Regolamento (UE) 2017/1096
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1o-7 giugno 2017. Nei casi in cui le domande superano la disponibilità, il testo fissa la percentuale di riparto; nei casi in cui le domande risultano inferiori alla disponibilità, trasferisce i quantitativi residui al sottoperiodo successivo. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e ridistribuisce i quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo dei contingenti tariffari.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007, dal 1o al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti nel settore del pollame. Incide sui soli contingenti indicati nell’allegato e determina sia il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi domandati, sia i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione: coefficiente di attribuzione e riallocazione di quantitativi nel settore del pollame
Il regolamento interviene nella gestione di alcuni contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e le norme comuni di gestione dei contingenti tariffari, adotta il provvedimento per disciplinare gli effetti delle domande di titoli di importazione presentate tra il 1o e il 7 giugno 2017 per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2017.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame. Poiché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti eccedono la disponibilità, la Commissione deve stabilire un coefficiente di attribuzione per determinare la quota effettivamente rilasciabile. Per altri contingenti, invece, le domande risultano inferiori ai quantitativi disponibili: in tal caso, i residui vanno trasferiti al sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017. L’intervento riguarda esclusivamente i contingenti tariffari indicati nell’allegato e produce effetti sui quantitativi da rilasciare o da riportare al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017.
Coefficienti di attribuzione
Per i contingenti in cui la domanda supera la disponibilità, il regolamento fissa i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, come indicato in allegato:
- numero d’ordine 09.4067: 1,591849%
- numero d’ordine 09.4068: 0,205207%
- numero d’ordine 09.4069: 0,158002%
Tali coefficienti consentono di ripartire proporzionalmente i quantitativi disponibili tra i richiedenti, secondo i criteri previsti dalla normativa di gestione dei contingenti tariffari.
Quantitativi non richiesti e rinvio al sottoperiodo successivo
Per i contingenti in cui non sono state presentate domande sufficienti, i quantitativi residui sono aggiunti alla disponibilità del sottoperiodo successivo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. L’allegato indica, per il numero d’ordine 09.4070, un quantitativo non richiesto pari a 445 250 kg.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati alla gestione dei contingenti del pollame.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. I coefficienti riportati sono: 1,591849% per il numero d’ordine 09.4067; 0,205207% per il numero d’ordine 09.4068; 0,158002% per il numero d’ordine 09.4069.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017 sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. L’allegato indica un quantitativo non richiesto di 445 250 kg per il numero d’ordine 09.4070.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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