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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23435/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente principale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata a pagare Euro 680.000,00 in favore della controparte. La società resistente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Successivamente, con atto congiunto, entrambe le società hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e hanno reciprocamente aderito alle rinunce.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, ritenendole rituali perché contenute in un atto univoco sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri. Ha quindi applicato l'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso e di accettazione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici di definizione sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo univoco e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di poteri, determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalla controparte.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non va pronunciata condanna alle spese, se la Corte non ravvisa un diverso titolo per regolarle.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile non è estensibile analogicamente ai casi di rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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