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Legge

L.R. Abruzzo 36/2010

Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 36/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto: la Giunta deve adottare un Piano di settore entro 120 giorni, le Province individuano i siti idonei nei 6 mesi successivi. Fino all’approvazione del piano di localizzazione sono sospesi i procedimenti autorizzativi e l’efficacia delle autorizzazioni non ancora operative.

Localizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto

Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto

La legge della Regione Abruzzo disciplina un iter pianificatorio per individuare i luoghi e gli impianti idonei alla realizzazione e all’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale abruzzese e mira a definire un quadro di localizzazione preventivo rispetto al rilascio delle autorizzazioni.

Piano di settore regionale

La Giunta regionale è tenuta ad emanare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un Piano di settore. Il Piano deve stabilire i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto.

Individuazione delle aree da parte delle Province

Successivamente all’emanazione del Piano di settore, le Province devono provvedere, entro sei mesi, all’individuazione delle zone destinate alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto. Tale attività deve avvenire d’intesa con i Comuni interessati.

Regime transitorio e sospensione delle autorizzazioni

In attesa dell’approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, come previsto dalla disciplina provinciale, restano sospesi:

  • i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti;
  • gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto che non siano ancora in funzione.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 14 agosto 2010. Si tratta di un intervento strettamente legato a un’attività di pianificazione e localizzazione da attuarsi in un arco temporale definito; una volta esauriti tali adempimenti e superata la fase transitoria, il suo contenuto ha rilievo prevalentemente storico e di ricostruzione del quadro autorizzatorio.

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