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Legge

L.R. TAA 1/2022

Disposizioni in materia di cooperative di Comunità

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riconosce e promuove le cooperative di comunità come imprese orientate allo sviluppo sostenibile di territori locali, soprattutto in aree a rischio spopolamento o disagio sociale. Definisce requisiti statutari e dei soci, obblighi di bilancio sociale e regole di coinvolgimento della comunità; disciplina anche rapporti con gli enti locali. In vigore dal 31 gennaio 2022 nel territorio regionale.

Disciplina delle cooperative di comunità in Trentino-Alto Adige

Cooperative di comunità: riconoscimento e disciplina regionale

La legge regionale del Trentino-Alto Adige riconosce e promuove le cooperative di comunità come strumenti di sviluppo sostenibile, integrato e partecipato delle comunità locali. L’intervento è rivolto in particolare ai comuni o a porzioni di territorio a rischio di spopolamento, declino economico o disagio sociale.

Finalità e funzione delle cooperative

Le cooperative di comunità sono concepite come imprese che perseguono lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento. Esse rispondono a una pluralità di bisogni della comunità tramite attività economiche coordinate e con ricadute dirette sul territorio, valorizzando la partecipazione della comunità stessa.

Requisiti di iscrizione e contenuti statutari

Le cooperative di comunità devono essere iscritte nel registro degli enti cooperativi previsto dalla normativa provinciale sulla vigilanza delle cooperative, presso la provincia in cui hanno sede legale. Lo statuto deve indicare:

  • la qualifica di cooperativa di comunità, oltre alla denominazione sociale tipica;
  • la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività;
  • le clausole mutualistiche dell’articolo 2514 del codice civile, salvo quanto previsto dalla disciplina regionale sullo svolgimento dell’attività;
  • il nesso funzionale tra oggetto sociale, comunità di riferimento e territorio di operatività;
  • la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità interessata.

La denominazione sociale deve comunque contenere l’espressione “Cooperativa di comunità”.

Compagine sociale e categorie di soci

Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a nove. Se, dopo la costituzione, il numero scende sotto tale soglia, la compagine deve essere reintegrata entro un anno; in difetto, la cooperativa è posta in liquidazione oppure trasformata, con perdita della qualifica di cooperativa di comunità.

La compagine sociale deve essere costituita almeno per il 40 per cento da persone residenti o domiciliate nel territorio di competenza. Lo statuto può prevedere diverse categorie di soci, tra cui:

  • soci volontari;
  • soci lavoratori;
  • soci utenti;
  • soci conferitori;
  • soci sovventori;
  • soci finanziatori.

I soci volontari sono soggetti alla disciplina ad essi applicabile e non possono superare il 50 per cento della compagine sociale. Possono inoltre essere ammessi come soci anche soggetti giuridici pubblici o privati, purché abbiano sede legale o operativa nel territorio e svolgano attività a favore della comunità di riferimento.

Coinvolgimento della comunità locale

La cooperativa deve disciplinare con regolamento interno forme adeguate di coinvolgimento della comunità. Il coinvolgimento consiste in un meccanismo periodico di consultazione o partecipazione che consenta ai soggetti interessati di influire sulle decisioni della cooperativa, soprattutto su aspetti che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.

Gli amministratori e i sindaci devono documentare nella nota integrativa al bilancio le modalità e il grado di coinvolgimento della comunità.

Obblighi di trasparenza, bilancio e utili

Le cooperative di comunità devono:

  • redigere il bilancio sociale;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet;
  • trasmetterlo all’autorità di vigilanza prevista dalla normativa provinciale.

Nel bilancio sociale gli amministratori e i sindaci devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per conseguire benefici o altre utilità per il territorio o per la comunità.

Il bilancio va redatto in forma abbreviata ai sensi del codice civile. La disciplina impone inoltre un forte vincolo mutualistico: è vietata la distribuzione di utili ai soci cooperatori, tutte le riserve sono indivisibili tra i soci cooperatori e, in caso di recesso o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni non può superare quanto effettivamente versato, aumentato della rivalutazione prevista dalla normativa statale sulle società cooperative. Il 30 per cento degli utili annuali deve essere destinato a riserva obbligatoria.

Rapporti con gli enti locali e strumenti di collaborazione

Gli enti locali, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, devono assicurare il coinvolgimento attivo delle cooperative di comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà, trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e parità di trattamento.

Se l’ente locale costituisce la cooperativa o ne diventa socio, si considerano rispettate le condizioni previste dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica in tema di costituzione e partecipazione.

Per l’erogazione di servizi di propria competenza, gli enti locali devono promuovere nei confronti delle cooperative di comunità qualificate come imprese sociali la co-programmazione, la co-progettazione e l’accreditamento secondo la disciplina del Codice del Terzo settore. La co-progettazione può essere attivata dopo adeguato confronto concorrenziale tra cooperative accreditate; se vi è una sola cooperativa accreditata, la co-progettazione può essere attivata direttamente con essa.

Gli enti locali possono inoltre mettere a disposizione, anche gratuitamente, beni immobili disponibili non utilizzati, per finalità di rilevante interesse pubblico locale, secondo la disciplina provinciale richiamata dalla legge.

Promozione provinciale

La promozione delle cooperative di comunità è rimessa a ciascuna Provincia, che deve disciplinarla in conformità al proprio ordinamento.

Ambito territoriale ed efficacia

La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige e opera nel quadro delle competenze provinciali richiamate dalla legge. Non emergono limiti temporali di applicazione o regimi transitori specifici nel testo fornito.

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