L.R. Abruzzo 40/2010
Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina, per la Regione Abruzzo, indennità, rimborsi, assicurazioni, sospensioni e incompatibilità dei consiglieri e degli assessori esterni, oltre ai contributi, al personale e alla rendicontazione dei gruppi consiliari. Molte norme su vitalizio, reversibilità e missioni sono state abrogate; restano centrali indennità di carica/funzione, rimborso mandato, trasparenza e regole sui fondi gruppi.
Trattamento economico dei consiglieri regionali e funzionamento dei gruppi consiliari
Trattamento economico dei consiglieri regionali e funzionamento dei gruppi consiliari
Il testo unico disciplina, per la Regione Abruzzo, il trattamento economico dei consiglieri regionali, alcune prerogative degli assessori esterni, nonché la disponibilità di risorse, il budget del personale e la rendicontazione dei gruppi consiliari. La disciplina originaria è stata più volte modificata e, per alcune voci previdenziali e di missione, oggi restano in vigore solo le previsioni espressamente richiamate o non abrogate.
Ambito di applicazione e criteri generali
La legge si applica ai consiglieri regionali e ai gruppi consiliari del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Le disposizioni possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo con espressa indicazione puntuale delle norme interessate, secondo una clausola di rigidità normativa interna.
Trattamento economico dei consiglieri
Il trattamento economico dei consiglieri è oggi articolato in tre voci:
- indennità di carica;
- indennità di funzione;
- rimborso spese per l’esercizio del mandato.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia gli importi entro i limiti complessivi fissati dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012. Il trattamento non può superare, in nessun caso, € 11.100 per il consigliere senza particolari funzioni ed € 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale. La gestione amministrativa spetta agli uffici del Consiglio regionale; per i rimborsi missione degli assessori resta ferma la competenza degli uffici della Giunta. Il trattamento spetta dalla data di proclamazione.
Indennità di funzione e cumulo di cariche
L’indennità di funzione si aggiunge all’indennità di carica ed è commisurata allo svolgimento di particolari funzioni istituzionali, in particolare:
- Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;
- Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;
- Segretari dell’Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo;
- Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d’inchiesta e della Giunta per il regolamento.
Le indennità di funzione non sono cumulabili tra loro: se il consigliere svolge più funzioni, spetta l’indennità più favorevole. È inoltre previsto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, compresi quelli di funzione o di presenza, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale; il titolare di più cariche deve optare per un solo emolumento. La mancata opzione comporta, dopo diffida, la sospensione dell’indennità di carica.
Sospensione dalla carica e riduzione del trattamento
Se al soggetto è applicata la sospensione di diritto dalla carica ai sensi della normativa antimafia, gli spetta per il periodo di sospensione un assegno pari all’indennità di carica ridotta di un terzo. Durante tale periodo non sono corrisposte le altre voci del trattamento economico collegate al mandato. In caso di definitivo proscioglimento è riconosciuta la differenza tra quanto erogato e quanto sarebbe spettato a titolo di indennità di carica e, se dovuta, di funzione.
Consiglieri dipendenti di pubbliche amministrazioni
Per i consiglieri dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica l’art. 68 del d.lgs. 165/2001. Il Presidente del Consiglio effettua la comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Il consigliere può optare in qualsiasi momento per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione; in tal caso gli spetta solo il rimborso spese per l’esercizio del mandato.
Sanzioni per assenze e tutele di maternità e paternità
L’Ufficio di Presidenza determina una penale sull’indennità di carica per ogni giornata di assenza alle sedute degli organismi istituzionali indicati dalla legge. La penale non si applica in presenza di assenze documentate per salute, altre riunioni istituzionali, convegni autorizzati, eventi istituzionali su delega, gruppi di lavoro formalmente costituiti, forza maggiore, lutto, gravi motivi personali o familiari e matrimonio. Per i lavori della Giunta svolti da remoto l’assenza non dà luogo alla penale.
