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Legge

L.R. FVG 10/2026

Norme sulle modalità di presentazione dei progetti di legge, nonché sulla pubblicazione dei testi legislativi in internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia gli allegati notiziali ai progetti di legge e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale e online di testi coordinati, rinvii e lavori preparatori. Le regole degli articoli 2, 3 e 4 si applicano ai progetti presentati dal 29 settembre 2026; sono escluse da alcune prescrizioni le leggi finanziarie e quelle multisettoriali a prevalente carattere finanziario. I testi coordinati hanno valore informativo, non legale.

Presentazione dei progetti di legge e pubblicazione dei testi legislativi regionali

Presentazione e pubblicazione dei testi legislativi

La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di presentazione dei disegni e delle proposte di legge e la pubblicazione dei testi legislativi in internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ambito di applicazione e parte notiziale

La disciplina riguarda tutti i progetti di legge. Le disposizioni dell’articolo 3 e dell’articolo 4, commi da 1 a 3, non si applicano alle leggi finanziarie né alle leggi multisettoriali a prevalente carattere finanziario.

Al momento della presentazione, il testo normativo deve essere corredato da una parte notiziale redatta secondo le modalità previste dalla legge. Per predisporre quella allegata alle proposte di legge, i consiglieri regionali possono avvalersi dell’assistenza della struttura competente della Segreteria generale del Consiglio regionale. Se il provvedimento è modificato durante l’iter consiliare, la struttura aggiorna e coordina la parte notiziale da allegare alla legge approvata.

Pubblicazione di testi coordinati, rinvii e lavori preparatori

Quando una legge regionale sopprime, aggiunge o sostituisce articoli o parole di un atto legislativo preesistente, il testo risultante dalle modifiche è pubblicato in calce alla legge di modifica nel Bollettino ufficiale. Le modifiche devono essere evidenziate graficamente e deve esserne indicata la fonte.

Se un articolo rinvia a specifiche disposizioni legislative o regolamentari preesistenti, il testo delle norme richiamate è pubblicato in calce alla legge. L’obbligo non vale per il riferimento generico a interi provvedimenti normativi o regolamentari. I lavori preparatori, redatti dalla struttura competente della Segreteria generale del Consiglio regionale, sono pubblicati in calce alla legge.

La redazione definitiva dei testi previsti per la parte notiziale e per le pubblicazioni in calce è affidata alla struttura competente della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Banca dati regionale

La struttura competente cura una banca dati giuridica sul sito internet del Consiglio regionale, denominata «Banca dati delle leggi regionali e dei regolamenti regionali». Vi sono pubblicati in formato digitale i testi storici delle leggi regionali e i testi vigenti coordinati con le modifiche sopravvenute; la banca dati rende inoltre consultabile la successione delle modifiche. L’accesso è libero e gratuito ed è garantito il collegamento telematico tra le leggi ufficiali di modifica pubblicate nel Bollettino e i relativi testi coordinati.

Valore dei testi pubblicati

I testi coordinati e le pubblicazioni previste dalla legge hanno valore esclusivamente informativo e sono destinati a facilitare la lettura delle disposizioni modificate o richiamate. Non incidono sul valore legale né sull’efficacia degli atti legislativi, che restano invariati.

Decorrenza, regime transitorio e abrogazioni

La legge è entrata in vigore il 29 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 si applicano ai disegni e alle proposte di legge presentati successivamente a tale data.

Sono abrogati la legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, l’articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, e l’articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30.

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