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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 24674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione del Regolamento CE n. 88/1997, art. 14. La controversia riguardava il recupero di dazi antidumping su parti di biciclette importate dalla Cina. La società aveva dichiarato quantitativi inferiori alla soglia prevista per l'esenzione, ma non disponeva della preventiva autorizzazione doganale necessaria per beneficiare del regime agevolato. La Corte ha ritenuto che l'esenzione, in quanto deroga al regime ordinario, fosse di stretta interpretazione e che spettasse all'importatore provare la sussistenza di tutti i relativi presupposti, compresa l'autorizzazione preventiva e il controllo della destinazione particolare. La società ha inoltre contestato la violazione del contraddittorio preventivo e dello Statuto del contribuente, nonché l'applicazione delle sanzioni per asserita buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza regionale e deciso nel merito, rigettando i ricorsi originari della società. Ha stabilito che l'importazione sotto la soglia quantitativa non era sufficiente, da sola, a ottenere l'esenzione dal dazio antidumping: era indispensabile la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale. Il recupero a posteriori dei dazi è stato quindi ritenuto legittimo, così come le conseguenti sanzioni. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 12 dello Statuto del contribuente, poiché all'epoca dei fatti la normativa doganale prevedeva già una forma di contraddittorio amministrativo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 88/1997, art. 14

    Il regime di esenzione dal dazio antidumping per importazioni inferiori alla soglia quantitativa richiede il rispetto delle condizioni previste dalla norma, inclusa l'autorizzazione preventiva.

    La soglia quantitativa non attribuisce automaticamente l'esenzione. L'importatore deve possedere la preventiva autorizzazione doganale e rispettare gli adempimenti relativi al controllo della destinazione particolare.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 212-bis

    Non consente di concedere l'esenzione dai dazi antidumping a un importatore che non possieda l'autorizzazione preventiva richiesta.

    L'esenzione non può essere riconosciuta neppure successivamente quando manca il presupposto formale dell'autorizzazione preventiva.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 292

    L'esenzione è subordinata al controllo di destinazione particolare e alla preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale competente.

    Il mero riscontro materiale del quantitativo importato non può sostituire l'autorizzazione formale.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5

    Consente la revisione dell'accertamento e il recupero del dazio quando l'importo contabilizzato sia inferiore a quello legalmente dovuto.

    L'amministrazione può procedere al recupero a posteriori dei diritti doganali non versati anche quando l'importo errato dipenda dall'inesatta applicazione del regime tariffario o dalla mancata dimostrazione dei requisiti dell'esenzione.

  • Legge n. 212/2000, art. 12

    Prevede garanzie partecipative e il termine dilatorio di 60 giorni in determinate ipotesi di verifica fiscale.

    Nel caso concreto la disposizione non è stata ritenuta applicabile, poiché la normativa doganale allora vigente prevedeva già uno specifico procedimento amministrativo idoneo a garantire il contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6

    Disciplinano la responsabilità per le sanzioni tributarie e le cause di non punibilità.

    La buona fede non è stata riconosciuta, poiché l'importatore avrebbe dovuto verificare diligentemente la necessità dell'autorizzazione preventiva.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220

    Disciplina il recupero a posteriori dei dazi e la tutela dell'affidamento in caso di errore dell'autorità doganale.

    La buona fede dell'importatore può escludere il recupero solo quando l'errore derivi da un comportamento attivo dell'autorità doganale, non dalla semplice accettazione di una dichiarazione inesatta.

Massime di principio

  • Le esenzioni e agevolazioni doganali, essendo deroghe al regime ordinario, devono essere interpretate restrittivamente: occorre dimostrare tutti i requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa.
  • Il rispetto di una soglia quantitativa non è sufficiente quando la norma richiede anche un'autorizzazione preventiva, una procedura di controllo o specifici documenti.
  • L'importatore e il suo rappresentante doganale sono responsabili della correttezza delle dichiarazioni e devono verificare preventivamente le condizioni per ottenere un dazio ridotto o un'esenzione.
  • La mancata contestazione immediata da parte della Dogana non costituisce, di per sé, un comportamento attivo dell'amministrazione né genera un legittimo affidamento idoneo a impedire il recupero del tributo.
  • La buona fede esimente richiede un errore non riconoscibile con l'ordinaria diligenza e normalmente deve derivare da indicazioni o comportamenti positivi dell'autorità competente.
  • Il recupero a posteriori dei dazi è legittimo quando l'importo versato sia inferiore a quello dovuto, anche se l'errore riguarda l'applicazione del regime tariffario o l'assenza dei requisiti dell'agevolazione.
  • Per valutare la validità del contraddittorio preventivo occorre considerare la disciplina doganale specificamente applicabile al momento dei fatti, che può prevedere garanzie procedurali autonome rispetto allo Statuto del contribuente.

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