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Legge

L.R. TAA 2/2022

Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ‘Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige’ e successive modificazioni

Normativa regionaleL.R. TAA 2/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica numerosi articoli del Codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige, soprattutto in materia di segretari comunali, concorsi, mobilità e sedi segretarili. Prevede una disciplina transitoria collegata all’adozione di un decreto attuativo dell’art. 156-bis e l’abrogazione di alcune disposizioni dal medesimo termine. Entrata in vigore: quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche al Codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige

Modifiche al Codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige

La legge regionale interviene sul Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, aggiornando in più punti la disciplina degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Le modifiche riguardano soprattutto concorsi, mobilità, segretari comunali e sedi segretarili, con una disciplina transitoria legata a un decreto attuativo.

Oggetto e ambito delle modifiche

Il provvedimento modifica, integra o sostituisce diversi articoli del Codice degli enti locali regionale. In particolare introduce nuovi articoli e nuovi commi in materia di procedure concorsuali, valutazione dei titoli, requisiti per l’accesso alle sedi segretarili e mobilità dei segretari comunali.

Disciplina su concorsi, mobilità e segretari comunali

La legge incide su varie disposizioni del sistema di reclutamento e mobilità dei segretari comunali, introducendo nuove regole per alcune procedure concorsuali e per l’accesso alle sedi segretarili. La riforma interessa anche la classificazione delle sedi e i criteri di accesso connessi all’idoneità conseguita nei concorsi.

Nuovi inserimenti e sostituzioni nel Codice

Il testo introduce numerosi nuovi articoli e commi nel Codice degli enti locali, tra cui disposizioni aggiuntive dopo gli articoli 123, 149, 150, 151, 152, 156, 158 e 159, oltre a modifiche degli articoli 91, 100, 108, 127, 153, 155, 156, 158, 159, 163, 167 e 169. L’effetto complessivo è la riscrittura di ampie parti della disciplina regionale sugli enti locali.

Norma transitoria

La nuova disciplina relativa agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 si applica alle procedure concorsuali e alle mobilità bandite dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del decreto previsto dall’articolo 156-bis. Fino a quella data continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Per la valutazione dei titoli nei concorsi per le sedi segretarili di terza classe nei comuni fino a 3.000 abitanti, si applicano fino a un nuovo decreto le disposizioni del D.P.Reg. 11 luglio 2012, n. 7/L, richiamato per la quarta classe.

Le nuove regole dell’articolo 2 si applicano anche alle graduatorie approvate prima dell’entrata in vigore della legge, anche in deroga ai bandi.

L’idoneità conseguita nei concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della legge e prima del termine transitorio consente l’accesso alle sedi di classe corrispondente indipendentemente dal numero degli abitanti; lo stesso vale per i segretari comunali titolari di sede che accedono per mobilità.

Abrogazioni

Dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto attuativo previsto dall’articolo 156-bis sono abrogati il comma 1-bis dell’articolo 154 e l’allegato C della legge regionale n. 2 del 2018 relativo all’articolo 150.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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