difformi salvo eccezioni esplicite e limitate (es. progetti di inserimento sociale per soggetti svantaggiati).
  • Nel caso di cooperative sociali che operano progetti di inserimento, una deroga al CCNL di settore può essere ammessa solo se la clausola contrattuale la delimita espressamente e se ricorre la specifica condizione (es. lavoratori "svantaggiati" effettivamente impiegati nel progetto).
  • In giudizio va approfondita la situazione concreta dei singoli lavoratori (contratti individuali, qualifica di lavoratori svantaggiati, effettiva destinazione all'appalto): questioni fattuali che possono incidere sull'applicazione del CCNL e sull'esito della domanda in base all'art. 36 Cost.
  • Se la Corte d'appello interpreta in modo restrittivo o divergente una clausola rilevante per l'applicazione della disciplina contrattuale, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame, anche disponendo diversa composizione del collegio.

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