Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1097

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1097 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

Normativa europea32017R1097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua i quantitativi dei contingenti tariffari del settore uova e ovoalbumine che, non essendo stati richiesti mediante domande di titoli di importazione, devono essere aggiunti al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017. La misura dà attuazione al sistema di gestione annuale dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere ai contingenti tariffari del settore uova e ovoalbumine per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine assoggettate ai contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007. Riguarda, in particolare, la gestione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel sottoperiodo 1 luglio-30 settembre 2017, da trasferire al sottoperiodo successivo 1 ottobre-31 dicembre 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1097 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per il settore delle uova e delle ovoalbumine. La misura si fonda sull’accertamento che, per il sottoperiodo 1 luglio-30 settembre 2017, i quantitativi richiesti mediante domande di titoli di importazione risultano inferiori ai quantitativi disponibili; di conseguenza, i quantitativi non domandati vengono trasferiti al sottoperiodo successivo.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, paragrafi 2 e 3, quale base giuridica per la gestione dei contingenti tariffari nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il considerando evidenzia che, per garantire l’efficacia della misura, il regolamento deve produrre effetti immediati con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione europea di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine soggette ai contingenti tariffari annuali. L’effetto pratico del regolamento è limitato al riparto dei quantitativi residui tra sottoperiodi contingentalI, con riferimento al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017.

Quantitativi da aggiungere al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017

L’allegato individua i quantitativi non richiesti da sommare alla dotazione del sottoperiodo successivo, in kg equivalenti uova in guscio:

  • numero d’ordine 09.4015: 27 000 000
  • numero d’ordine 09.4401: 278 421
  • numero d’ordine 09.4402: 2 945 000

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della ripartizione dei quantitativi non richiesti

Stabilisce che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 devono essere aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo contingentale dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. I quantitativi sono indicati nell’allegato del regolamento.

Quantitativi aggiuntivi per ciascun numero d’ordine

L’allegato riporta i quantitativi da aggiungere, espressi in kg equivalenti uova in guscio, per i numeri d’ordine 09.4015 (27 000 000), 09.4401 (278 421) e 09.4402 (2 945 000).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.