Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 33/2010

Misure a sostegno della mobilita' delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina, dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, agevolazioni sui servizi extraurbani regionali per i terremotati ancora senza sistemazione nel comune di residenza o limitrofi: abbonamenti mensili gratuiti o biglietti A/R gratuiti fino a 5 al mese. Gli interventi sono stati poi prorogati fino al 31 luglio 2011. Prevede rimborsi alle aziende TPL, controlli, sanzioni e un regime speciale per il trasporto AMA a L’Aquila.

Agevolazioni di trasporto per le persone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Agevolazioni di mobilità per i colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

La legge della Regione Abruzzo introduce misure straordinarie di sostegno alla mobilità per le persone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che non siano ancora rientrate nella propria abitazione o non abbiano trovato una sistemazione alloggiativa alternativa nel comune di residenza o nei comuni limitrofi. La disciplina riguarda i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano regionali ed è stata prevista per un periodo iniziale limitato, con successiva proroga.

Ambito di applicazione e periodo di efficacia

Le agevolazioni si applicano, originariamente, dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010. La nota generale indica però che gli interventi contenuti dagli articoli 1 a 7 sono stati prorogati fino al 31 luglio 2011 dall’art. 68, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

Le agevolazioni consistono in:

  • abbonamenti nominativi mensili gratuiti, limitati ai casi di spostamento per esigenze scolastiche o lavorative;
  • biglietti gratuiti di andata e ritorno, fino a un massimo di 5 al mese per persona, anche per garantire la mobilità non sistematica.

I titoli di viaggio sono rilasciati solo per i servizi automobilistici extraurbani assistiti da contributi regionali e gestiti dalle aziende concessionarie del TPL della Regione Abruzzo.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

Hanno diritto alle agevolazioni i residenti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni individuati in attuazione dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3754 del 9 aprile 2009, purché:

  • non siano ancora rientrati nell’abitazione occupata alla data del sisma;
  • oppure non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel comune di residenza o nei comuni limitrofi.

Per i beneficiari che siano lavoratori o studenti:

  • è possibile richiedere, per ciascun mese, alternativamente l’abbonamento mensile o i biglietti di andata e ritorno;
  • il titolo è riconosciuto solo per il percorso tra il luogo di dimora e quello di lavoro o di studio.

Per i beneficiari che non siano lavoratori o studenti:

  • è consentita soltanto la richiesta dei biglietti di andata e ritorno;
  • il percorso deve collegare la località di dimora con la residenza al 6 aprile 2009.

Tessere “TPL emergenza terremoto”

Ai fini dell’applicazione della legge, le tessere “TPL emergenza terremoto 2009”, istituite in precedenti interventi regionali, restano valide fino al 31 dicembre 2010. Tali tessere abilitano gli aventi diritto a richiedere i titoli di viaggio secondo le procedure e le modalità stabilite dalla disciplina attuativa.

Rimborso alle aziende di trasporto

I titoli di viaggio gratuiti sono rimborsati alle aziende concessionarie del TPL dalla Regione Abruzzo per un importo pari al loro costo, secondo il tariffario regionale vigente.

Per gli abbonamenti mensili collegati alle tessere emergenza terremoto riportanti il codice 02, il rimborso è previsto, per i mesi di settembre e dicembre 2010, nella misura del 50% del costo dell’abbonamento tariffario regionale.

Controlli, irregolarità e sanzioni

I titolari delle tessere “TPL emergenza terremoto” restano soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale sul TPL se, in sede di controllo a bordo, risultano privi di titolo di viaggio o con titolo non valido.

In caso di tessere palesemente contraffatte o comunque non valide, il personale aziendale o addetto ai controlli deve darne notizia alla Direzione regionale competente per l’accertamento dei dati; nel frattempo la tessera deve essere trattenuta presso le biglietterie aziendali.

Se dai controlli emerge che la tessera è stata rilasciata a soggetti privi dei requisiti o utilizzata per percorsi non ammessi, la tessera è sospesa d’ufficio e si procede al recupero delle somme corrispondenti ai titoli gratuiti indebitamente rilasciati.

Modalità operative e gestione amministrativa

Le modalità operative, le procedure per il rilascio dei titoli gratuiti, le verifiche sui requisiti, nonché le condizioni per il rimborso e per i controlli sono stabilite dalla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di concerto con la Struttura generale di emergenza (SGE) e con il Tavolo di coordinamento Trasporti e Mobilità.

La stessa Direzione può stipulare accordi con la SGE e con il Tavolo di coordinamento per la gestione delle agevolazioni.

Regime speciale per il trasporto locale gestito dall’AMA

Il Comune di L’Aquila, quale ente concedente del servizio di trasporto pubblico comunale, è autorizzato a derogare al sistema tariffario regionale e a consentire, fino al 31 dicembre 2010, la libera circolazione sui servizi gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana S.p.a.

Il rimborso dei mancati introiti da traffico, dovuto alla società per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, è calcolato in via forfetaria con riferimento agli introiti accertati dall’azienda nel primo trimestre del 2009.

Iniziative di sostegno al progetto “Family bus”

La legge prevede anche una iniziativa di promozione sociale rivolta alle famiglie colpite dal sisma, finalizzata a favorire dialogo, condivisione, interazione e momenti di svago.

La Regione partecipa all’organizzazione del progetto “Family bus”, in collaborazione con le ACLI, da realizzare in dieci piazze della città dell’Aquila. La Giunta regionale, tramite la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, doveva provvedere con apposito atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Le disposizioni di copertura finanziaria specificamente previste per questi commi sono state successivamente abrogate e sostituite da altra disciplina, come indicato nelle note.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sono coperti mediante i fondi stanziati sulla contabilità speciale già aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3755 del 15 aprile 2009 e intestata al Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3833 del 22 dicembre 2009.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.