L.R. FVG 11/2026
Riforma del governo del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza la pianificazione territoriale e urbanistica del Friuli Venezia Giulia, introducendo livelli regionale, intermedio e comunale, nuovi strumenti e procedure per rigenerazione, contenimento del consumo di suolo, resilienza climatica e città pubblica. È in vigore dal 20 ottobre 2026, ma, salvo gli articoli transitori 48-50, si applica dalla data di entrata in vigore della variante al PGT; fino ad allora operano specifiche discipline transitorie.
Riforma del governo del territorio del Friuli Venezia Giulia
Riforma del governo del territorio
La legge disciplina la salvaguardia, la valorizzazione, l’assetto e l’utilizzazione del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Riorganizza la pianificazione su tre livelli — regionale, intermedio e comunale — e persegue rigenerazione, sostenibilità, equità territoriale, resilienza e riduzione del consumo di suolo. La legge è entrata in vigore il 20 ottobre 2026, ma, salvo gli articoli 48, 49 e 50, si applica dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di governo del territorio (PGT).
Finalità e principi della pianificazione
La pianificazione deve promuovere lo sviluppo sostenibile, tenendo conto delle specificità culturali, linguistiche, identitarie e insediative delle comunità storicamente presenti, della contrazione demografica e delle esigenze di accessibilità e mantenimento dei servizi. Tra le priorità figurano il riuso delle aree degradate, la riduzione dei rischi naturali e antropici, la qualità della città pubblica, il superamento della zonizzazione a favore di ambiti fisico-funzionali, la tutela paesaggistica e storico-culturale, l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica e a prezzi calmierati, la partecipazione delle comunità e la gestione della contrazione demografica, anche mediante demolizione selettiva e riutilizzo degli spazi liberati.
La legge distingue rigenerazione territoriale, riferita a sistemi ampi e interconnessi, rigenerazione urbana, rivolta ad ambiti cittadini degradati, e rigenerazione edilizia, disciplinata anche dalla legge regionale 19/2009. Gli interventi devono migliorare la qualità urbana, ambientale e sociale e garantire un ritorno di interesse pubblico commisurato ai benefici della valorizzazione immobiliare. La rigenerazione territoriale può attuarsi tramite accordi di programma e progetti di territorio; quella urbana anche tramite Programmi operativi (PO), compresa la riduzione selettiva di manufatti privi di significativo interesse storico, architettonico o testimoniale quando l’uso pubblico dell’area migliori accessibilità, sicurezza, servizi o qualità ambientale.
Consumo di suolo, clima e rischi
Il riuso e la rigenerazione delle aree urbanizzate o impermeabilizzate hanno priorità rispetto a nuove previsioni insediative. Il bilancio complessivo del consumo di suolo richiede la rinaturalizzazione di una superficie pari o superiore a quella interessata dalla nuova previsione che consuma suolo; a scala regionale e di area vasta è orientato alla progressiva riduzione dell’impermeabilizzazione secondo un parametro minimo quinquennale. In assenza di alternative di riuso o rigenerazione, il consumo di suolo è ammesso esclusivamente per opere pubbliche e agglomerati industriali di interesse regionale, in coerenza con il PGT e con gli esiti della VAS, e con adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale. Le previsioni azzonative comunali vigenti all’entrata in vigore della legge non si computano; quelle non attuate possono essere trasferite solo eliminando contestualmente una previsione di superficie territoriale equivalente.
Gli strumenti di piano devono concorrere alla mitigazione e all’adattamento climatico, privilegiando recupero di aree degradate, permeabilità e deimpermeabilizzazione dei suoli, riqualificazione energetica degli edifici, infrastrutture verdi e blu, drenaggio sostenibile, accumulo e riuso delle acque, soluzioni basate sulla natura e prossimità dei servizi e mobilità sostenibile. La VAS del PGT deve definire indicatori per il monitoraggio. Le strategie di sicurezza territoriale devono considerare rischi idraulici, geologici, valanghivi, sismici e antropici e possono prevedere manutenzione, adattamento, riconfigurazione insediativa e delocalizzazione; il PGT include una Tavola dei Rischi.
