L.R. Abruzzo 35/2010
Modifiche alla L.R. 3 marzo 2005, n. 16 recante: "Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attivita' connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in via puntuale la L.R. Abruzzo 16/2005, aggiornando la disciplina del programma operativo triennale e dei relativi programmi e variazioni. In particolare rende esecutivo il programma 2008-2010, anche senza il parere del Comitato, se approvato dalla Giunta regionale, e abroga l’articolo 11 della legge originaria. La legge è entrata in vigore il 14 agosto 2010 e oggi è priva di utilità autonoma perché la legge modificata è stata abrogata nel 2012.
Modifiche urgenti alla disciplina abruzzese delle Associazioni Allevatori e del programma operativo 2008-2010
Modifiche alla disciplina abruzzese delle Associazioni Allevatori
La legge regionale Abruzzo 2 agosto 2010, n. 35 interviene sulla L.R. 3 marzo 2005, n. 16, che disciplinava il riordino del sistema delle Associazioni Allevatori d’Abruzzo e le attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico. Il provvedimento ha natura modificativa e opera su disposizioni già esistenti, con effetti puntuali soprattutto sul programma operativo triennale 2008-2010.
Programma operativo triennale e programmi operativi
La legge sostituisce la disciplina del programma operativo triennale prevista dall’art. 10 della L.R. 16/2005, attribuendone la predisposizione alla Direzione Politiche Agricole, di concerto con l’Associazione Regionale Allevatori (ARA).
In particolare, viene stabilito che:
- il programma operativo triennale è predisposto dalla Direzione Politiche Agricole, in concertazione con ARA;
- i programmi operativi e le loro variazioni sono ugualmente predisposti dalla Direzione Politiche Agricole, di concerto con ARA;
- il programma operativo 2008-2010 è esecutivo se approvato dalla Giunta regionale, anche in assenza del parere del Comitato previsto dall’art. 11 della legge originaria.
La disciplina introdotta ha quindi una finalità acceleratoria e semplificativa, limitata al ciclo programmatorio 2008-2010 richiamato espressamente dal testo.
Abrogazione del Comitato previsto dalla legge originaria
La legge abroga integralmente l’art. 11 della L.R. 16/2005, eliminando la previsione del Comitato richiamato dalla disciplina previgente. Nel testo modificato, la necessità del parere di tale organo viene superata almeno per il programma operativo 2008-2010, che resta efficace con la sola approvazione della Giunta regionale.
Entrata in vigore e rilevanza attuale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, dunque il 14 agosto 2010.
Il provvedimento oggi ha rilievo soprattutto storico e ricostruttivo, perché la L.R. 16/2005, come indicato nelle note generali, è stata poi integralmente abrogata dall’art. 111, comma 1, della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64. Per questo la legge del 2010 non ha una autonoma utilità applicativa attuale.
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