Cassazione Penale, Sentenza n. 42776/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino (05/06/2024) con cui era stato rigettato l'appello del Pubblico ministero avverso la decisione del GIP che aveva respinto l'istanza cautelare relativa ad alcuni capi per truffa (art. 642 c.p.). Il Procuratore sosteneva che i risultati delle intercettazioni, autorizzate nel medesimo procedimento e relative a reati connessi all'associazione per delinquere (capo 14), fossero utilizzabili per dimostrare i gravi indizi anche sui singoli reati di truffa e che sussistessero esigenze cautelari per quei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato, confermando il principio consolidato secondo cui i risultati delle intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzati anche per reati «connessi» solo se: a) sussiste un collegamento sostanziale ex art. 12 c.p.p. tra i reati; e b) i reati connessi rientrano nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni previsti dall'art. 266 c.p.p. (criterio di ammissibilità materiale). La Corte ha quindi ritenuto corretto il giudizio del Tribunale che aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni per i reati di truffa in questione, con conseguente rigetto dell'istanza cautelare relativa a quei capi.
Norme richiamate
art. 266 cod. proc. pen.
Fissa i limiti di ammissibilità delle intercettazioni: le intercettazioni autorizzate possono essere utilizzate per reati diversi solo se rientrano nei limiti di legge (criterio materiale di ammissibilità), tipicamente riferito alla gravità del reato e alle fattispecie espressamente contemplate.
art. 270 cod. proc. pen.
Sanziona il divieto di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate, salvo l'eccezione dell'indispensabilità per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
art. 12 cod. proc. pen.
Definisce la connessione tra reati: è necessario un collegamento sostanziale tra reati per considerarli parte dello 'stesso procedimento' e quindi valutare la possibilità di utilizzare le intercettazioni autorizzate per i reati connessi.
art. 642 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; nella vicenda le singole truffe erano i reati-fine contestati in relazione all'associazione per delinquere.
art. 173 comma 3 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione delle Sezioni Unite: disciplina il principio di diritto circa l'utilizzabilità delle intercettazioni nel 'medesimo procedimento', ma la sua portata non è assoluta e va interpretata alla luce dei limiti di art. 266 c.p.p.
Sez. U., sentenza "Cavallo" n. 51 del 28/11/2019
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i criteri per considerare intercettazioni utilizzabili anche per reati connessi: serve connessione sostanziale ex art. 12 c.p.p. e rispetto dei limiti di ammissibilità di art. 266 c.p.p.; la semplice unificazione formale dei procedimenti non è sufficiente.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate in un procedimento possono essere estese a reati 'connessi' solo se sussiste un collegamento sostanziale ex art. 12 c.p.p. e i reati connessi rientrano nei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 266 c.p.p.
- La mera unificazione formale di più indagini sotto lo stesso numero di procedimento non legittima automaticamente l'utilizzo delle intercettazioni per reati non contemplati nell'autorizzazione originaria.
- Il pubblico ministero che intende utilizzare intercettazioni per reati diversi da quelli autorizzati deve dimostrare sia la connessione sostanziale sia che quei reati soddisfano i requisiti materiali di ammissibilità (es. gravità/pena prevista) previsti dalla legge.
- In assenza della possibilità di utilizzare le intercettazioni per i reati contestati, occorre fondare le esigenze cautelari su altri elementi di prova idonei a dimostrare i gravi indizi di colpevolezza.
- Nel formulare istanze cautelari è consigliabile articolare e documentare separatamente la connessione tra reati e la sussistenza dei presupposti di legge per l'utilizzabilità delle intercettazioni, per evitare il rigetto per motivi formali o di ammissibilità probatoria.
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