Livelli, soggetti e strumenti di pianificazione
Le funzioni sono ripartite tra Regione, Province, Comuni, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Consorzi di sviluppo economico locale. La Regione predispone il PGT e svolge la pianificazione regionale e di area vasta. Le Province svolgono analisi demografiche e socioeconomiche, coordinano l’esame delle pianificazioni di settore, predispongono strumenti per la rete stradale provinciale e per la rete ecologica locale e coordinano i PUMS di area vasta. I Comuni esercitano la pianificazione urbanistica comunale. Fino al completamento della costituzione delle Province e all’attivazione delle relative strutture, le funzioni provinciali sono esercitate dalla Regione.
La pianificazione si articola in livello regionale, intermedio e comunale. Il PGT comprende la componente strutturale e strategica regionale e definisce anche la componente strutturale e strategica di area vasta per i Sistemi territoriali locali (STL), senza effetto conformativo della proprietà. I STL sono raggruppamenti di Comuni privi di personalità giuridica, sede di concertazione e condivisione; il loro perimetro può essere modificato e i Comuni possono partecipare ai tavoli di altri STL. Il livello comunale è attuato dal Piano regolatore comunale (PRC), con effetto conformativo della proprietà; il Documento strategico comunale (DSC) è facoltativo e privo di tale effetto, ma obbligatorio in sede di prima approvazione del PRC. I Consorzi adottano Piani territoriali infraregionali (PTI), anch’essi con effetto conformativo.
Il PGT coordina programmazione economica e politiche settoriali, si fonda su scenari demografici, climatici, energetici, ambientali ed economici e riconosce il sistema insediativo, il sistema verde e blu e il sistema della mobilità. È composto, tra l’altro, da relazioni, norme tecniche, rapporto ambientale, quadri strutturale e strategico, elaborati cartografici e WebGIS. Il PGT e il Piano paesaggistico regionale (PPR) sono strumenti distinti e complementari: il primo governa assetto, uso e sviluppo sostenibile del territorio; il secondo tutela e valorizza il paesaggio. In caso di conflitto tra strumenti prevale quello cui la legge attribuisce la competenza sulla materia, secondo il principio di competenza.
Formazione e aggiornamento del PGT e dei PTI
Il PGT è adottato e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e acquisizione dei pareri previsti. Dopo la pubblicazione dell’adozione, chiunque può presentare osservazioni entro 60 giorni; la Giunta decide motivatamente e formula il parere motivato VAS. Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha efficacia a tempo indeterminato. Le modifiche strutturali o strategiche seguono la procedura di variante; quelle diverse sono aggiornamenti, soggetti a verifica VAS e approvati con decreto presidenziale previa deliberazione della Giunta. Il PGT deve essere sottoposto a variante o aggiornamento almeno ogni 10 anni e anche in relazione ai mutamenti sociali ed economici e ai risultati del monitoraggio.
I PTI sono formati previa sottoscrizione di un accordo di pianificazione e devono essere coerenti con il PGT. La Regione verifica tale coerenza entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della documentazione. La procedura comprende conferenza di servizi, VAS e, quando dovute, valutazione di incidenza e valutazione paesaggistica. La documentazione è depositata per 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel Bollettino ufficiale regionale; entro lo stesso termine possono essere presentate osservazioni sulla variante comunale di raccordo. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce gli atti di assenso e produce gli effetti di PTI e, se prevista, di variante urbanistica comunale; l’efficacia della variante comunale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di conclusione. PTI e varianti sono poi approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.
Pianificazione intermedia e comunale
Il livello intermedio definisce assetto insediativo, attrezzature e servizi, infrastrutture per la mobilità, infrastrutture verdi e blu, aree di rigenerazione territoriale e interventi sovracomunali. È formato attraverso accordi e copianificazione tra Regione e soggetti interessati; la copianificazione può essere attivata anche su istanza di Comuni, Province e altri enti i cui strumenti siano adeguati al PGT. Per i Comuni con oltre 30.000 abitanti coinvolge obbligatoriamente i Comuni individuati dal regolamento attuativo.
