Regolamento (UE) 2017/1093
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce i formati tecnici uniformi per le relazioni sulle posizioni previste dalla MiFID II in materia di derivati su merci, quote di emissioni e derivati sulle stesse. Mira a rendere comparabili, automatizzabili e standardizzate le informazioni trasmesse da sedi di negoziazione e imprese di investimento alle autorità competenti e all'ESMA. Le tabelle degli allegati I e II specificano dati, codici e modalità di compilazione per le relazioni settimanali e giornaliere. L'applicazione decorre dal 3 gennaio 2018.
Stabilisce il formato standard delle relazioni sulle posizioni settimanali e giornaliere relative a strumenti derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati negoziati in sedi di negoziazione, ai fini del monitoraggio dei limiti di posizione MiFID II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione, con riguardo agli strumenti derivati su merci, alle quote di emissioni e agli strumenti derivati sulle stesse negoziati in tale sede. Copre anche le relazioni giornaliere sulle posizioni in contratti OTC economicamente equivalenti e le posizioni di imprese di investimento e clienti, per consentire il controllo dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE. Le specifiche tecniche si applicano dal 3 gennaio 2018; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione stabilisce i modelli tecnici di attuazione per le relazioni sulle posizioni previste dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II). La finalità è garantire trasparenza, comparabilità e trattamento automatizzato dei dati relativi alle posizioni in derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, negoziati in sedi di negoziazione.
Finalità e contesto normativo
Le premesse chiariscono che il formato delle relazioni settimanali deve consentire la distinzione tra posizioni che riducono in modo oggettivamente misurabile i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali. Il formato delle relazioni giornaliere deve invece favorire il monitoraggio e l'applicazione dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
Il regolamento risponde anche all'esigenza di fornire ad autorità competenti ed ESMA dati comparabili e standardizzati, riducendo i costi di trattamento grazie a formati comuni e all'uso di XML. Si colloca nel contesto del nuovo regime applicabile dal 3 gennaio 2018, in coerenza con MiFID II e con il regolamento (UE) n. 600/2014.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'articolo 1 si rivolge alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione, imponendo la predisposizione di una relazione settimanale separata per ciascuno strumento derivato su merci, quota di emissioni o derivato sulla stessa negoziato in quella sede.
L'articolo 2 riguarda le imprese di investimento, che devono inviare alle autorità competenti una relazione giornaliera con la scomposizione delle proprie posizioni. Il contenuto copre tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti, includendo, per le specifiche tecniche dell'allegato II, anche le posizioni su contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati in sede.
Relazioni settimanali: contenuto minimo e struttura
La relazione settimanale va compilata secondo l'allegato I e deve riportare, per ciascun strumento, l'aggregato delle posizioni delle diverse categorie di soggetti. La tabella prevede una scomposizione per categorie quali imprese di investimento o enti creditizi, fondi di investimento, altri enti finanziari, imprese commerciali e operatori soggetti alla direttiva 2003/87/CE.
Tra i dati da indicare figurano:
- nome e identificativo della sede di negoziazione;
- data di riferimento, corrispondente al venerdì della settimana di calendario in cui è detenuta la posizione;
- data e ora di pubblicazione sul sito internet della sede;
- denominazione del contratto e codice prodotto della sede;
- status della relazione, con codici NEWT, CANC e AMND;
- numero di posizioni, distinte tra posizioni che riducono il rischio, altre posizioni e totale;
- variazione rispetto alla relazione precedente;
- percentuale del totale delle posizioni aperte;
- numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria.
Per il numero di posizioni, l'allegato richiede la rappresentazione in lotti o in unità del sottostante; i contratti di opzione sono inclusi nell'aggregato e comunicati su base equivalente delta. Se una relazione precedente è annullata o modificata, deve essere inviata una nuova relazione contenente tutti i dati originari, con il relativo codice di status.
