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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00564/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dinanzi al Tribunale di Modena per ottenere l'accertamento, e in subordine la costituzione, di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia su uno stradello esistente su un fondo asseritamente servente, al fine di consentire l'accesso dalla via Campi a un terreno di proprietà residua delle attrici. Nel corso del giudizio intervenivano gli aventi causa delle parti originarie. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova sia della situazione dei luoghi al momento della separazione dei fondi, sia dell'esistenza di opere visibili e permanenti. La Corte d'appello, in un primo momento, accoglieva il gravame; la sentenza veniva poi cassata perché il giudice di merito aveva utilizzato prove acquisite in un diverso giudizio possessorio. In sede di rinvio la Corte d'appello ammetteva e assumeva prove testimoniali già tempestivamente richieste ma non ammesse in primo grado e, valorizzandole insieme alla documentazione prodotta, dichiarava costituita ed esistente la servitù. I ricorrenti per cassazione deducevano: (1) violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che, in sede di rinvio, la domanda di servitù avrebbe dovuto essere rigettata perché definitivamente non provata e perché erano inutilizzabili le prove del giudizio possessorio, mentre le ulteriori prove sarebbero state inammissibili per decadenza; (2) violazione degli artt. 209, 268, 345 e 384, comma 2, c.p.c., assumendo che la chiusura dell'istruttoria e l'invito a precisare le conclusioni comportassero decadenza automatica dai mezzi istruttori non assunti; (3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1350, 1061, 1062 e 1051 c.c., contestando l'accertamento dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia e l'incidentale affermazione di interclusione del fondo della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che le prove testimoniali erano state tempestivamente richieste, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e poi legittimamente riammessi in sede di rinvio, poiché il giudizio di rinvio consente, nei limiti delle preclusioni già maturate, la rivalutazione delle questioni istruttorie non definite correttamente dal primo giudice. Ha inoltre reputato infondato o inammissibile il terzo motivo, affermando che la servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la prova di opere visibili e permanenti che rendano oggettivamente percepibile la subordinazione fra i fondi, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, e che, nel caso concreto, la valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attendibilità dei testimoni era riservata al giudice di merito. La Corte ha anche applicato la sanzione per lite temeraria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, di un'ulteriore somma e al versamento di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte per delimitare gli effetti della cassazione con rinvio e i poteri del giudice di rinvio

  • art. 392 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inutilizzabilità di prove e la preclusione nel giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    interpretato nel senso che il giudizio di rinvio è sostanzialmente a istruzione chiusa, salvo le eccezioni previste dalla norma e quelle imposte dalla sentenza rescindente

  • art. 209 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di chiusura dell'istruttoria e preclusioni istruttorie

  • art. 268 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di intervento e fase istruttoria

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione alle nuove prove in appello

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 1350 c.c.

    richiamato nel motivo sulla costituzione della servitù e sui requisiti probatori

  • art. 1061 c.c.

    richiamato in relazione all'apparenza della servitù e ai requisiti della servitù prediale

  • art. 1062 c.c.

    interpretato nel senso che la servitù per destinazione del padre di famiglia richiede prova dell'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, dell'unicità del possesso e di opere visibili e permanenti, prova fornibile con qualsiasi mezzo, anche testimoniale

  • art. 1051 c.c.

    richiamato solo per contestare l'accertamento incidentale dell'interclusione del fondo

  • art. 700 c.p.c.

    menzionato in relazione a un provvedimento d'urgenza emesso in corso di causa

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per condannare i ricorrenti a una somma equitativamente determinata in favore delle controparti, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata e della configurazione di lite temeraria

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento accelerato e della conseguente applicazione dell'art. 96 c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-

    menzionato solo nel dispositivo finale in modo troncato nel testo fornito, senza ulteriore contenuto determinabile

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la preclusione alla nuova istruzione non impedisce la rinnovazione dell'attività probatoria già tempestivamente richiesta e non ammessa nel grado precedente, quando la cassazione abbia investito proprio la gestione dell'istruttoria o la decisione di merito sia stata resa su basi probatorie non utilizzabili.
  • La decadenza dai mezzi istruttori non assunti per effetto della chiusura dell'istruttoria opera solo se la parte non abbia reiterato tempestivamente le richieste istruttorie; la reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni esclude la decadenza.
  • Per la servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la prova dell'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, dell'unicità del possesso e dell'esistenza di opere visibili e permanenti che rendano percepibile il rapporto di subordinazione tra i fondi; la prova può essere data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale.
  • La censura in cassazione che investe la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testimoni non integra violazione di legge, ma sollecita un riesame del fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta accelerata e il ricorso risulta infondato o manifestamente infondato, possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. come reazione alla lite temeraria o all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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