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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25779/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cei impugnava la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma (10/11/2023) per mancata allegazione, contestualmente all'atto di gravame, della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduceva che l'elezione di domicilio era stata depositata tramite PEC in data 3 luglio 2024 (prima dell'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello del 3 settembre 2024) e che essa aveva consentito la regolare notificazione; sosteneva che, per ragioni di proporzionalità e alla luce della finalità della norma (agevolare le notifiche in secondo grado), l'appello avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. Richiamava, inoltre, un precedente di merito (sent. n. 35859/2024, VI Sez.) in senso favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, lo specifico atto relativo all'elezione di domicilio (mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. nei casi pertinenti) deve essere depositato contestualmente all'atto di appello; la successiva allegazione non è idonea a sanare la carenza e determina l'inammissibilità del gravame. Nel caso concreto l'elezione di domicilio era stata allegata dopo il deposito dell'appello, sicché l'appello è stato ritenuto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (in via equitativa, alla luce della sentenza Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    la previsione ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    La Sezioni Unite hanno interpretato la norma (poi abrogata dalla legge 9/8/2024, n.114) nel senso che è sufficiente che l'atto di impugnazione richiami espressamente e specificamente una precedente elezione di domicilio già depositata, permettendo l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte di legittimità l'eventuale mandato/atto previsto per l'impugnazione (come l'elezione o la specifica dichiarazione quando richiesto) deve essere depositato contestualmente all'atto di appello; la produzione successiva non è idonea a sanare la carenza e comporta inammissibilità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte resistente

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte (Sezioni Unite) ha precisato che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata con riferimento al criterio di valutazione dell'ammenda equitativa (cassa delle ammende) e alla necessità di ritenere che il ricorso non sia stato presentato con colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Orientamenti giurisprudenziali (es. Sez. 2, sent. n. 20318/2024)

    Giurisprudenza di legittimità consolidata che afferma la regola della necessaria contestualità del deposito dell'atto relativo all'elezione di domicilio rispetto all'atto di appello; la successiva allegazione rileva come causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio rilevante per la validità dell'impugnazione deve essere depositata contestualmente all'atto di appello; l'allegazione successiva non sanerà la carenza e comporta inammissibilità.
  • Se la normativa speciale (es. art. 581, comma 1-ter) è ancora in vigore per la data di proposizione dell'impugnazione, è sufficiente che l'atto di appello richiami espressamente e specificamente una precedente elezione/dichiarazione già depositata, purché il richiamo permetta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
  • La mera efficacia pratica di un'elezione di domicilio (cioè che la notifica sia andata a buon fine) non elimina il requisito formale della tempestività/contestualità del deposito richiesto dalla legge o dall'orientamento di legittimità; la Corte tende a privilegiare la rigidità formale su questa materia.
  • Argomentazioni di proporzionalità o di fatto concreto (per es. che la notifica è comunque andata a buon fine) hanno scarse probabilità di successo davanti alla Cassazione quando esiste un consolidato orientamento che richiede il deposito contestuale.
  • Prima di proporre appello, verificare sempre la normativa e la giurisprudenza applicabile alla data di impugnazione (anche rispetto ad abrogazioni transitorie) e allegare nell'atto di impugnazione ogni documento formale richiesto (elezione/dichiarazione di domicilio o mandato difensivo specifico) per evitare rischi di inammissibilità.

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