L.R. TAA 7/2021
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge, in vigore dal 21 dicembre 2021, contiene soprattutto interventi su previdenza integrativa per coltivatori diretti, PIAO per Regione ed enti regionali, progressioni verticali e selezioni uniche negli enti locali. Alcune modifiche riguardano norme finanziarie e di bilancio già vigenti. Rilevante soprattutto per il 2022 è il criterio forfettario all’81% per il contributo previdenziale sulle domande presentate in quell’anno.
Legge collegata alla stabilità 2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Legge regionale collegata alla stabilità 2022
Il provvedimento interviene su profili di bilancio, organizzazione amministrativa e personale degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La disciplina è destinata ad applicarsi nel territorio regionale, con alcune misure legate in modo specifico all’anno 2022 o a fasi transitorie di attuazione.
Interventi su norme di bilancio e su disposizioni regionali vigenti
La legge contiene diverse modifiche puntuali a disposizioni già vigenti in materia di assestamento del bilancio, trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, contabilità regionale e ordinamento degli enti locali. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto analitico di tali modifiche, ma conferma che esse incidono su norme regionali già esistenti e restano inserite nel quadro della legislazione finanziaria e organizzativa della Regione.
Contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande 2022
Per le domande presentate nel 2022 relative al contributo previsto dalla legge regionale sulla previdenza integrativa a favore dei versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la quota di contribuzione previdenziale è calcolata applicando una percentuale forfettaria pari all’81% degli importi versati per i periodi in cui la contribuzione previdenziale è dovuta.
- La regola vale solo per le domande presentate nel 2022.
- La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale applicano gradualmente le disposizioni statali sul Piano integrato di attività e organizzazione previste dal decreto-legge n. 80 del 2021. Per l’anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie le parti del Piano relative alle lettere a) e d) dell’articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione già previsti al 30 ottobre 2021; devono inoltre essere definite le relative modalità di monitoraggio. Resta possibile integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dalla disciplina statale.
Per le aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le semplificazioni previste per:
- le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.
Progressioni verticali negli enti locali
Negli enti locali, le progressioni fra categorie, aree o qualifiche diverse possono avvenire mediante:
- concorso pubblico con riserva di posti;
- concorso interno;
- procedura comparativa.
Resta ferma una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. Devono inoltre essere rispettati i requisiti previsti dal codice degli enti locali regionale.
La procedura comparativa è disciplinata secondo criteri di valutazione della prestazione, dell’esperienza professionale e del merito. I comuni danno attuazione alla disciplina con regolamento.
Per i comuni della provincia di Trento, in occasione della revisione degli ordinamenti professionali successiva all’entrata in vigore della norma, gli accordi sindacali possono prevedere tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche derogando al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. L’attuazione avviene nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni a tempo indeterminato disponibili secondo la legislazione provinciale vigente.
Selezioni uniche per gli enti locali
Gli enti locali, anche avvalendosi delle rispettive associazioni rappresentative, possono applicare la disciplina sulle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione. L’applicazione è possibile anche in deroga ai regolamenti organici del personale degli enti stessi.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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