Cassazione Civile, Ordinanza n. 19965/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a seguito di un’istruttoria dell’Ufficio Antifrode su società ritenute "cartiere" o "missing trader" nell’ambito di un presunto sistema fraudolento di fatturazioni per servizi pubblicitari legati a competizioni di rally automobilistico. Per il 2007 l’Ufficio contestava in particolare una fattura emessa dalla T.E.C. s.r.l. per euro 10.000 oltre IVA, ritenendo l’operazione oggettivamente inesistente e recuperando costi e IVA. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell’Agenzia e confermato la legittimità dell’accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione del giudicato esterno favorevole formatosi per l’anno 2008, sostenendone l’efficacia espansiva al diverso anno 2007; (2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, oltre a vizio motivazionale, per asserito travisamento delle prove e valorizzazione di meri indizi; (3) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, assumendo l’illegittimità del recupero dei costi e dell’IVA per mancanza di adeguata considerazione della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto integralmente il testo della sentenza invocata come giudicato esterno né indicato in modo sufficiente come e quando fosse stata prodotta nei gradi di merito; in ogni caso è stato ritenuto infondato perché il giudicato tributario tra diverse annualità si estende solo a questioni di fatto o di diritto aventi carattere stabile o permanente, non a valutazioni probatorie relative a una singola annualità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; comunque è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della CTR è stata considerata adeguata e non apparente, avendo spiegato la natura cartolare delle società emittenti e l’insufficienza della prova difensiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché le censure non investivano l’interpretazione delle norme fiscali, ma contestavano l’accertamento di fatto dell’inesistenza delle operazioni; la Corte ha ribadito che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere all’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che grava poi sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni, non raggiunta con sola fattura, contabilità formale o pagamenti tracciabili. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del recupero dei costi e dell’IVA e il ricorrente è stato condannato alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda, compresa la sentenza invocata come giudicato esterno, con riproduzione integrale del contenuto rilevante
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o una richiesta di riesame del merito
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scardinare l’accertamento di merito
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento; la doglianza è stata ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
i costi sono deducibili solo se effettivi, certi e inerenti; una volta esclusa in fatto l’operazione sottostante, il costo non è deducibile
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone l’esistenza reale dell’operazione economica sottostante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
serve come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere fatto valere in cassazione solo se la decisione invocata è stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito e il ricorso ne riproduce integralmente il contenuto rilevante; il mero richiamo a un precedente favorevole non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una diversa annualità può spiegare effetti vincolanti solo per questioni di fatto o di diritto aventi carattere stabile o permanente; non si estende automaticamente a valutazioni probatorie riferite a una singola annualità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio istruttorio; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non del mancato apprezzamento di singoli documenti.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando sia assente, meramente apparente, contraddittoria in modo insanabile o incomprensibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, valorizzando anche la natura fittizia dell’emittente quale cartiera o società fantasma.
- Quando l’Ufficio ha fornito elementi presuntivi seri sull’inesistenza dell’operazione, il contribuente deve fornire prova contraria dell’effettività della prestazione; tale prova non è raggiunta da sola con fatture, contabilità formalmente regolare o pagamenti tracciabili, se compatibili con una simulazione dell’operazione.
- Se l’operazione fatturata è ritenuta inesistente in fatto, sono legittimi sia il recupero dei costi ai fini delle imposte dirette sia il diniego della detrazione IVA, perché entrambi presuppongono un’operazione economica effettiva.
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