L.R. TAA 8/2021
Legge regionale di stabilità 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione le progressioni verticali riservate al personale di ruolo nel triennio 2022-2024, nei limiti delle facoltà assunzionali e con tetto al 30% dei posti previsti nei fabbisogni. Prevede inoltre nuove autorizzazioni di spesa, riduzioni e coperture finanziarie tramite tabelle A e B. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Legge regionale di stabilità 2022: progressioni verticali, variazioni di bilancio e copertura finanziaria
Legge regionale di stabilità 2022
La legge disciplina, per la Regione interessata, alcuni interventi in materia di personale e di bilancio riferiti soprattutto al triennio 2022-2024. Accanto alle misure organizzative sulle progressioni interne, il provvedimento reca la tradizionale manovra finanziaria di fine anno con rifinanziamenti, nuove autorizzazioni di spesa e relative coperture.
Progressioni verticali riservate al personale interno
Per il triennio 2022-2024 l’Ente può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. La finalità dichiarata è la valorizzazione delle professionalità interne, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Le procedure riservate sono soggette a un limite quantitativo preciso:
- il numero dei posti non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
- l’attivazione delle procedure riservate comporta, per il numero di posti individuati, una corrispondente riduzione della percentuale di riserva destinata al personale interno.
Le selezioni si svolgono con le stesse modalità previste per i concorsi pubblici banditi dalla Regione.
Disciplina di spesa e bilancio
La legge autorizza, per il triennio 2022-2024, le variazioni agli stanziamenti indicate nella tabella A, relative al rifinanziamento di leggi regionali e alle nuove autorizzazioni o riduzioni di spesa.
Le maggiori o nuove spese derivanti dall’applicazione della legge trovano copertura secondo quanto stabilito dalla tabella B.
Modifiche a normativa previgente
Il provvedimento contiene anche una modifica alla legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, all’articolo 26, comma 1; dal testo fornito risulta che la disposizione originaria è stata abrogata.
Entrata in vigore e portata temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sulle progressioni verticali e sulle variazioni di spesa hanno efficacia nel quadro temporale espressamente indicato, cioè il triennio 2022-2024, mentre il resto della legge opera secondo la sua natura di disciplina di bilancio e di modifica normativa.
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