Sono inoltre previste esenzioni specifiche per maternità, adozione, affidamento e congedo di paternità, con obbligo di documentazione al competente ufficio del Consiglio.
Rimborso spese per il mandato e missioni
Il rimborso spese per l’esercizio del mandato è la voce oggi vigente che ha sostituito la precedente disciplina della diaria e dei rimborsi di viaggio. Il regime fiscale è quello previsto dal TUIR per i rimborsi spese dei parlamentari. La normativa originaria sulle missioni fuori regione, sulle indennità di trasferta e sui rimborsi di viaggio è stata in larga parte abrogata.
Coperture assicurative e patrocinio legale
I consiglieri usufruiscono di un’assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni occorsi nel mandato, se non coperti da altro trattamento assicurativo obbligatorio. È inoltre riconosciuto il patrocinio legale secondo le regole applicabili ai dipendenti della Regione Abruzzo.
Indennità di fine mandato e disciplina del vitalizio
Il consigliere che cessa dalla carica ha diritto a un’indennità di fine mandato, commisurata agli anni e ai mesi di mandato secondo la misura dell’indennità di carica mensile lorda, con computo come mese intero delle frazioni superiori a quindici giorni. L’importo non può superare dieci mensilità e la disciplina è stata adattata alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Su richiesta, l’indennità può essere liquidata a fine di ciascun mandato anche in caso di rielezione.
La legge abruzzese ha però abolito l’assegno vitalizio e le connesse prestazioni previdenziali per la legislatura successiva alla sua entrata in vigore; restano solo le norme residue espressamente richiamate in materia di cessazioni pregresse, assegni già maturati, reversibilità e controlli sui benefici eventualmente ancora in pagamento, oltre alle successive discipline di soppressione e sospensione.
Esclusione e sospensione dei vitalizi
Per gli assegni vitalizi residui la legge prevede cause di esclusione o sospensione, tra cui:
- condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici;
- mancata annuale autocertificazione;
- nuova elezione o nomina del titolare in altra carica politica o di governo, nei casi previsti dalla disciplina previgente e fino alle abrogazioni intervenute;
- specifici incarichi presso enti o organismi regionali, secondo le condizioni richiamate dalle norme vigenti nel tempo.
Interventi economici in favore degli eredi
Alla morte del consigliere in carica, agli eredi spettano:
- un contributo una tantum pari a una mensilità dell’indennità di carica;
- un assegno pari all’indennità di fine mandato che sarebbe spettata al consigliere.
Assessori esterni
Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto. A essi si applicano le regole sui dipendenti pubblici richiamate dalla legge, con adempimenti curati dal Presidente della Giunta. Dalla data di nomina hanno diritto a indennità di carica, indennità di funzione, rimborso spese per il mandato, copertura assicurativa e patrocinio legale. Non si applicano invece le norme su indennità di fine mandato, assegno vitalizio, reversibilità e interventi economici in favore degli eredi; inoltre non sono soggetti al contributo obbligatorio. Sono comunque tenuti agli obblighi di pubblicità patrimoniale previsti per i consiglieri.
Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche
Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale dati anagrafici, incarichi, indennità, rimborsi, situazione reddituale e patrimoniale, attività legislativa e presenze, oltre ai dati di spesa dello staff e degli uffici. Sono pubblicati anche i nominativi dei percettori di assegno vitalizio, reversibilità e indennità di fine mandato. Gli interessati devono depositare annualmente la documentazione patrimoniale entro i termini previsti; in caso di omissione è prevista una diffida e una sanzione percentuale sull’indennità di carica, con progressiva esclusione dell’indennità fino all’adempimento.
Risorse dei gruppi consiliari e tetto di spesa
L’Ufficio di Presidenza assicura ai gruppi risorse, strutture e contributi esclusivamente destinati agli scopi istituzionali, di studio, editoria e comunicazione dell’attività consiliare. È fissato un tetto massimo per le spese di funzionamento a carico dell’ente relative a locali, arredi, utenze e attrezzature; l’eventuale eccedenza resta a carico del gruppo.
