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Legge

L.R. FVG 7/2026

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema regionale delle autonomie locali in Friuli Venezia Giulia, istituisce le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine come enti di area vasta e sopprime gli EDR. Disciplina funzioni, organi, transizione del personale e dei beni, finanza e modifiche normative correlate, con avvio progressivo dal 2027 e alcune disposizioni transitorie fino al 2031.

Riforma del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli EDR

Riforma del sistema Regione-Autonomie locali e istituzione delle Province

La legge riordina in Friuli Venezia Giulia il sistema istituzionale delle autonomie locali, fondandolo su Comuni e Province e sopprimendo gli Enti di decentramento regionale. Definisce principi generali, assetto delle competenze, ordinamento provinciale, transizione organizzativa e finanziaria, con entrata in vigore dal 30 luglio 2026 e avvio operativo progressivo dal 2027.

Principi generali del sistema regionale

La Regione riconosce il pluralismo istituzionale, l’autonomia di Comuni e Province, la pari dignità istituzionale degli enti e la leale collaborazione. Le funzioni amministrative devono essere attribuite secondo sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e corrispondenza tra funzioni e risorse, perseguendo uniformità dei servizi essenziali. È valorizzata anche la sussidiarietà orizzontale verso cittadini, famiglie, imprese, formazioni sociali ed enti del terzo settore.

Vocazione internazionale, minoranze e integrazione sociale

La legge valorizza la vocazione internazionale e transfrontaliera della Regione e degli enti locali, favorendo rapporti con comunità locali di altri Stati, cooperazione europea e collaborazione con i territori confinanti. Sono richiamati il sostegno alla minoranza slovena e alle lingue friulana, slovena e tedesca, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e la tutela dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, anche ai fini della loro integrazione sociale e partecipazione alla vita pubblica locale.

Assetto istituzionale e potestà normativa

L’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia si fonda su Comuni e Province. Il Comune cura gli interessi della propria comunità; la Provincia cura gli interessi di area vasta. Comuni e Province hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria e possono disciplinare con regolamento l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Statuti e regolamenti degli enti locali

Gli statuti di Comuni e Province definiscono norme fondamentali di organizzazione e funzionamento, controlli, garanzie delle minoranze, partecipazione popolare e pari opportunità. Sono approvati con maggioranze qualificate, pubblicati all’albo online per 15 giorni e trasmessi alla struttura regionale competente; entrano in vigore dopo 7 giorni dall’affissione. I regolamenti disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni nel rispetto di legge e statuto.

Competenze amministrative di Comuni e Province

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative relative ai servizi alla persona e alla comunità, allo sviluppo economico e sociale e al governo del territorio comunale, salvo attribuzioni ad altri soggetti. Alle Province spettano le funzioni di area vasta definite dalla legge, con partecipazione alla programmazione regionale e coordinamento degli indirizzi territoriali.

Interventi sostitutivi e controllo sugli organi locali

La Regione può esercitare poteri sostitutivi solo per atti o attività obbligatorie, con garanzie procedimentali e nel rispetto della leale collaborazione. Sono disciplinate rimozione, sospensione e decadenza degli amministratori locali per atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, nonché scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali in specifiche ipotesi, compreso il mancato bilancio e, per i Comuni con oltre 1.000 abitanti, la mancata adozione degli strumenti urbanistici entro 18 mesi.

Istituzione delle Province

Sono istituite le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con capoluoghi e circoscrizioni territoriali elencate dalla legge. Le denominazioni slovene dei Comuni interessati sono richiamate ai fini della tutela della minoranza linguistica slovena.

Organi provinciali e loro funzionamento

Gli organi di governo provinciale sono consiglio, giunta e Presidente. Il consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, dura 5 anni ed esercita indirizzo e controllo politico-amministrativo; la giunta collabora con il Presidente e adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; il Presidente rappresenta l’ente, dirige l’amministrazione, nomina e revoca gli assessori e i rappresentanti della Provincia presso altri enti.

Mandato, dimissioni e sfiducia degli organi provinciali

Il Presidente della Provincia dura 5 anni e non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi, salvo eccezione se uno dei due mandati precedenti è stato inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Sono disciplinate mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e decesso del Presidente, con scioglimento del consiglio e nomina di un commissario nei casi previsti.

Funzioni delle Province

Le Province esercitano innanzitutto funzioni in materia di edilizia scolastica di secondo grado e viabilità. In particolare, gestiscono costruzione, manutenzione, riqualificazione e allestimento degli edifici scolastici superiori e le principali attività sulla viabilità provinciale, compresi catasto strade, concessioni, ordinanze, percorsi ciclabili e gestione dei rifiuti abbandonati su strada. Sono inoltre previste ulteriori funzioni in ambiti specifici, tra cui accessi ai veicoli in aree vincolate, funghi, arbitrato venatorio, manifestazioni motoristiche e ciclistiche, istruzione secondaria superiore e contrasto alle discriminazioni.

