Regolamento (UE) 2017/1094
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002 inserendo nell’allegato I una nuova persona fisica soggetta a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica discende da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 giugno 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’aggiunta di una nuova persona associata all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti dei soggetti inseriti nell’allegato I. L’intervento ha portata territoriale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio e non introduce un regime generale autonomo diverso da quello del regolamento base.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 costituisce una misura puntuale di aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Dàesh) e ad Al-Qaeda. L’intervento recepisce una nuova designazione adottata dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16 giugno 2017, con l’obiettivo di mantenere effettivo e coerente il regime restrittivo UE.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1. Il considerando evidenzia che nell’allegato I del regolamento base sono elencate le persone, i gruppi e le entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche; pertanto, ogni nuova designazione internazionale richiede un corrispondente aggiornamento dell’elenco UE.
Contenuto normativo essenziale
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce tra le "Persone fisiche" il nominativo Fared Saal, con alias, dati anagrafici, cittadinanze, numero di identificazione nazionale e ulteriori elementi identificativi utili all’esecuzione delle misure restrittive.
Effetti pratici della designazione
L’inserimento nell’elenco comporta l’assoggettamento della persona designata al congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento base. Per gli operatori soggetti agli obblighi di compliance sanzionatoria, la modifica impone l’aggiornamento immediato dei controlli di screening e delle verifiche su rapporti, pagamenti e disponibilità economiche riconducibili al nominativo inserito in elenco.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta all’elenco delle "Persone fisiche" la voce relativa a Fared Saal, con i dati identificativi e gli alias indicati nell’allegato.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 1. La finalità è mantenere allineato l’elenco UE alle designazioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU e garantire l’effettività delle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati identificativi del soggetto inserito in elenco
L’allegato aggiunge Fared Saal, alias Abu Luqmaan Al Almani e Abu Lugmaan. Sono indicati data e luogo di nascita (18.2.1989, Bonn, Germania), cittadinanza tedesca e algerina, numero di identificazione nazionale, nonché ulteriori dati fisici e la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 16.6.2017.
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