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Legge

L.R. TAA 3/2022

Disposizioni per il recepimento dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e per le nomine negli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale recepisce l’art. 20 del d.lgs. 175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche e disciplina, per specifiche società partecipate dalla Regione, le designazioni dei rappresentanti negli organi amministrativi. Prevede inoltre modifiche puntuali a precedenti leggi regionali, senza nuovi oneri finanziari. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. regionale; l’art. 2 è stato poi abrogato dal 19 dicembre 2022.

Recepimento del TUSP e disciplina delle nomine regionali nelle società partecipate

Recepimento del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e nomine negli organi societari

La legge regionale disciplina il recepimento dell’articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e interviene sulle modalità di designazione dei rappresentanti regionali negli organi amministrativi di alcune società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il testo contiene anche modifiche a precedenti leggi regionali e una clausola di neutralità finanziaria.

Designazione dei rappresentanti regionali nelle società partecipate

Per le designazioni dei rappresentanti della Regione negli organi amministrativi delle società richiamate dalla legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, e dalla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, la legge prevede che il provvedimento sia adottato con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con il Vicepresidente sostituto del Presidente. Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, in materia di controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale. La nomina vera e propria è poi effettuata dagli organi competenti della società, nel rispetto dell’ordinamento civile e dello statuto sociale.

Modifiche normative richiamate

La legge interviene anche sulla legge regionale n. 25 del 1958 e sull’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6. Nel testo consolidato disponibile tali disposizioni risultano omissate, ma l’effetto è quello di aggiornare la disciplina previgente in materia di partecipazioni e assetti connessi.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disposizione dell’articolo 2 risulta tuttavia successivamente abrogata dal 19 dicembre 2022, per cui oggi conserva rilievo solo il quadro storico della disciplina originaria e non un’utilità applicativa attuale.

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