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Legge

L.R. Abruzzo 39/2010

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 39/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce per la Regione Abruzzo il calendario venatorio 2010/2011: periodi di caccia, specie cacciabili, limiti di carniere, regole per ATC, migratoria, cinghiale, cani, divieti in ZPS/SIC e obblighi di annotazione. Molte disposizioni risultano oggi prive di utilità pratica perché riferite a una sola stagione; gli artt. 1 e 2 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Calendario venatorio Abruzzo 2010/2011

Calendario venatorio Abruzzo 2010/2011

Il provvedimento disciplina in modo puntuale l’attività venatoria nella Regione Abruzzo per la stagione 2010/2011, fissando periodi, specie cacciabili, limiti e adempimenti organizzativi. Molte previsioni sono strettamente legate a quella sola stagione e quindi oggi hanno rilievo meramente storico; inoltre gli articoli 1 e 2 risultano dichiarati illegittimi costituzionalmente.

Ambito temporale e territoriale

La disciplina era riferita al territorio regionale abruzzese e, per espressa previsione, alla stagione venatoria 2010/2011. La caccia era consentita sul territorio libero da vincoli di tutela ricompreso negli ATC, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e della L.R. 10/2004.

Periodi di caccia e orari

La stagione venatoria 2010/2011 era fissata dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011. L’attività era consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con silenzio venatorio il martedì e il venerdì, e la settimana venatoria iniziava il lunedì.

L’attività iniziava un’ora prima del sorgere del sole e terminava al tramonto, secondo orari convenzionali differenziati mese per mese, con riferimento anche all’ora legale.

Specie cacciabili e relativi periodi

La legge individuava specie e finestre temporali di prelievo per la sola stagione 2010/2011, tra cui quaglia, starna, tortora, merlo, allodola, fagiano, ghiandaia, cinghiale, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, volpe, lepre, varie specie di anatidi e limicoli, beccaccia, coturnice e moretta.

Era consentito l’uso del piccione di allevamento con richiamo vivo nella caccia da appostamento al colombaccio. La Regione poteva ridurre temporaneamente la caccia a determinate specie, con provvedimento motivato e previo parere dell’OFR o, in mancanza, dell’ISPRA.

Aree protette, ZPS, SIC e tutela di specie sensibili

Nelle ZPS indicate la caccia era consentita solo nei periodi richiamati dall’art. 2 e, nel mese di gennaio, soltanto il giovedì e la domenica, salvo gli ungulati. Erano previsti numerosi divieti nelle ZPS: addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura, nuova costituzione o ampliamento di aree cinofile, ripopolamenti venatori non conformi, circolazione motorizzata fuoristrada, danneggiamento di nidi, sparo al nido per il controllo dei corvidi.

Nelle aree SIC con presenza dell’orso bruno era ammessa la caccia al cinghiale solo in forma di “girata” e con abbattimenti di selezione, con divieto della braccata. In specifiche aree umide era vietato l’abbattimento di determinate specie prima del 1° ottobre. Era inoltre vietato il prelievo di lepre in aree di sovrapposizione tra lepre italica e lepre europea, se validata da ISPRA.

Gestione della caccia al cinghiale e agli ungulati

Nelle more del regolamento sugli ungulati, la Regione disciplinava il solo cinghiale su tutto il territorio con prescrizioni dell’allegato C. Restavano salvi i piani e gli atti già adottati dalle province, recepiti e eventualmente adeguati dagli ATC.

La caccia al cinghiale poteva svolgersi in forma individuale o collettiva, con squadra, braccata o girata. Erano previsti obblighi di verbale di caccia, composizione minima della squadra, limiti agli ospiti, uso esclusivo di munizioni a palla, divieto di abbattere specie diverse dal cinghiale e obbligo di indossare capi ad alta visibilità.

Cani da caccia

L’addestramento e l’allenamento dei cani erano consentiti dalla prima domenica di agosto fino al giovedì precedente l’apertura della stagione venatoria, solo nel territorio dell’ATC di iscrizione o ammissione e fuori dalle aree vietate, comprese quelle con colture intensive specializzate e da seme.

Successivamente al 31 dicembre l’uso dei cani da seguita non era consentito, salvo per la caccia alla volpe secondo modalità degli ATC entro il 15 dicembre.

Carniere giornaliero

Ogni cacciatore poteva abbattere, per giornata di caccia, due capi di selvaggina stanziale e quindici di migratoria, con sotto-limiti specifici: una sola lepre, una sola coturnice, dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, tre beccacce, cinque tortore per non più di 25 a stagione, dieci allodole. Era inoltre consentito un cinghiale per giornata.

Obblighi documentali e adempimenti

Per esercitare la caccia era necessario il tesserino venatorio regionale, la ricevuta della tassa regionale, la polizza assicurativa e la licenza di caccia. Il cacciatore doveva annotare il giorno di caccia, i capi abbattuti e restituire il tesserino di abbattimento entro il 15 marzo di ogni anno; entro la stessa data andava presentata la ricevuta di versamento della quota ATC per la stagione successiva.

Le Province trasmettevano i dati alla Regione entro il 31 maggio, raccogliendo dagli ATC le informazioni sulle catture. In caso di inadempienza degli ATC, le Province potevano nominare commissari ad acta.

ATC e ammissioni straordinarie

I Comitati di gestione degli ATC potevano consentire l’esercizio straordinario della caccia ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese, nel rispetto dell’indice di densità venatoria e delle modalità dell’allegato A. Era previsto un sistema di prenotazione, con riserva del 2% del carico venatorio, comunicazione preventiva, ordine cronologico delle istanze e obbligo di annotazione sul tesserino con specifici codici ATC.

Tutela delle colture, fondi chiusi e ulteriori divieti

Era vietata la caccia vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione, definiti dalla legge. I proprietari o conduttori potevano segnalare tali aree con tabelle esenti da tassa. Era inoltre vietata la caccia su fondi chiusi da mura, rete o corsi d’acqua con determinate caratteristiche.

La legge vietava la caccia in territori coperti in tutto o in maggior parte dalla neve, salvo alcune eccezioni per palmipedi e trampolieri; nelle aree boscate percorse da incendi; entro 500 metri dalle foci dei fiumi e in una fascia di 100 metri lungo l’asse fluviale; la posta alla beccaccia e al beccaccino; la caccia a rastrello in più di tre persone; l’abbandono di bossoli sul luogo di caccia.

Pallini di piombo e distanze di sicurezza

Nelle zone umide elencate era vietato l’uso di pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici. In caso di sparo in direzione di tali zone, doveva essere rispettata una distanza minima di 150 metri. La Regione si riservava di adottare successivamente una disciplina regolamentare sull’uso di pallini o proiettili di piombo.

Rapporti con la disciplina vigente e sanzioni

Per quanto non espressamente previsto, si applicavano la normativa regionale e nazionale vigente, anche sanzionatoria. Le violazioni della legge non diversamente sanzionate erano punite con la sanzione amministrativa richiamata dall’art. 53 della L.R. 10/2004.

Stato di efficacia attuale

Pur essendo formalmente indicata come testo vigente all’epoca, la legge è oggi sostanzialmente obsoleta perché riferita a una sola stagione venatoria 2010/2011 e a scadenze ormai concluse. Inoltre gli articoli 1 e 2 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale; il resto del testo ha rilievo prevalentemente storico o di ricostruzione normativa.

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