Il PRC deve recepire gli elementi strutturali e strategici del livello intermedio, gli indicatori VAS del PGT, gli studi di microzonazione sismica e le previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Individua ambiti naturali, agricoli, forestali e urbanizzati, aree degradate o sottoutilizzate, destinazioni d’uso e parametri, interventi di rigenerazione e conservazione, progetto della città pubblica, strumenti attuativi, eventuali ambiti di perequazione e compensazione, ambiti PO e studio geologico. Nei contesti transfrontalieri coordina insediamenti, infrastrutture verdi e blu e mobilità con i territori oltre confine. Può imporre vincoli di inedificabilità per tutela ambientale, paesaggistica o storico-culturale, protezione di infrastrutture e sicurezza; salvo divieti espressi restano ammessi manutenzione ordinaria e straordinaria. I vincoli preordinati all’esproprio decadono se entro 5 anni dall’entrata in vigore del PRC non sono attuati né è iniziata la procedura espropriativa, salvo quelli permanenti per legge. Il PRC ha durata indeterminata.
Il PRC è adottato dal Consiglio comunale, depositato per 30 giorni effettivi e sottoposto a osservazioni; i proprietari di immobili vincolati possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune deve pronunciarsi specificamente. La Giunta regionale esprime un parere vincolante di coerenza con il PGT e con l’accordo di pianificazione intermedia. Dopo l’approvazione comunale, la Giunta regionale conferma l’esecutività entro 30 giorni; se le prescrizioni vincolanti non sono accolte, può imporre le modifiche necessarie entro il successivo termine di 30 giorni. Il PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell’estratto della deliberazione regionale di conferma.
Le varianti al PRC richiedono asseverazione professionale di conformità al PGT, deposito e pubblicazione per 30 giorni effettivi e decisione comunale motivata sulle osservazioni e opposizioni. Sono soggette a verifica di assoggettabilità, VAS e valutazione di incidenza quando previste dalla normativa applicabile. Il Comune trasmette la variante alla Regione, che pubblica l’avviso di approvazione; l’entrata in vigore decorre dal giorno successivo. Nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore del PRC, la Regione può avviare entro 30 giorni dalla ricezione una verifica di conformità della variante, della durata massima di 30 giorni, e prescrivere le modifiche necessarie se accerta un contrasto con il PGT. I piani comunali di settore non costituiscono variante al PRC; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce invece variante.
Strumenti attuativi, rigenerazione e usi temporanei
I Piani attuativi comunali (PAC) sono adottati e approvati dalla Giunta comunale, salvo richiesta di almeno un quarto dei consiglieri, che ne rimette l’adozione e l’approvazione al Consiglio. Il PAC è depositato per 30 giorni effettivi. Per gli interventi pubblici la sua approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità; per i PAC privati il Comune può attribuire alla deliberazione valore di titolo edilizio, se sono stati acquisiti gli atti necessari. I rapporti tra Comune e proponente sono regolati da convenzione. I PAC non richiedono VAS se non introducono varianti a un PRC già sottoposto a VAS e questo contiene valutazioni ambientali specifiche; altrimenti si applica la verifica di assoggettabilità o la VAS.
Per i PAC pubblici, i termini per espropriare non possono superare 10 anni, salvo diversa previsione legislativa. Nei comparti, il Comune assegna ai proprietari almeno 90 giorni per attuare il piano; per costituire il consorzio è sufficiente la rappresentanza di almeno due terzi del valore catastale. Per i PAC privati, possono presentare proposte i proprietari che rappresentino almeno due terzi del valore catastale degli immobili compresi nell’ambito. La convenzione disciplina opere di urbanizzazione, cessioni gratuite, ripartizione degli oneri, garanzie e trascrizione; le opere devono essere ultimate entro un termine non superiore a 10 anni dalla stipula. I proprietari non aderenti sono invitati ad attuare il piano entro almeno 180 giorni, trascorsi i quali il Comune può procedere all’espropriazione o ridefinire l’ambito con variante. In mancanza di regolamento comunale, il Comune si pronuncia preliminarmente entro 60 giorni, il deposito dura 30 giorni e l’approvazione avviene entro i successivi 60 giorni; l’avviso è pubblicato entro 10 giorni dall’approvazione.
