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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11272/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione, ai suoi rapporti di lavoro, del CCNL Multiservizi ritenendo dovesse invece applicarsi il CCNL FISE Assoambiente per i servizi di raccolta rifiuti svolti nell'ambito di appalti. La questione principale riguardava se la cooperativa fosse vincolata al contratto collettivo di settore (FISE) per adesione ad associazioni datoriali o per clausole contrattuali negli appalti, nonché se la retribuzione risultante dal CCNL Multiservizi violasse l'art. 36 Cost.. La Corte ha esaminato i contratti di appalto, la mancata prova di adesione o recepimento tacito del CCNL FISE da parte della cooperativa, la mancanza nel contratto d'appalto dell'obbligo di applicare il CCNL di settore e l'attività principale effettiva della cooperativa, ritenendo che il CCNL Multiservizi fosse compatibile con l'oggetto delle prestazioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistenti le censure del ricorrente: l'art. 3 della legge n.142/2001 non imponeva automaticamente l'applicazione del CCNL FISE e il lavoratore non aveva provato la prevalenza o la rappresentatività del CCNL invocato né l'insufficienza retributiva ai sensi dell'art. 36 Cost.. Inoltre l'art. 118 co.6 del D.lgs. n.163/2006 non impedisce l'applicazione di un diverso contratto collettivo purché coerente con l'oggetto dell'appalto; il contratto d'appalto in concreto non prevedeva obblighi a favore dei lavoratori relativi al CCNL di settore e mancava prova che la raccolta rifiuti fosse l'attività principale della cooperativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.500,00 per compensi più spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori), oltre all'eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n. 142/2001, art. 3

    i soci lavoratori subordinati hanno diritto ad un trattamento economico pari, almeno, al minimo fissato "per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine"

    La norma garantisce un trattamento minimo pari a quello previsto per prestazioni analoghe, ma non impone di per sé quale specifico CCNL debba applicarsi quando più contratti risultano compatibili; la scelta richiede accertamento fattuale e prova della prevalenza o rappresentatività del CCNL invocato

  • D.l. n. 248/2007, art. 7 co. 4

    Richiamato per sostenere la compatibilità dell'attività svolta con l'applicazione di contratti collettivi diversi purché coerenti con l'attività; non modifica il principio che occorre verifica fattuale dell'adesione/recepimento del CCNL

  • Costituzione, art. 36

    Serve a valutare la sufficienza della retribuzione; il ricorrente doveva provare che il trattamento risultante dal CCNL Multiservizi fosse inidoneo a garantire la giusta retribuzione, cosa non dimostrata

  • D.lgs. n. 163/2006, art. 118 co. 6

    "l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione"

    La norma impone all'affidatario di rispettare i contratti collettivi in vigore per il settore/area, ma non esclude che per le stesse prestazioni possano risultare applicabili contratti diversi purché coerenti con l'oggetto dell'appalto; pertanto non c'è automatismo a favore di un unico CCNL

  • Codice civile, art. 2070

    Riferimento alla responsabilità dell'appaltatore e agli obblighi nei confronti dei lavoratori; interpretato nel contesto della necessità di prove su obblighi contrattuali specifici assunti dall'appaltatore

  • D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 36/2023

    Non applicabili ratione temporis ai rapporti oggetto di causa perché il rapporto si era esaurito prima della loro entrata in vigore; pertanto non possono essere invocate le norme più recenti

Massime di principio

  • Spetta al lavoratore provare che il datore di lavoro sia vincolato a uno specifico CCNL: adesione ad associazioni datoriali, recepimento tacito o clausole contrattuali nell'appalto devono essere dimostrate
  • L'art. 3 legge 142/2001 garantisce un trattamento minimo per prestazioni analoghe ma non determina automaticamente quale CCNL debba prevalere quando più contratti sono compatibili con l'attività svolta
  • Nei contratti di appalto pubblici l'art. 118 D.lgs. n.163/2006 impone il rispetto dei contratti collettivi in vigore per il settore/area, ma non esclude che l'appaltatore applichi un diverso CCNL se coerente con l'oggetto dell'appalto; occorre valutare il contenuto dell'appalto e l'ambito operativo dell'appaltatore
  • La mera svolgimento di attività riconducibili al settore (es. raccolta rifiuti) non basta a imporre automaticamente il CCNL di settore: va accertata l'attività principale dell'impresa e gli obblighi contrattuali specifici
  • Il ricorrente che invoca la Costituzione (art. 36) deve dimostrare che il trattamento contrattuale applicato è in concreto insufficiente a garantire la giusta retribuzione
  • Quando il rapporto di lavoro è terminato prima dell'entrata in vigore di nuove norme sui contratti pubblici, non è possibile richiamare quelle norme più recenti ratione temporis
  • La giurisprudenza amministrativa può ammettere l'applicazione di contratti 'multiservizi' anche per alcune attività di raccolta e pulizia; dunque va valutata la coerenza tra l'oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del CCNL adottato dall'appaltatore

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