Contributi di funzionamento ai gruppi
Dal 1° gennaio 2013 il contributo complessivo per il funzionamento dei gruppi è determinato, al netto delle spese per il personale, in € 5.000 per consigliere, maggiorati di € 0,05 per abitante della Regione sulla base dell’ultimo censimento. L’Ufficio di Presidenza ripartisce annualmente l’importo tra i gruppi in base al numero dei componenti, con rideterminazione dalla data di comunicazione delle variazioni della consistenza numerica.
Sono esclusi i gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli formati all’esito delle elezioni e il Gruppo misto. È vietato usare tali contributi per finanziare partiti o movimenti politici, direttamente o indirettamente. Gli avanzi di gestione possono essere riportati all’esercizio successivo fino al termine della legislatura; alla scadenza gli eventuali avanzi devono essere restituiti.
Personale dei gruppi
Per il personale dei gruppi l’Ufficio di Presidenza definisce un budget massimo complessivo parametrato al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, comprensivo degli oneri a carico dell’ente e di una quota forfettaria per gli emolumenti accessori. Il personale comandato, distaccato o assunto a termine e messo funzionalmente a disposizione dei gruppi rientra nel budget del gruppo.
Le risorse non utilizzate nell’anno possono essere riportate all’esercizio successivo fino al termine della legislatura; alla scadenza gli eventuali avanzi sono restituiti. Il comma che escludeva alcuni limiti del d.l. 78/2010 è stato oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale.
Rendicontazione dei gruppi e controlli
Dal 2013 ciascun gruppo deve approvare un rendiconto annuale secondo il modello allegato e trasmetterlo entro il 30 gennaio. Il rendiconto deve indicare le risorse ricevute, la loro tracciabilità e deve essere corredato da relazione illustrativa e documentazione contabile. Alla fine della legislatura o in caso di scioglimento del gruppo, il rendiconto va presentato entro trenta giorni; l’eventuale attivo patrimoniale deve essere trasferito al patrimonio del Consiglio entro sessanta giorni. Libri e documenti contabili vanno depositati presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e conservati per almeno dieci anni.
Se il rendiconto non viene regolarizzato, non è trasmesso nei termini o non è conforme al modello e alle linee guida, il gruppo deve restituire le somme ricevute e non rendicontate.
Trasparenza dei contributi ai gruppi e sistema informativo
Il rendiconto annuale è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio, insieme alla deliberazione della Corte dei conti che attesta la regolarità del rendiconto. È istituito un Sistema Informativo dei finanziamenti erogati ai gruppi, pubblicato online e reso disponibile anche alla Corte dei conti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. Il sistema è alimentato e gestito da ciascun gruppo sotto la propria responsabilità.
Regime transitorio, entrata in vigore e abrogazioni
Il testo unico è entrato in vigore, per quanto non diversamente previsto, il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le discipline relative all’assegno vitalizio, alla reversibilità, a molte forme di missione e ad altre vecchie voci economiche sono state rese applicabili solo alla legislatura successiva o comunque poi abrogate. Le norme regionali previgenti incompatibili risultano abrogate, insieme all’elenco di leggi indicato nell’allegato A.
Note di attualità pratica
Nella situazione attuale risultano ancora utili soprattutto le regole su:
- indennità di carica, funzione e rimborso spese per mandato;
- sospensioni, divieti di cumulo e penali per assenze;
- trasparenza patrimoniale e pubblicazione dei dati;
- contributi, personale e rendicontazione dei gruppi consiliari;
- indennità di fine mandato;
- patrocinio legale e coperture assicurative.
Risultano invece di scarso o nullo interesse applicativo, perché abrogate o superate, le vecchie discipline su assegno vitalizio, reversibilità e molte prestazioni di missione.
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