Il Programma operativo (PO) è uno strumento urbanistico, finanziario e gestionale per la rigenerazione urbana, accompagnato dalla richiesta di titolo edilizio. Può riguardare più aree non contigue ma funzionalmente collegate e includere acquisizioni volontarie, diradamenti, demolizioni e ricuciture urbane. Il PRC individua gli ambiti applicabili e stabilisce incrementi volumetrici massimi e indirizzi progettuali. La proposta è pubblicata per 30 giorni effettivi; se comporta variante al PRC, si applica la verifica di assoggettabilità a VAS e l’approvazione definitiva spetta al Consiglio comunale. L’approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio sui beni individuati. Gli usi temporanei possono essere autorizzati dal Comune, anche in deroga alle destinazioni funzionali, se compatibili con la pianificazione e con il contesto; non modificano la destinazione d’uso né attribuiscono diritti urbanistici e gli interventi devono essere reversibili.
Città pubblica, perequazione e accordi di programma
Il PRC deve assicurare dotazioni urbanistiche e territoriali accessibili e adeguate: istruzione, servizi di interesse generale, verde e sport, viabilità e parcheggi, infrastrutture ciclistiche ed elettriche condivise, residenze collettive temporanee, edilizia residenziale pubblica e a prezzi calmierati, aree ecologiche e dispositivi di sicurezza idrogeologica e climatica. Le dotazioni territoriali comprendono attrezzature regionali e sovracomunali. Il Comune dimensiona le dotazioni considerando fabbisogni, dotazioni dei Comuni confinanti, obiettivi del PGT e progetto della città pubblica, e ne effettua la ricognizione ogni 5 anni.
La perequazione e la compensazione territoriale consentono di riequilibrare tra Comuni vantaggi, costi ed effetti delle trasformazioni sovracomunali, anche attraverso lo scambio di diritti edificatori o aree. Se gli interventi consumano suolo naturale, i Comuni individuano superfici da riservare o ripristinare a fini ambientali, considerando la qualità ecologica e la connessione funzionale. A livello comunale, la perequazione può essere applicata a interventi unitari tramite PAC o PO; la compensazione può trasferire diritti edificatori in aree preventivamente individuate, con priorità agli ambiti di rigenerazione. I Comuni istituiscono un registro pubblico dei diritti volumetrici e individuano nel PRC i manufatti la cui demolizione è di interesse pubblico.
Gli accordi di programma con variante urbanistica richiedono elaborati delle modifiche agli strumenti di piano e l’individuazione dei beni e soggetti interessati da esproprio. Gli elaborati sono depositati per 30 giorni; l’approvazione produce gli effetti di variante e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Quest’ultima cessa se i lavori non iniziano entro 5 anni. L’adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo, a pena di decadenza.
VAS, monitoraggio e banca dati
La sostenibilità ambientale è assicurata tramite VAS ai sensi del decreto legislativo 152/2006; gli indicatori di monitoraggio della VAS del PGT costituiscono riferimento per gli strumenti subordinati. Presso la Direzione regionale opera l’Osservatorio di governo del territorio, che monitora PGT, strumenti comunali, consumo di suolo, resilienza e dotazioni. Entro il 31 luglio di ogni anno trasmette alla Commissione consiliare una relazione sull’attività dell’anno precedente, con dati, ove disponibili, disaggregati per Comune e STL. L’Osservatorio svolge anche le funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio.
La Regione istituisce la Banca dati della pianificazione (BDP). Gli enti formano gli strumenti con metodologie informatiche standardizzate; i Comuni acquisiscono i dati della BDP e trasmettono alla Regione gli strati informativi aggiornati. L’efficacia urbanistica dei PRC e delle varianti è subordinata alla trasmissione degli strati geografici e della documentazione prevista. In via transitoria, fino all’emanazione delle specifiche tecniche regionali, la trasmissione avviene entro 30 giorni dall’approvazione in formato digitale GeoPackage o Shapefile metadatato.
