Sentenza del 24/06/2015 n. 13025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato il diniego di rimborso del credito IVA notificato il 27 giugno 2005. In particolare, sosteneva che il curatore fallimentare, anche dopo la chiusura del fallimento, fosse legittimato a presentare la dichiarazione annuale IVA e il modello VR per chiedere il rimborso dell'imposta relativa alle operazioni della procedura. Deduceva inoltre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici, non riconducibili in modo chiaro ai vizi previsti dall'art. 360 c.p.c. e privi dei necessari quesiti di diritto o di fatto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché formulato come quesito generico e privo dell'indicazione dello specifico vizio denunciato; il secondo perché anche la violazione dell'art. 112 c.p.c. richiedeva un quesito di diritto idoneo; il terzo e il quarto perché privi del quesito di fatto o del momento di sintesi necessario per i vizi di motivazione. Quanto al quarto motivo, la questione relativa all'autorizzazione del giudice delegato avrebbe potuto configurare, al più, un errore revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione. Banca I., incorporante F. F., è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.935 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve contenere "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano"
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i motivi di impugnazione e le norme violate; motivi generici o non chiaramente riconducibili a uno dei vizi previsti dalla legge sono inammissibili.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Le censure proposte in cassazione devono essere ricondotte in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi tassativamente previsti per l'impugnazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, ogni motivo doveva concludersi con un quesito di diritto o, in caso di vizio motivazionale, con un quesito di fatto o momento di sintesi specifico e riferito alla concreta controversia.
Art. 112 c.p.c.
La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere formulata in cassazione attraverso una censura specifica e corredata da un quesito di diritto idoneo, quando richiesto dalla disciplina applicabile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme sul procedimento può essere denunciata in cassazione soltanto mediante una censura specifica e correttamente riferita al vizio processuale dedotto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre la propria tesi o a formulare domande astratte: ogni motivo deve indicare con precisione il vizio denunciato, la norma rilevante e il modo in cui la decisione impugnata l'avrebbe violata.
- Quando la censura riguarda un errore di diritto, il quesito deve collegare la regola generale alla concreta fattispecie; quando riguarda la motivazione, deve identificare il fatto decisivo controverso e l'errore specifico del giudice.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. costituisce un error in procedendo, ma deve comunque essere dedotta in modo puntuale e rispettando i requisiti formali previsti per il ricorso applicabile.
- Un errore nella valutazione di un documento o nella percezione di un fatto può rientrare nell'errore revocatorio e non essere esaminabile tramite ricorso per cassazione.
- Il mancato rispetto dei requisiti di specificità e chiarezza del ricorso può determinare l'inammissibilità senza che la Corte esamini nel merito la questione sostanziale, con possibile condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 134 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 524 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 1422 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 24 giu 2015Sentenza del 24/06/2015 n. 1445 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →