Regolamento (UE) 2017/1092
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul sistema di vigilanza unionale preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/670. In particolare chiarisce la procedura del documento di sorveglianza, introduce un’esclusione per talune importazioni di prodotti della voce SA 7318 fino a 5 000 kg, corregge l’elenco dei prodotti soggetti a vigilanza e aggiorna i recapiti delle autorità nazionali competenti. Le modifiche si applicano dall’11 luglio 2017.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 sulla vigilanza unionale preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti siderurgici soggetti a vigilanza preventiva, individuati mediante codici TARIC/SA e elencati nell’allegato I del regolamento 2016/670 come modificato. La disciplina riguarda gli operatori economici importatori e le autorità nazionali competenti incaricate del rilascio e della gestione del documento di sorveglianza; per i prodotti della voce SA 7318 le importazioni con peso netto non superiore a 5 000 kg sono escluse dall’applicazione del regolamento. Restano applicabili le soglie generali previste dall’articolo 1, paragrafo 1, come sostituito, per le importazioni oltre 2 500 kg per ogni singolo codice TARIC.
Modifica del regime di vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di prodotti siderurgici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670, che aveva introdotto una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Le modifiche derivano dalle osservazioni ricevute dopo l’entrata in vigore del regime e mirano a chiarire la procedura, correggere l’elenco dei prodotti soggetti a vigilanza e aggiornare i riferimenti delle autorità nazionali competenti.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di specifici prodotti siderurgici individuati tramite codici SA/TARIC. Il regolamento evidenzia che tali prodotti sono spesso commercializzati in transazioni numerose ma di modesta entità, con consegne just-in-time; per questo motivo viene introdotta un’esclusione per le importazioni della voce SA 7318 con peso netto non superiore a 5 000 chilogrammi, al fine di ridurre restrizioni inutili e non perturbare l’attività delle imprese, soprattutto nelle zone di confine.
Soglie quantitative e applicazione della vigilanza
L’articolo 1 del regolamento 2016/670 viene modificato in modo da precisare che la vigilanza preventiva si applica alle importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC. Per i prodotti compresi nella voce SA 7318, soggetti a vigilanza preventiva, la soglia specifica è elevata a 5 000 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC. Ne consegue che sotto tali soglie le importazioni non rientrano nel campo di applicazione del meccanismo di vigilanza previsto dal regolamento modificato.
Documento di sorveglianza: chiarimenti procedurali
L’articolo 2, paragrafo 9, è sostituito per chiarire che il documento di sorveglianza può essere rilasciato anche in versione elettronica, oltre che cartacea. Le autorità nazionali sono quindi autorizzate a generare formati elettronici al fine di agevolare il trattamento e la trasmissione delle istanze e dei documenti, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi.
Aggiornamento degli allegati
L’allegato I del regolamento 2016/670 è integralmente sostituito. Il nuovo elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva comprende, tra gli altri, varie voci SA del settore siderurgico e metalmeccanico; tra le correzioni puntuali indicate dal regolamento figurano la soppressione della voce SA 7303 e l’inserimento della voce SA 7229. Anche l’allegato II è sostituito, così da aggiornare i recapiti delle autorità nazionali competenti nei vari Stati membri.
Entrata in vigore, applicazione e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 luglio 2017. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soglia di applicazione per le importazioni soggette a vigilanza
L’articolo 1 del regolamento 2016/670 è modificato precisando che la vigilanza preventiva si applica alle importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi per ciascun singolo codice TARIC. Per i prodotti soggetti a vigilanza preventiva compresi nella voce SA 7318, l’applicazione opera solo se il peso netto supera 5 000 chilogrammi per ciascun singolo codice TARIC.
Documento di sorveglianza: versione elettronica
L’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento 2016/670 è sostituito per chiarire che, oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza per facilitarne il trattamento e la trasmissione.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti soggetti a vigilanza
L’allegato I del regolamento 2016/670 è sostituito integralmente. Tra le modifiche materiali rilevanti figurano la soppressione della voce SA 7303 e l’inserimento della voce SA 7229 nell’elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza unionale preventiva.
Aggiornamento delle autorità nazionali competenti
L’allegato II del regolamento 2016/670 è sostituito per aggiornare le coordinate di contatto delle autorità nazionali competenti incaricate della gestione della procedura di vigilanza e del documento di sorveglianza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’11 luglio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1090
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1093
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1094
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1095
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1096
- Regolamento · 20 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1097
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →