Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 03923/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 03923/2026, della quale è stata sospesa l'esecutività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

È stato proposto appello incidentale cautelare da parte di una società cooperativa operatrice economica, in relazione alla procedura di gara identificata dal CIG A027A77485, contro la sentenza del TAR Campania che aveva definito il ricorso di primo grado con esito di accoglimento o reiezione, come indicato nel testo. L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il provvedimento non espone i motivi di merito o di rito dell'appello, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottese alla decisione e la contrapposizione degli interessi, anche in rapporto all'ostensione degli atti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata ritenuta necessaria, nelle more della decisione sul merito camerale già fissata per il 29 ottobre 2026, per mantenere integra la situazione esistente, poiché l'ostensione degli atti avrebbe fatto venir meno lo stesso interesse all'appello. Il giudice non ha definito le questioni di rito e di merito, ritenute complesse. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, quando le questioni di rito e di merito risultano complesse e l'esecuzione della sentenza può determinare il venir meno dell'interesse stesso all'impugnazione, il giudice può sospenderne l'esecutività per mantenere integra la situazione fino alla decisione sul merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche in funzione conservativa, quando l'esecuzione dell'atto o della sentenza impugnata produca effetti non reversibili o renda inutile la successiva decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloAccesso agli atti di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.