Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la riduzione della pena nella misura di un sesto ai sensi dell'art. 442 comma 2‑bis c.p.p. ma soltanto con riferimento alla pena base relativa al reato giudicato nel procedimento che ha portato alla sentenza passata in giudicato; il ricorrente deduce che la riduzione avrebbe dovuto essere computata sulla pena complessiva finale, inclusi gli aumenti per continuazione derivanti da precedenti sentenze passate in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme la decisione del giudice dell'esecuzione che ha limitato la riduzione di un sesto ai soli segmenti sanzionatori relativi ai reati per i quali non è stata proposta impugnazione (ossia i reati giudicati con il rito abbreviato nel medesimo procedimento), escludendone l'estensione alle maggiorazioni derivanti da sentenze pregresse aggregate per effetto della continuazione. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità (Sez.1 n. 8236/21.01.2025 e successiva giurisprudenza) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442 comma 2‑bis cod. proc. pen.
La diminuzione esecutiva di un sesto è un beneficio di natura deflattiva e si applica esclusivamente alle parti della pena relative ai reati per i quali il condannato ha manifestato totale acquiescenza (assenza di impugnazione) nel procedimento che ha determinato la condanna; non si estende alle maggiorazioni sanzionatorie riconducibili a sentenze pregresse aggregate per continuazione.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede l'opposizione in sede esecutiva agli atti del giudice dell'esecuzione; qui è stato lo strumento con cui il condannato ha chiesto la riduzione in executivis.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Rilevanza dell'entrata in vigore della riforma nel determinare l'ambito applicativo della riduzione prevista dall'art. 442 (criterio temporale per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni).
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per non ritenere il ricorrente esente da colpa nella determinazione dell'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 8236 del 21/01/2025 (Garofalo), Rv. 287627‑01
Giurisprudenza della Cassazione che afferma che l'art. 442, comma 2‑bis, c.p.p. trova applicazione solo con riferimento alle fattispecie per le quali non è stata proposta impugnazione; il beneficio non opera in estensione sugli reati già giudicati in sede diversa e passati in giudicato.
Sez. 1, notizia di decisione n. 4 del 14/05/2025
Ulteriore conferma giurisprudenziale che, in presenza di continuazione con reati già giudicati, la riduzione di un sesto in executivis può operare solo rispetto alle parti di pena che soddisfano i requisiti dell'istituto (assenza di impugnazione nel giudizio che ha determinato la condanna).
Massime di principio
- La riduzione ex art. 442 comma 2‑bis c.p.p. è un beneficio deflattivo collegato all'acquiescenza processuale e si applica solo alle pene relative ai reati per i quali non è stata proposta impugnazione nel medesimo procedimento.
- Quando una pena complessiva deriva dall'unificazione quoad poenam di sentenze pregresse (continuazione), la diminuzione del rito abbreviato non si estende automaticamente alle maggiorazioni riconosciute per i reati già definiti con sentenze passate in giudicato.
- In caso di impugnazioni parziali (appello solo per alcuni capi), il beneficio esecutivo si computa soltanto sui segmenti di pena non oggetto di gravame; pertanto è fondamentale valutare tempestivamente la strategia di impugnazione se si mira all'applicazione della riduzione sulla complessiva pena.
- L'opposizione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 667 c.p.p. è lo strumento corretto per contestare il calcolo o la limitazione del beneficio, ma la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di non estendere il beneficio ai reati coperti da precedente giudicato.
- Per ottenere un effetto più ampio (sulla pena complessiva) occorre evitare la passività processuale sulle singole sentenze pregresse o agire prima della loro definitività; diversamente la richiesta in executivis avrà scarse probabilità di successo alla luce della giurisprudenza attuale.
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