Relazioni giornaliere: contenuto minimo e logica di segnalazione
La relazione giornaliera dell'allegato II è più dettagliata e serve a fornire alla competente autorità la scomposizione completa delle posizioni dell'impresa di investimento. I campi principali includono:
- data e ora di presentazione;
- numero di riferimento della relazione, unico per notificatore e autorità ricevente;
- data del giorno di negoziazione della posizione;
- status della relazione;
- identificativo dell'entità che effettua la comunicazione;
- identificativo del possessore della posizione;
- indirizzo e-mail del possessore della posizione;
- identificativo dell'entità madre capogruppo e relativo indirizzo e-mail;
- indicazione se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in modo indipendente rispetto all'impresa madre, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/591;
- codice ISIN dello strumento negoziato in sede;
- codice prodotto della sede;
- identificativo della sede di negoziazione, con uso del MIC del segmento o, se assente, del MIC operativo; per gli OTC economicamente equivalenti si usa il MIC "XXXX", mentre per i derivati quotati o quote di emissioni negoziati fuori dai mercati regolamentati si usa "XOFF";
- tipo di posizione (OPTN, FUTR, EMIS, SDRV, OTHR);
- scadenza della posizione, con distinzione tra spot month e altri mesi;
- quantitativo della posizione, espresso in lotti o unità del sottostante, con segno positivo per posizioni lunghe e negativo per posizioni corte;
- notazione del quantitativo;
- quantitativo equivalente delta per opzioni o opzioni su EMIS;
- indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali.
Specifiche di formato e codici tecnici
Gli allegati definiscono con precisione i formati dei campi: alfanumerici, decimali, date ISO 8601, MIC secondo ISO 10383, ISIN secondo ISO 6166, LEI secondo ISO 17442 e identificativi nazionali per le persone fisiche prive di LEI. Sono inoltre fornite regole di compilazione per arrotondamenti, segni negativi e campi da lasciare con un punto quando il dato non è disponibile o non raggiunge la soglia prevista.
Queste specifiche tecniche hanno una funzione centrale nel garantire l'interoperabilità dei dati e la loro elaborazione automatica da parte delle autorità e dell'ESMA, evitando interpretazioni divergenti tra sedi di negoziazione e operatori.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
L'articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che si applichi dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Relazioni settimanali delle sedi di negoziazione
Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione devono predisporre, per ciascuno strumento derivato su merci, quota di emissioni o relativo derivato negoziato in tale sede, una relazione settimanale conforme al formato dell'allegato I. La relazione aggrega tutte le posizioni detenute dalle diverse categorie di soggetti indicate nella tabella 1 dell'allegato I, distinguendo tra posizioni che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali.
Relazioni giornaliere sulle posizioni
Le imprese di investimento devono trasmettere alle autorità competenti la scomposizione delle proprie posizioni ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE mediante una relazione giornaliera nel formato dell'allegato II. La relazione deve contenere tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.
Formato standard XML comune
Le relazioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere trasmesse in un formato standard XML comune, per facilitare il trattamento automatizzato e la comparabilità dei dati tra sedi di negoziazione e autorità.
Specifiche tecniche degli allegati
L'allegato I definisce i campi delle relazioni settimanali, inclusi nome e identificativo della sede, data di riferimento, data e ora di pubblicazione, denominazione del contratto, codice prodotto, status della relazione, numero di posizioni, variazioni rispetto alla settimana precedente, percentuale delle posizioni aperte e numero di persone per categoria. L'allegato II definisce i campi delle relazioni giornaliere, tra cui data e ora di presentazione, numero di riferimento, data del giorno di negoziazione, status della relazione, identificativi dell'entità segnalante, del possessore della posizione e dell'entità madre capogruppo, email di contatto, indicatore di organismo di investimento collettivo indipendente, identificazione del contratto, codice prodotto, sede di negoziazione, tipo di posizione, scadenza, quantitativo, notazione delle unità, quantitativo equivalente delta per opzioni e indicatore di copertura del rischio.
Codifiche, status e criteri di compilazione
Gli allegati stabiliscono i formati ammessi per date, date/ore, MIC, ISIN, LEI, identificativi nazionali e numerici. Per entrambe le relazioni sono previsti i codici di status NEWT, CANC e AMND; le correzioni o cancellazioni devono riprodurre tutti i dati della relazione originaria. Sono inoltre previste regole specifiche per l'esposizione delle posizioni lunghe/corte, per le opzioni su base equivalente delta, per i contratti spot e altri mesi, e per l'indicazione delle posizioni che riducono il rischio ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/591.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza con l'avvio del nuovo quadro MiFID II/MiFIR.
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