L.R. Abruzzo 36/2010
Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto: la Giunta deve adottare un Piano di settore entro 120 giorni, le Province individuano i siti idonei nei 6 mesi successivi. Fino all’approvazione del piano di localizzazione sono sospesi i procedimenti autorizzativi e l’efficacia delle autorizzazioni non ancora operative.
Localizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto
Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto
La legge della Regione Abruzzo disciplina un iter pianificatorio per individuare i luoghi e gli impianti idonei alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale abruzzese e mira a definire un quadro di localizzazione preventivo rispetto al rilascio delle autorizzazioni.
Piano di settore regionale
La Giunta regionale è tenuta ad emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un Piano di settore. Il Piano deve stabilire i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto.
Individuazione delle aree da parte delle Province
Successivamente all’emanazione del Piano di settore, le Province devono provvedere, entro sei mesi, all’individuazione delle zone destinate alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto. Tale attività deve avvenire d’intesa con i Comuni interessati.
Regime transitorio e sospensione delle autorizzazioni
In attesa dell’approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, come previsto dalla disciplina provinciale, restano sospesi:
- i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti;
- gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto che non siano ancora in funzione.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 14 agosto 2010. Si tratta di un intervento strettamente legato a un’attività di pianificazione e localizzazione da attuarsi in un arco temporale definito; una volta esauriti tali adempimenti e superata la fase transitoria, il suo contenuto ha rilievo prevalentemente storico e di ricostruzione del quadro autorizzatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 ago 2010L.R. Abruzzo 33/2010
- Legge · 2 ago 2010L.R. Abruzzo 34/2010
- Legge · 2 ago 2010L.R. Abruzzo 35/2010
- Legge · 2 ago 2010L.R. Abruzzo 37/2010
- Legge · 29 lug 2010L.R. Abruzzo 31/2010
- Legge · 29 lug 2010L.R. Abruzzo 32/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →