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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - tributo locale ICI - esenzione - onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'ente di sanzionare il contribuente per l'omessa presentazione della dichiarazione necessaria a dimostrare i presupposti dell'esenzione o di altro trattamento agevolato ICI. Il contribuente sosteneva che l'ente fosse già documentalmente a conoscenza dei fatti e dei requisiti che legittimavano l'agevolazione e che, pertanto, non potesse imporgli un ulteriore onere probatorio né applicare sanzioni per la mancata dichiarazione.

La decisione

È stato affermato che, quando l'ente impositore conosce già documentalmente i presupposti dell'esenzione o dell'agevolazione, il contribuente non può essere sanzionato per non aver presentato una dichiarazione meramente ripetitiva. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, non è richiesto al contribuente di provare nuovamente fatti già noti all'amministrazione; l'ente deve quindi tenerne conto e non può fondare l'accertamento o la sanzione sulla sola omissione dichiarativa.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'amministrazione non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in suo possesso o comunque già acquisiti da altre amministrazioni indicate dal contribuente, in ossequio ai principi di semplificazione, collaborazione e buona fede.

  • Art. 10, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi impediscono di sanzionare il contribuente per un adempimento non utile quando l'amministrazione conosce già i fatti rilevanti.

  • Cassazione, sentenza n. 18455/2016

    Richiamata quale precedente a sostegno del principio secondo cui l'amministrazione non può pretendere dal contribuente la dimostrazione di circostanze già conosciute o documentate presso l'ente.

  • Cassazione, ordinanza n. 12304/2017

    Richiamata quale ulteriore precedente sul rilievo dei principi di collaborazione e buona fede e sull'illegittimità di richieste probatorie già soddisfatte dalla conoscenza documentale dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nei tributi locali, l'omessa dichiarazione non giustifica automaticamente l'accertamento o la sanzione se l'ente dispone già della documentazione necessaria a verificare il diritto all'esenzione o all'agevolazione.
  • Il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente prove di fatti già conosciuti e documentati dall'amministrazione; l'onere probatorio deve essere valutato concretamente e non in modo meramente formale.
  • I principi di collaborazione e buona fede impediscono all'ente di applicare sanzioni quando l'adempimento omesso non avrebbe aggiunto alcuna informazione utile all'attività di controllo.
  • Il contribuente deve comunque conservare la documentazione che dimostra i requisiti dell'agevolazione e può essere opportuno produrla nel procedimento, soprattutto se l'ente contesta la sua effettiva conoscenza o la permanenza dei requisiti.
  • La regola non elimina in assoluto gli obblighi dichiarativi: l'esonero dalla sanzione dipende dalla prova che l'amministrazione conoscesse già, in modo chiaro e documentale, tutti i presupposti rilevanti.

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