Cassazione Civile, Sentenza n. 4627/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole all'Amministrazione riguardo ad un avviso di intimazione per IRPEF anno 2009 (quattro cartelle esattoriali). I motivi di ricorso in Cassazione erano: 1) violazione degli artt. 24 Cost., 50 DPR 602/1973 e 3 l. 212/2000 per aver ritenuto l'avviso ancora efficace nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 50 senza azioni esecutive del concessionario; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. 546/1992 per aver considerato produzioni di ADER rese oltre i termini di costituzione e di deposito; 3) carenza di motivazione dell'avviso per mancato dettaglio del calcolo degli interessi e mancanza di informazioni su riesame/impugnazione e termini; 4) violazione dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c. per presunta difformità rispetto agli indirizzi consolidati della Corte; 5) nullità per motivazione apparente e mancato esame puntuale di tutti i punti di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse: l'avviso di intimazione ha funzione ingiuntiva e interruttiva della prescrizione ma il decorso del termine di cui all'art. 50 incide solo sull'efficacia di eventuali azioni esecutive successive, non sulla validità intrinseca dell'avviso. Sul secondo motivo ha affermato l'infondatezza: la costituzione tardiva della resistente comporta soltanto la decadenza da alcune facoltà processuali ma non impedisce alla resistente di contestare il merito e produrre documenti. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'avviso, dovendo conformarsi al modello ministeriale previsto dall'art. 50, non necessita di una motivazione diversa da quella contenuta nel modello e che il riferimento alle cartelle precedenti è sufficiente. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata è adeguatamente motivata. Il ricorso è quindi rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito) e può essere tenuta a versare un ulteriore contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto che i principi costituzionali fossero violati dalla mancata declaratoria di inefficacia dell'avviso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
terzo comma: l'avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla data della notificazione; secondo comma: disposizioni sull'espropriazione da parte del concessionario
La Corte interpreta l'art. 50 nel senso che l'avviso di intimazione ha funzione ingiuntiva e interruttiva della prescrizione e che il decorso del termine previsto dal terzo comma incide sull'eventuale successiva azione esecutiva del concessionario (ne può rendere priva di legittimo presupposto l'esecuzione iniziata oltre il termine) ma non annulla o invalida l'avviso in sé.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 3
Richiamata dalla ricorrente in tema di tutela del contribuente; la Corte non ha ritenuto che l'avviso violasse i principi di informazione e garanzia tale da determinarne l'invalidità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Il termine per la costituzione della parte resistente è rilevante; la mancata osservanza comporta decadenza da alcune facoltà processuali ma non impedisce alla resistente di contestare i fatti e produrre documenti. Pertanto la produzione documentale tardiva non ha determinato invalidità della procedura.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Richiamato relativamente alla perenzione; la Corte ha qualificato la norma come di natura ordinatoria e ha ritenuto che le produzioni ripresentate in appello siano ammissibili nel rispetto dell'art. 58 del decreto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
Invocata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che l'avviso conforme al modello ministeriale soddisfi i requisiti informativi richiesti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Richiamato nell'ambito delle censure sulla determinazione degli interessi; la Corte ha ritenuto che il riferimento alle cartelle di pagamento antecedenti sia sufficiente e che non sia necessaria una nuova esplicitazione nel modello di avviso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di orientamenti consolidati; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata indicazione puntuale delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
Disposizioni di attuazione c.p.c., art. 118, comma 1
Richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specificata per fondare il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato e sul versamento di un ulteriore importo; la Corte ha disposto l'eventuale applicazione della sanzione contributiva prevista in caso di soccombenza della ricorrente.
Massime di principio
- L'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 DPR 602/1973 ha funzione ingiuntiva e interruttiva della prescrizione: il decorso del termine di efficacia previsto dalla norma incide sull'ammissibilità e legittimità di eventuali successive azioni esecutive del concessionario, ma non determina di per sé l'invalidità dell'avviso.
- La conformità dell'avviso al modello ministeriale previsto dall'art. 50 è rilevante: non è richiesta una motivazione autonoma diversa da quella contenuta nel modello; il riferimento alle cartelle precedenti può integrare le informazioni necessarie.
- La costituzione tardiva della parte resistente nel giudizio tributario comporta la decadenza da alcune facoltà processuali (eccezioni non rilevabili d'ufficio, istanze per chiamata di terzi), ma non impedisce alla resistente di contestare il merito e di produrre documenti rilevanti.
- Censure generiche o prive di specificazione sui punti della sentenza impugnata sono inammissibili in Cassazione: è necessario indicare chiaramente i profili di illegittimità e le parti della decisione criticate.
- La mancanza di indicazioni sull'organo giurisdizionale o sulle modalità di impugnazione in un avviso di intimazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se l'avviso è redatto secondo il modello e fornisce riferimenti alle cartelle di pagamento antecedenti.
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