Contributi e risorse finanziarie
La Regione può concedere ai Comuni contributi per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PGT fino al 100% della spesa, con un massimo di 40.000 euro per ente; per le istanze presentate in forma associata il contributo può arrivare a 50.000 euro per singolo ente. Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono istruite a sportello. La concessione e l’erogazione avvengono entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa di preventivo, redatto secondo i criteri del decreto ministeriale 17 giugno 2016 e tenendo conto dell’eventuale offerta professionale inferiore. Le domande pendenti al 31 dicembre per carenza di risorse possono essere finanziate nell’esercizio successivo. Per tali contributi la legge autorizza complessivamente 3 milioni di euro: 1 milione nel 2027 e 2 milioni nel 2028. Sono inoltre stanziati 200.000 euro per la digitalizzazione nel biennio 2027-2028 e 150.000 euro per il 2027 per il personale necessario alla sperimentazione di conformazione comunale.
Decorrenza e regime transitorio
La legge stabilisce che, salvo gli articoli 48, 49 e 50, la disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della variante al PGT. La revisione del PGT già in corso prosegue secondo la procedura della legge regionale 22/2009; con l’entrata in vigore della variante al PGT cessa l’efficacia del PURG del 1978. Con l’entrata in vigore del PRC cessano gli effetti del piano struttura comunale vigente o adottato e dei relativi obiettivi e strategie. I procedimenti comunali già avviati con deliberazione delle direttive, e quelli di PTI già avviati con deliberazione degli indirizzi, restano assoggettati alla disciplina previgente indicata dalla legge.
Fino alla variante al PGT e all’approvazione del PRC, le varianti comunali sono regolate dagli articoli 49 e 50. Le varianti transitorie ammesse comprendono, tra l’altro, modifiche delle zone omogenee entro il 10% complessivo delle superfici delle singole zone esistenti al 1° maggio 2019, senza ridurre le zone E, F e verde privato né aumentare le zone D e H; sono inoltre consentiti ampliamenti delle zone agricole, forestali e di tutela, determinate modifiche normative e cartografiche, interventi per opere e servizi pubblici, adeguamenti a piani di settore e trasferimenti al livello operativo senza nuove previsioni insediative o consumo di suolo, nei limiti stabiliti dalla legge. Tali procedimenti prevedono, di regola, deposito per 30 giorni, osservazioni e opposizioni, acquisizione dei pareri e delle intese pertinenti e valutazioni ambientali secondo la normativa applicabile. Per le varianti di conformazione al PPR l’articolo 50 prevede inoltre conferenza paesaggistica, parere regionale vincolante e trasmissione degli strati informativi.
Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continua ad applicarsi il regolamento previsto dalla legge regionale 5/2007 e restano applicabili gli standard urbanistici dei decreti regionali 126/1995 e 242/2000. I Comuni devono adeguarsi al PGT, adottando il PRC, entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, termine elevato a 4 anni se Comuni contermini procedono in forma associata. Decorso inutilmente il termine, sono sospese le decisioni comunali sulle domande edilizie in contrasto con il PGT. La legge prevede inoltre una sperimentazione di conformazione degli strumenti urbanistici di più Comuni contermini appartenenti al medesimo STL.
Abrogazioni ed efficacia
Dall’entrata in vigore della legge è abrogato l’articolo 20 della legge regionale 7/2000. Dall’entrata in vigore della variante al PGT sono abrogate numerose disposizioni previgenti in materia urbanistica, tra cui parti rilevanti della legge regionale 5/2007 e la legge regionale 22/2009, oltre alle disposizioni elencate dall’articolo 54. L’articolo 55 aggiorna i rinvii contenuti in altre leggi regionali alla nuova disciplina. La legge è entrata in vigore il 20 ottobre 2026.
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