Cassazione Civile, Sentenza n. 11279/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alitalia ha impugnato il decreto del Tribunale di Civitavecchia che, nell'opposizione allo stato passivo promossa da Stefano Martini, aveva riconosciuto al lavoratore diritto a differenze retributive per ferie includendo nell'importo da liquidare l'indennità di volo integrativa nella misura media annua per il periodo minimo di ferie. Il Tribunale aveva dichiarato nulle, per contrasto con l'art. 4 d.lgs. 185/2005 e alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, le clausole del CCNL che escludevano tale indennità dalla base di calcolo per le quattro settimane minime di ferie e aveva disposto CTU per i conteggi. In cassazione Alitalia ha sollevato 11 motivi (vizi di procura e rappresentanza, errata interpretazione delle direttive e del diritto dell'UE, violazione di norme costituzionali e codicistiche, censure sulla metodologia di calcolo adottata dal CTU e sull'estensione del ricalcolo oltre il periodo minimo di ferie, nonché richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Il PM e le controparti hanno resistito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Alitalia. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi motivi relativi alla procura per mancata trascrizione/produzione degli atti e, comunque, non decisivi per la sanabilità della rappresentanza nel procedimento d'opposizione allo stato passivo (applicazione dell'art. 182 c.p.c.). Ha confermato la correttezza dell'indirizzo del Tribunale che, in linea con la giurisprudenza di legittimità e con le pronunce della Corte di Giustizia UE (Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams e altre), ha interpretato la retribuzione durante il periodo minimo di ferie come comprensiva delle voci pecuniarie strettamente collegate allo "status" e alle mansioni del lavoratore, tra cui l'indennità di volo integrativa, e ha quindi dichiarato nulla la clausola collettiva che l'escludeva. La Corte ha dichiarato infondati i motivi che chiedevano il rinvio pregiudiziale alla CJEU, ha ritenuto lecita la CTU deducente sulla base della documentazione prodotta e ha respinto le censure sulla quantificazione e sui criteri di calcolo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di ciascuna controricorrente e ha disposto gli ulteriori adempimenti contributivi di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185, art. 4
Interpretato alla luce del diritto UE: le clausole collettive che escludono dall'indennità di volo integrativa la base di computo della retribuzione per il periodo minimo di quattro settimane sono nulle in quanto contrastanti con la normativa di recepimento dell'accordo europeo; la retribuzione feriale minima deve comprendere le voci collegate allo status e all'esecuzione delle mansioni.
Direttiva 2003/88/CE, art. 7
La nozione di "ferie annuali retribuite" va interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia: la retribuzione durante le ferie deve mantenere una situazione paragonabile a quella ordinaria e comprende gli importi pecuniari legati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale.
Direttiva 2000/79/CE (recepimento accordo europeo personale di volo)
Richiamata in relazione all'articolazione delle norme sul personale di volo: non osta a che il giudice nazionali riconoscano, per il periodo minimo di ferie, voci retributive correlate al lavoro di volo se la loro esclusione dissuadesse dall'esercizio del diritto alle ferie.
Costituzione, artt. 36 e 39
Richiamati dalle parti: la Corte ha ritenuto che il principio costituzionale della retribuzione equa e l'autonomia sindacale non escludono l'interpretazione conforme al diritto UE che impone la tutela del diritto alle ferie retribuite; non sussiste contrasto con l'autonomia collettiva tale da prevalere sulle obbligazioni derivanti da norme imperative europee.
Codice civile, art. 2751-bis n. 1
Il Tribunale aveva riconosciuto il credito del lavoratore con privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c.; la Cassazione ha confermato la valutazione del merito sul riconoscimento del diritto e la natura privilegiata del credito.
Codice di procedura civile, artt. 182 comma 2 e 365 - 83 c.p.c.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo l'eventuale vizio di rappresentanza può essere sanato ex art. 182 c.p.c.; la Cassazione ha rilevato che le eccezioni di nullità della procura risultavano inammissibili o non determinanti e ha richiamato la regola dell'anteriorità della procura solo con riferimento al ricorso per cassazione quando rilevante per la procura del grado precedente.
Codice di procedura civile, art. 360 (espressi n. 3 e 5)
Articoli invocati per i motivi di cassazione: la Corte ha esaminato e dichiarato inammissibili o infondati i vari profili di violazione di legge e motivazione sollevati, ritenendo coerente l'interpretazione del diritto europeo e quella applicata dal Tribunale.
Codice civile, artt. 2110 e artt. 2697 e 2727
Richiamati dalle parti in ordine alla quantificazione delle retribuzioni e onere della prova; la Corte ha ritenuto che le critiche sulla metodologia di calcolo andavano dedotte con specificità e che la CTU deducente era legittima sulla base della documentazione prodotta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato previsti dalla normativa e dell'obbligo di versamento aggiuntivo in relazione all'adempimento processuale richiesto.
Massime di principio
- La retribuzione durante il periodo minimo di ferie (quattro settimane per legge) deve comprendere le voci pecuniarie strettamente correlate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; clausole collettive che escludono tali voci possono essere dichiarate nulle se contrastano con il diritto UE.
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE prevale e orienta l'interpretazione nazionale: riduzioni retributive durante le ferie che possano dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie sono incompatibili con il diritto dell'Unione.
- Nei giudizi di opposizione allo stato passivo vige la regola di promozione della sanatoria della rappresentanza ex art. 182 c.p.c.; vizî di procura possono essere sanati nel merito se non specificamente provati e prodotti gli atti necessari.
- Se un datore di lavoro contesta i criteri di calcolo adottati in CTU deve produrre e trascrivere con precisione gli atti e i parametri contestati; censure generiche o non documentate sono difficilmente accolte in cassazione.
- La quantificazione della retribuzione feriale oltre il periodo minimo richiede motivazione chiara: la giurisprudenza tende a tutelare il principio europeo per il periodo minimo, mentre estensioni ulteriori vanno valutate attentamente in base al diritto nazionale e alla contrattazione collettiva.
- Richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE vengono rigettate quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale o quando la domanda non ha immediata rilevanza decisoria per la fattispecie concreta.
- La condanna alle spese in cassazione segue il criterio della soccombenza: eccezioni di novità delle questioni non garantiscono automaticamente la compensazione delle spese se la parte è ritenuta soccombente.
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