Cassazione Civile, Sentenza n. 11278/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'illegittimità dei loro licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi principali: (i) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su due domande rilevanti che, se esaminate, avrebbero potuto comportare la tutela reintegratoria (i vizi denunciati erano: a) la cessazione del contratto commerciale di somministrazione non si era verificata; b) la mancanza di occasioni di lavoro era inesistente dato che Adecco aveva inviato molti lavoratori ad Amazon nello stesso periodo; c) omissione del repechage, ossia mancata ricollocazione presso altre aziende); (ii) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 per avere la Corte d'appello parametrato l'indennità risarcitoria sull'indennità di disponibilità (mensile di somministrazione) anziché sull'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva esposto analiticamente e valutato i tre motivi d'appello, aveva chiarito che i lavoratori avevano richiesto esclusivamente la tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, e non aveva omesso di pronunciarsi sulle doglianze ma le aveva esaminate congiuntamente. Quanto al richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, la Cassazione ha precisato che la sent. n. 128/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 (nei termini indicati) e non ha cancellato la disciplina del comma 1; dunque la scelta della Corte d'appello di applicare la tutela indennitaria non era contraria alla giurisprudenza costituzionale. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, nel caso di somministrazione a tempo indeterminato in cui il collocamento in disponibilità derivi dall'interruzione della missione non imputabile all'agenzia, l'ultima retribuzione di riferimento per la quantificazione dell'indennità è rappresentata dall'indennità di disponibilità prevista dal contratto/legge. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di costituzione e del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 CCNL APL (procedura MOL)
La corretta esecuzione della procedura contrattuale prevista dall'art. 25 non è di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento; resta a carico dell'agenzia l'onere di dimostrare l'impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili per un congruo periodo
art. 3, d.lgs. n. 23/2015 (comma 1 e comma 2)
Il comma 1 prevede la tutela indennitaria per i licenziamenti illegittimi per g.m.o.; il comma 2 (oggetto di intervento costituzionale) riguarda la tutela reintegratoria quando è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale. La Corte costituzionale (sent. 128/2024) ha limitato l'illegittimità costituzionale al comma 2 in specifici termini senza abrogare il comma 1
Sentenza Corte costituzionale n. 128/2024
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale
Ha esteso la tutela reintegratoria alle ipotesi in cui sia provata direttamente l'insussistenza del fatto materiale, ma non ha investito il comma 1; la conseguenza è che la distinzione tra reintegrazione e indennizzo va valutata case by case in base alle domande e alle prove
Sentenza Corte costituzionale n. 194/2018
Ha inciso sulla quantificazione delle mensilità previste dall'art. 3 comma 1, specificando che le 'mensilità' si riferiscono all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
Cass. civ., sez. lav., n. 26607/2019
In fattispecie di somministrazione, il potere di recesso del somministratore è legittimo solo se dimostra l'impossibilità di reperire, per un congruo periodo, occasioni di lavoro compatibili e l'impossibilità di mantenere il lavoratore in disponibilità; il dovere di repechage è coessenziale
Cass. civ., sez. lav., n. 181/2019 e n. 29105/2019
Giurisprudenza che ha ritenuto corretta la parametrizzazione dell'indennità risarcitoria sull'indennità di disponibilità quando il collocamento in disponibilità è per fatto non imputabile all'agenzia
art. 34, d.lgs. n. 81/2015 (indennità di disponibilità)
Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
L'indennità di disponibilità ha natura retributiva e, quando il lavoratore è in disponibilità per fatto non imputabile al somministratore, costituisce la retribuzione di riferimento ai fini della quantificazione dell'indennità risarcitoria
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice deve decidere in conformità alle richieste delle parti; la Corte ha ritenuto che i lavoratori avessero chiesto la sola tutela indennitaria, perciò la decisione reintegratoria non poteva essere imposta d'ufficio
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso contestava vizi di motivazione e presunta omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto i rilievi infondati o inammissibili
art. 18 l. n. 300/1970 (nella giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza pregressa su indennità risarcitoria e parametrazione ha orientato la Corte a considerare l'effettiva retribuzione percepita (indennità di disponibilità) come parametro quando la disponibilità dipende da fatto non imputabile al somministratore
Massime di principio
- In contratti di somministrazione a tempo indeterminato l'agenzia datrice ha l'onere di provare l'impossibilità concreta e durevole di reperire missioni compatibili; la mera esecuzione della procedura CCNL non esonera da tale onere
- Quando il collocamento in disponibilità deriva dall'interruzione della missione per fatto dell'utilizzatore (non imputabile all'agenzia), l'indennità di disponibilità costituisce l'ultima retribuzione di riferimento per quantificare l'indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo
- La distinzione tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria dipende sia dalla natura del vizio contestato (insussistenza del fatto materiale vs violazione dell'obbligo di repechage) sia dalle domande effettivamente proposte dal lavoratore; il giudice non può concedere una reintegrazione piena se la domanda richiede solo indennizzo
- Le pronunce costituzionali devono essere lette con attenzione: la declaratoria di illegittimità può riguardare parti specifiche della norma (es. comma 2) senza estendersi automaticamente ad altre (es. comma 1); ciò influenza la portata della tutela applicabile
- In sede di giudizio di legittimità è difficile contestare l'interpretazione della domanda operata dal giudice del merito salvo che emergano palesi vizi motivazionali; l'omessa pronuncia è rimediabile solo quando sia dimostrata la totale mancanza di considerazione di una domanda o eccezione
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