Cassazione Penale, Ordinanza n. 21179/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché la revisione non è uno strumento per contestare la sola aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991 o per ottenere una pena meno severa rispetto ai concorrenti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione. Il motivo dedotto denunciava l'erroneità della ricostruzione del fatto storico e l'eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio, lamentando che, rispetto ai concorrenti nel reato, solo nei suoi confronti era stata riconosciuta la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991. La Corte di cassazione ha però rilevato che attraverso la revisione non può chiedersi l'esclusione di una circostanza aggravante né il mero ottenimento di un trattamento sanzionatorio più mite, perché il rimedio straordinario è esperibile solo in presenza di elementi idonei al proscioglimento.
Norme richiamate
art. 7 della legge n. 203 del 1991
La circostanza aggravante richiamata dal ricorrente non può essere fatta valere in sede di revisione per ottenerne l'esclusione o per invocare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Sono richiamati per affermare la legittimità costituzionale della preclusione all'uso della revisione come strumento per ottenere solo un minor trattamento sanzionatorio.
artt. 6 e 13 CEDU
Sono richiamati insieme alla Costituzione per sostenere che è ragionevole limitare la revisione ai casi che possono condurre al proscioglimento.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario della revisione non può essere utilizzato per contestare la sola esclusione o inclusione di una circostanza aggravante, quando la doglianza non sia idonea a incidere sul giudicato in termini di proscioglimento.
- La revisione è ammissibile solo se fondata su elementi nuovi o comunque idonei a portare al proscioglimento dell'imputato; non è invece uno strumento per ottenere una mera riduzione della pena o un trattamento sanzionatorio meno afflittivo.
- È costituzionalmente legittima la scelta legislativa di delimitare l'ammissibilità della revisione ai casi in cui il superamento del giudicato sia funzionale al proscioglimento, restando riservato al legislatore il compito di fissarne i limiti.
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