Ulteriori funzioni attribuibili e riordino progressivo

La legge prevede che ulteriori funzioni di interesse provinciale possano essere attribuite con successive leggi di settore in diversi ambiti, tra cui infrastrutture, trasporti, governo del territorio, ambiente, cultura, istruzione, lavoro, politiche sociali e attività produttive. Viene istituita una Cabina di regia per il riordino delle funzioni amministrative, incaricata di ricognizione, analisi, valutazione e definizione di schede tecniche per i futuri trasferimenti di competenze, risorse e personale.

Supporto ai Comuni e conferenze provinciali

Le Province possono svolgere, previa intesa, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni fino a 5.000 abitanti in materia informatica, espropri e progetti europei. Possono inoltre fungere da committenza ausiliaria e, per i lavori pubblici, aderire alla rete di stazioni appaltanti e assumere il ruolo di stazione appaltante per il territorio di riferimento. Sono istituite conferenze provinciali per l’edilizia scolastica e per il supporto ai Comuni, con funzioni consultive e di indirizzo.

Organizzazione, personale e revisione

Alle Province si applica la disciplina del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; è previsto un Segretario titolare e facoltativamente un Direttore generale. È regolata la pubblicazione ed esecutività degli atti secondo la normativa regionale vigente. Fino alla nomina del revisore provinciale, le funzioni di revisione sono affidate ai revisori degli EDR; sono disciplinati anche compensi, sorteggio e regime transitorio degli organi di revisione.

Finanza delle Province e fondo unico provinciale

Alle Province si applica la disciplina della finanza degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. È istituito un fondo unico provinciale, assegnato d’ufficio e senza vincolo di destinazione, la cui quantificazione e riparto saranno definiti con legge regionale. Sono previste norme transitorie su indennità degli amministratori, obblighi di finanza pubblica e partecipazione al Consiglio delle autonomie locali.

Soppressione degli EDR e subentro delle Province

Gli EDR sono soppressi dalla data di approvazione dei documenti contabili previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 2027 le Province succedono agli EDR nel patrimonio, nei rapporti giuridici e nei procedimenti relativi alle funzioni trasferite; subentra anche il personale regionale in servizio presso gli EDR e sono trasferiti beni mobili e immobili. Alcune funzioni passano alle Province in modo scaglionato tra 1° gennaio 2027, 1° luglio 2027 e 1° gennaio 2028.

Regime transitorio per il passaggio

Fino al 31 dicembre 2026 i direttori generali degli EDR gestiscono gli atti connessi alla soppressione e all’avvio delle Province; dal 1° gennaio 2027 e fino all’insediamento degli organi elettivi, ciascuna Provincia è amministrata da un commissario straordinario. Sono disciplinati il trattamento del personale, la validità temporanea di incarichi dirigenziali e posizioni organizzative, la continuità dei regolamenti e dei procedimenti pendenti, nonché norme specifiche su strade provinciali, rete ciclabile sovracomunale e successione nei rapporti amministrativi.

Elezioni provinciali e monitoraggio dell’assetto

Le elezioni dei Presidenti e dei consigli provinciali sono indette solo dopo il completamento del processo di costituzione delle Province, comprendente almeno sei leggi regionali di settore, il nuovo assetto organizzativo e il trasferimento delle risorse necessarie. Dopo un anno dall’elezione degli organi, è previsto un primo monitoraggio dell’assetto generale delle Province e l’eventuale proposta di riassetto delle circoscrizioni.

Modifiche normative correlate

La legge modifica varie disposizioni della legislazione regionale sulla finanza locale, sul lavoro, sull’ILIA e sulle indennità degli amministratori, adattandole al nuovo ruolo delle Province. Viene introdotta anche l’indennità di fine mandato per sindaci e Presidenti delle Province, pari a un’indennità mensile per ogni anno di mandato, se il mandato supera 30 mesi.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della riforma sono autorizzate spese rilevanti per il 2026-2028, incluse quelle per fondo unico provinciale, transizione del personale, avvio istituzionale, PIAO integrativo 2026-2028 e elezioni provinciali 2027. La legge dettaglia le coperture mediante rimodulazioni e prelievi da diversi capitoli del bilancio regionale.

Regime temporale e applicabilità

L’entrata in vigore è fissata al 30 luglio 2026. Molte disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2027, con ulteriori scadenze al 1° luglio 2027, 1° gennaio 2028 e 1° gennaio 2031 per specifici profili finanziari e funzionali. La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e, per varie parti, resta transitoria fino all’adozione delle leggi settoriali e dei regolamenti provinciali.

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