Sentenza del 23/01/2017 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Insussistenza di responsabilità del socio nelle violazioni della società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto impositivo è considerato illegittimo nei confronti del socio, poiché la mera qualità di socio non comporta automaticamente la responsabilità solidale per le violazioni commesse dalla società. L’Amministrazione deve individuare e provare uno specifico titolo di responsabilità previsto dalla legge; in mancanza, la pretesa nei confronti del socio deve essere annullata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto con cui l’Amministrazione gli ha imputato, in via solidale, le violazioni fiscali della società. La contestazione si fonda sull’erronea estensione automatica al socio della responsabilità della società, in assenza dei presupposti specifici previsti dalla legge per la responsabilità personale o patrimoniale del socio.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
«Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.»
La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società e la responsabilità residua nei confronti dei soci, che non può essere presunta né trasformarsi automaticamente in responsabilità per tutte le obbligazioni o violazioni societarie.
Art. 36 del d.P.R. 602/1973
La responsabilità di soci, amministratori e liquidatori per i debiti tributari della società è subordinata alla ricorrenza degli specifici presupposti stabiliti dalla disposizione; non deriva dalla sola partecipazione sociale.
Massime di principio
- La mera qualità di socio non rende automaticamente il socio responsabile, in solido con la società, delle violazioni fiscali commesse da quest’ultima.
- L’Amministrazione finanziaria deve indicare il preciso fondamento normativo della responsabilità personale del socio e dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
- La responsabilità del socio va distinta da quella della società e non può essere affermata per analogia o mediante una presunzione generale.
- In caso di cancellazione della società, l’eventuale responsabilità dei soci è delimitata dalle condizioni previste dall’art. 2495 c.c. e dalle norme tributarie applicabili, tra cui l’art. 36 del d.P.R. 602/1973.
- Un atto impositivo notificato al socio esclusivamente perché socio, senza ulteriori elementi giuridici e probatori, è esposto all’annullamento per carenza di legittimazione e di motivazione.
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